CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 aprile 2022, ha parzialmente riformato, mediante riqualifica.i z ione el fatto ascritto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., la decisione del Tribunale di Napoli:yird del 8 maggio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando conseguentemente a pena ritenuta di giustizia per il reato così ascritto. Rilevato come il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge in considerazione della mancata dichiarazione di contumacia ed omessa notifica al ricorrente dell'estratto contumaciale, dalla quale sarebbe derivata violazione dei diritti della difesa è ampiamente smentita dal contenuto dell'atto di appello, consultabile in ragione del vizio dedotto, dove il difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, richiama l'identificazione dello stesso, la dichiarazione di contumacia, l'intervenuta notifica della sentenza e la sussistenza di procura speciale al fine di proporre appello, con effettiva proposizione dello stesso; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche si appalesa del tutto generico, in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illogicità nella motivazione sul punto della dosimetria della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4