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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12037/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania in data 11/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dagli avv.ti Angelo Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, nell'interesse, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di assise di Siracusa in data 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] furono condannati, previo riconoscimento delle attenuanti generiche per tutti: la prima, alla pena di 5 anni di reclusione e di 80.000 euro di multa e, gli altri due, a quella di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli, ciascuno di essi, del delitto previsto dall'art. 416, commi primo e sesto, cod. pen., per avere fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata a consentire l'illegale permanenza di migranti, appena sbarcati o fuggiti dalle strutture di accoglienza, nel territorio italiano o l'ingresso in altri stati della Unione Europea (in Siracusa e altre città italiane dal luglio all'ottobre del 2013); e la sola Tsige del delitto di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari prevalentemente di nazionalità eritrea, somala ed etiopica, interessati a fare ingresso in altri Paesi europei o a permanere illegalmente in Italia dopo lo sbarco nel territorio nazionale (in Siracusa e altre città italiane dal luglio all'ottobre del 2013).

2. Con sentenza in data 11/11/2021, la Corte di assise di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] volta a rideterminare la pena nel minimo edittale, condannandoli alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione; e rigettò, invece, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416, primo e sesto comma, cod. pen., nonché l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

La Corte di assise di appello di Catania non si sarebbe confrontata con la conversazione (progr. n. 55) intercettata sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] («Non si sa mai, è andato con altri che mi fanno pagare e pago due volte, tu appena lo trovi, scrivi o chiamami e poi ne parliamo»), la quale, intrattenuta con uno dei promotori dell'associazione, dimostrerebbe l'insussistenza di un vincolo associativo; né avrebbe specificato i ruoli ricoperti da ciascun partecipe dell'associazione, non indicando la ragione per cui le somme di cui parlerebbe Tsige dovrebbero essere considerate dei ricavi e per cui le richieste di disponibilità ad alloggiare i migranti dovrebbero essere ritenute degli ordini rivolti agli altri imputati, i quali si sarebbero semplicemente adoperati al fine di provvedere alle esigenze dei vari migranti, muovendosi in maniera indipendente gli uni dagli altri, come dimostrato dalla frase riportata, in cui l'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] paventerebbe che un suo parente potesse essere aiutato, in maniera autonoma, da altro connazionale, atteso che i migranti, quando non potevano essere aiutati da un determinato soggetto, si rivolgevano ad un differente connazionale.

Tale ricostruzione emergerebbe dalle conversazioni in cui Tsige si rivolgeva ai connazionali per chiedere se fossero disponibili ad ospitare i migranti, senza impartire loro ordini o direttive, che i Giudici di merito non avrebbero dimostrato essere tali, affermando apoditticamente il ruolo di promotrice e organizzatrice dell'associazione che la donna avrebbe svolto.

Detto ruolo, del resto, non potrebbe ricavarsi dall'attività di preparazione dei cibi ai connazionali e ai migranti svolto dalla Tsige, avendo i Giudici di primo grado ritenuto che la stessa venisse svolta dall'imputata con autonomia rispetto alla associazione de qua.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, nonché l'apparenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla insussistenza dell'esimente di cui alla predetta disposizione, che i Giudici di merito avrebbero escluso ritenendo insussistente la relativa condizione di bisogno, benché i migranti si trovassero senza cibo e alloggio, venendo all'uopo assistiti da alcuni loro connazionali.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 286 del 1998, nonché l'apparenza o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle circostanze aggravanti relative al numero dei migranti destinatari delle condotte illecite e dei relativi compartecipi.

Secondo la sentenza di primo grado, la Tsige aveva commesso il reato di favoreggiamento in diversi momenti, a beneficio di 6 migranti e con la compartecipazione degli imputati indicati nel capo di imputazione, senza però che sia stato accertato quali delle condotte ascritte all'imputata fossero state realmente commesse.

Dalle conversazioni intercettate, invero, si evincerebbe che la donna, nel periodo in contestazione, non aveva mai ospitato migranti, ma solo svolto, e in maniera autonoma, l'attività di preparazione dei cibi, a beneficio di soggetti cui ella si riferiva nelle èonversazioni telefoniche in cui affermava che c'erano tante persone (di cui interessarsi) e che altre sarebbero arrivate.

