Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08914/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Guerra in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLuigi [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.3087/2025 depositata il 28/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 23797/2025Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 8914/2026Data pubblicazione 09/04/2026dispositivo, con la precisazione che il Comune si è costituito concontroricorso che ha, comunque, raggiunto il suo scopo essendopervenuto nella sfera di conoscenza di parte ricorrente, rimanendoquindi privi di rilievo i profili di “irritualità” della costituzione dell’enteevidenziati nella memoria in atti P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Guerra in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLuigi [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Sicilian.3087/2025 depositata il 28/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 23797/2025Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 8914/2026Data pubblicazione 09/04/2026dispositivo, con la precisazione che il Comune si è costituito concontroricorso che ha, comunque, raggiunto il suo scopo essendopervenuto nella sfera di conoscenza di parte ricorrente, rimanendoquindi privi di rilievo i profili di “irritualità” della costituzione dell’enteevidenziati nella memoria in atti P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 08914/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris