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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15719/2026

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Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GIUDICATODott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 25404/2020ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25404/2020 R.G., propostoAgenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, inpersona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]);RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]alito [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittima deldefunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Vallo della Lucania (SA), oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procurain calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25404/2020Numero sezionale 4108/2026Numero di raccolta generale 15719/2026Data pubblicazione 22/05/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Salerno il 20 dicembre 2019, n. 4740/4/2019,per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Salerno il 4 febbraio 2019, n.220/4/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso perla cassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Salerno il 20 dicembre 2019, n.4740/4/2019, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] MalitoRebecchi, nella qualità di erede legittima del defunto AnielloPuglia, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Salerno il 4 febbraio2019, n. 220/4/2019, quest’ultima dichiarante la nullitàdell’ipoteca iscritta ex art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, a carico di [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca in vita) il 18 dicembre2013 ai nn. 48804/4194 sugli immobili siti in Ascea (SA) ecensiti in catasto con le particelle 676 e 942 del folio 10,ordinando all’Agenzia delle Entrate – Riscossione lacancellazione la predetta iscrizione di ipoteca e nominando uncommissario ad acta con l’assegnazione di un termine disessanta giorni dalla notifica per l’ottemperanza, con condannaalla rifusione delle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittima deldefunto [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso.3.

Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso perl’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25404/2020Numero sezionale 4108/2026Numero di raccolta generale 15719/2026Data pubblicazione 22/05/20261.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione dell’art. 70, commi 7 e 10, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudicedell’ottemperanza che la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Salerno il 4 febbraio2019, n. 220/4/2019, non era ancora passata in giudicato e,quindi, non poteva essere posta in esecuzione.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 A dire della ricorrente, la sentenza del giudice di prime curenon era suscettibile di ottemperanza, non essendo ancorapassata in giudicato al momento dell’instaurazione del relativogiudizio.

Peraltro, la stessa deduceva la sopravvenuta riformadella decisione posta in esecuzione con la sentenza depositatadalla Commissione tributaria regionale per la Campania –sezione staccata di Salerno il 14 luglio 2020, n. 3636/2/2020,che aveva riconosciuto la legittimità dell’iscrizione ipotecaria.Di qui l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza.1.3 Per la giurisprudenza di questa Corte, in tema di processotributario, il giudizio di ottemperanza di cui all'art. 70 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, è esperibile nei confronti dellesentenze passate in giudicato e, per effetto delle modificheintrodotte dall’art. 9, lett. ii), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), del d.lgs.24 settembre 2015, n. 156 (con decorrenza dall’1 gennaio2016), anche nei confronti delle sentenze immediatamenteesecutive di cui agli artt. 68 e 69 del citato d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, nonché di quelle previste dagli artt. 18 e 19 deld.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che richiamano il suindicatoart. 68 (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11908 – vedansianche: Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7689; Cass., Sez.Trib., 30 marzo 2026, n. 7617).Numero registro generale 25404/2020Numero sezionale 4108/2026Numero di raccolta generale 15719/2026Data pubblicazione 22/05/20261.4 È evidente, quindi, che le sentenze costitutive - tra le qualirientra anche l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria - esulanodall’ambito delle “sentenze immediatamente esecutive”, lequali comprendono soltanto quelle specificate dalle normesurrichiamate.

Ne deriva che il ricorso in ottemperanza dellesentenze costitutive è ammissibile soltanto dopo il relativopassaggio in giudicato.2.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunquevalutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con la dichiarazione diinammissibilità del ricorso in ottemperanza.3.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso inottemperanza; condanna la controricorrente alla rifusione dellespese giudiziali in favore della ricorrente, liquidandole, per lafase di merito, nella misura di € 10.000,00 per compensi, oltreaccessori se dovuti, e, per la fase di legittimità, nella misura di€ 11.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GIUDICATODott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 25404/2020ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25404/2020 R.G., propostoAgenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, inpersona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]);RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]alito [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittima deldefunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in Vallo della Lucania (SA), oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procurain calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25404/2020Numero sezionale 4108/2026Numero di raccolta generale 15719/2026Data pubblicazione 22/05/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Salerno il 20 dicembre 2019, n. 4740/4/2019,per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Salerno il 4 febbraio 2019, n.220/4/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 14 maggio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso perla cassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Salerno il 20 dicembre 2019, n.4740/4/2019, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] MalitoRebecchi, nella qualità di erede legittima del defunto AnielloPuglia, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Salerno il 4 febbraio2019, n. 220/4/2019, quest’ultima dichiarante la nullitàdell’ipoteca iscritta ex art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, a carico di [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca in vita) il 18 dicembre2013 ai nn. 48804/4194 sugli immobili siti in Ascea (SA) ecensiti in catasto con le particelle 676 e 942 del folio 10,ordinando all’Agenzia delle Entrate – Riscossione lacancellazione la predetta iscrizione di ipoteca e nominando uncommissario ad acta con l’assegnazione di un termine disessanta giorni dalla notifica per l’ottemperanza, con condannaalla rifusione delle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittima deldefunto [OSCURATO:PERSONA], ha resistito con controricorso.3. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso perl’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25404/2020Numero sezionale 4108/2026Numero di raccolta generale 15719/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione dell’art. 70, commi 7 e 10, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per non essere stato considerato dal giudicedell’ottemperanza che la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Salerno il 4 febbraio2019, n. 220/4/2019, non era ancora passata in giudicato e,quindi, non poteva essere posta in esecuzione.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 A dire della ricorrente, la sentenza del giudice di prime curenon era suscettibile di ottemperanza, non essendo ancorapassata in giudicato al momento dell’instaurazione del relativogiudizio. Peraltro, la stessa deduceva la sopravvenuta riformadella decisione posta in esecuzione con la sentenza depositatadalla Commissione tributaria regionale per la Campania –sezione staccata di Salerno il 14 luglio 2020, n. 3636/2/2020,che aveva riconosciuto la legittimità dell’iscrizione ipotecaria.Di qui l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza.1.3 Per la giurisprudenza di questa Corte, in tema di processotributario, il giudizio di ottemperanza di cui all'art. 70 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, è esperibile nei confronti dellesentenze passate in giudicato e, per effetto delle modificheintrodotte dall’art. 9, lett. ii), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), del d.lgs.24 settembre 2015, n. 156 (con decorrenza dall’1 gennaio2016), anche nei confronti delle sentenze immediatamenteesecutive di cui agli artt. 68 e 69 del citato d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, nonché di quelle previste dagli artt. 18 e 19 deld.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che richiamano il suindicatoart. 68 (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11908 – vedansianche: Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7689; Cass., Sez.Trib., 30 marzo 2026, n. 7617).Numero registro generale 25404/2020Numero sezionale 4108/2026Numero di raccolta generale 15719/2026Data pubblicazione 22/05/20261.4 È evidente, quindi, che le sentenze costitutive - tra le qualirientra anche l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria - esulanodall’ambito delle “sentenze immediatamente esecutive”, lequali comprendono soltanto quelle specificate dalle normesurrichiamate. Ne deriva che il ricorso in ottemperanza dellesentenze costitutive è ammissibile soltanto dopo il relativopassaggio in giudicato.2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunquevalutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con la dichiarazione diinammissibilità del ricorso in ottemperanza.3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità del ricorso inottemperanza; condanna la controricorrente alla rifusione dellespese giudiziali in favore della ricorrente, liquidandole, per lafase di merito, nella misura di € 10.000,00 per compensi, oltreaccessori se dovuti, e, per la fase di legittimità, nella misura di€ 11.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 maggio2026.LA PRESIDENTEMilena Balsamo
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