Infine, i compartecipi delle condotte delittuose della Tsige sarebbero stati selezionati, senza specificarne il motivo, a partire dal capo di imputazione, senza indicare quali azioni ella avesse realizzato con la partecipazione di altri.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12, comma 3- ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, nonché l'apparenza o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fine di profitto di cui all'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998.

Benché dalle conversazioni intercettate e dalla documentazione acquisita presso un'agenzia di money transfert sarebbe emerso che la Tsige aveva ricevuto una somma pari a 196,48 euro, più altre somme di denaro liquide, per i pasti preparati ai migranti, le sentenze di merito non avrebbero considerato che l'ingiusto profitto non ricorre nelle ipotesi di remunerazione per i servizi prestati, ma solo quando gli stessi debbano, per le condizioni oggettive e soggettive dei migranti, ritenersi ingiuste in quanto fuori mercato ed eccessivamente svantaggiose.

Al contrario, nel caso di specie, il prezzo di 5 euro convenuto per i pasti avrebbe costituito una giusta remunerazione, sicché la motivazione sarebbe, sul punto, manifestamente illogica.

3.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12, commi 3 e 5, d.igs. n. 286 del 1998, nonché l'apparenza o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 12, comma 1, aggravato ai sensi del successivo comma 3, nonché del reato di cui all'art. 12, comma d.lgs. n. 286 del 1998, che secondo la difesa sarebbero alternativi, attesa la clausola di riserva dell'art. 12, comma 5, operante «fuori dai casi previsti dai precedenti comma».

Apodittico sarebbe, sul punto, il giudizio secondo cui la Tsige sarebbe stata responsabile di due specifiche condotte delittuose e non di una soltanto, non essendo stato dimostrato quali condotte delittuose le siano state attribuite e non essendo possibile verificare se le stesse dovessero rientrare nel primo o nel quinto comma dell'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998.

4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione della pena.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di assise di appello di Catania abbia errato nel ritenere la sussistenza degli elementi richiesti per la configurabilità della fattispecie associativa, non considerando l'episodicità della condotta tenuta dall'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicativa dell'assenza di consapevolezza di far parte del sodalizio e valorizzando, invece, il contenuto delle captazione di due giorni prima, alle quali l'imputato, cui non sarebbe stato contestato alcun reato-fine, sarebbe stato comunque estraneo.

Le conversazioni intercettate, in lingua eritrea, non consentirebbero di procedere con certezza all'identificazione degli interlocutori; e in ogni caso non vi sarebbero elementi di riscontro idonei a verificare l'esatta attuazione degli intenti, non essendo stato riscontrato che l'imputato fosse tra i soggetti che avevano ricevuto dei soldi, non essendo il suo nome riportato nei JJ\- tabulati della [OSCURATO:PERSONA] indicati a pag. 10 della sentenza.

Fermo restando che il pagamento sarebbe limitato a un unico episodio, avvenuto il 7 agosto.

5. Avverso la sentenza di appello ha, infine, proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale non avrebbe spiegato in che modo una serie di condotte inidonee a realizzare il reato-fine (l'acquisto di biglietti per il trasferimento dei clandestini, la riscossione da costoro di modiche somme di denaro e il contatto con [OSCURATO:PERSONA]), potessero integrare il reato associativo, non essendo esse idonee a realizzarne le finalità, né a rafforzarne l'attività.

Né sarebbe stato spiegato in che modo tali condotte fossero indicative della necessaria stabilità del vincolo fra l'imputato e altri soggetti, né sulla base di quali elementi [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi consapevole di partecipare a una associazione criminale, non risultando alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e altri imputati, a eccezione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Muovendo dal ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va innanzitutto scrutinato il primo motivo di doglianza, relativo alla sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale e al ruolo di promotrice o comunque di organizzatrice che, all'interno di essa, l'imputata avrebbe svolto; ruolo apoditticamente affermato a partire da condotte erroneamente interpretate come ordini o direttive impartite ad altri imputati.

Osserva, in proposito, il Collegio come le due sentenze di merito abbiano evidenziato, innanzitutto, il corposo compendio probatorio individuato a sostegno dell'esistenza del sodalizio contestato al capo A).

In particolare, dal complesso delle conversazioni trascritte è emersa l'esistenza di una fitta rete di contatti, intrattenuti dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] (detto Gomero) e [OSCURATO:PERSONA] con i soggetti immigrati illegalmente e con i loro parenti, che ad essi facevano riferimento per ottenere informazioni in ordine agli sbarchi recenti, alle condizioni dei migranti, nonché alle modalità dì pagamento per i servizi offerti, consistenti nell'agevolazione della fuga dai centri di accoglienza, nell'offerta di vitto e alloggio in edifici destinati allo scopo, nell'acquisto dei titoli di viaggio, nella ricezione dei pagamenti e, in ultimo, nel trasporto dei migranti da Siracusa o da altre città della Sicilia orientale ad altre città d'Italia o d'Europa; trasporto realizzato a cura della rete operativa del sodalizio (cfr. conversazioni del 5/08/2013, progr. nn. 1, 40, 55, 95; del 6/08/2013, progr. n. 199; dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], progr. nn. 600 e 631, del 18/07/2013, progr. n. 142; del 9/08/2013, progr. n. 1432; del 10/08/2013, progr. n. 1465).

Del pari, i Giudici di merito hanno richiamato le numerose conversazioni telefoniche tra gli imputati (cfr. quelle di cui ai progressivi n. 142 del 18/07/2013. nn. 24, 35, 38, 40 e 71 del 5/08/2013, nn. 183, 193 e 199 del 6/08/2013, nn. 280 e 286 del 7/08/2013, nn. 663 e 718 del 9/08/2013, n. 944 del 10/08/2013 - con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] - e di cui ai progressivi .nn. 51, 221, 222 e 285 del 5/08/2013, n. 998 del 7/08/2013, nn. 1110, 1113 e 1116 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1432 del 9/08/2013 - con riferimento a [OSCURATO:PERSONA]), dalle quali emergeva chiaramente l'esistenza di una stabile struttura organizzativa in grado di procurare, dietro corrispettivo, vitto, alloggio, documenti di viaggio e finalizzata a favorire, dopo lo sbarco in Sicilia, l'illecito ingresso dei migranti in altri Stati o la illecita permanenza degli stessi in Italia.

Una struttura all'interno della quale i sodali svolgevano ruoli specifici, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Tsige in posizione sovraordinata rispetto agli altri affiliati e la cui capacità di produrre reddito illecito è stata dimostrata dal raffronto dei tabulati delle transazioni del denaro forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] con le conversazioni telefoniche e gli SMS di riferimento, che hanno consentito di ricostruire i pagamenti effettuati dai migranti agli associati, secondo quanto riportato dall'assistente capo [OSCURATO:PERSONA] nella annotazione di polizia giudiziaria acquisita al processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dati che hanno riscontrato gli accordi con i migranti o i loro parenti risultanti dalle conversazioni intercettate (cfr. le telefonate del 5/08/2013, progr. n. 24, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], progr. n. 1116).

E quanto al ruolo rivestito dall'imputata, le sentenze hanno evidenziato come ella destinasse la casa di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 di cui aveva la disponibilità per ospitarvi migranti in attesa della partenza; come, dopo i controlli di Polizia che avevano interessato quel sito, la donna avesse iniziato a dirottare le persone che le si rivolgevano per chiedere ospitalità verso altri luoghi (cfr. sul punto, le conversazioni di cui ai progr. n. 136 del 17/07/2013, n. 687 del 5/08/2013, n. 841 del 10/08/2013 e n. 1007 del 17/08/2013), tra cui un edificio abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria, chiamato «vecchio palazzo» (cfr. la conversazione del 5/08/2013, progr. n. 687, in cui la Tsige, parlando con un tale Ahmed, gli aveva detto di ospitare due persone, al loro arrivo a Siracusa, «nel vecchio palazzo», spiegando che, dietro compenso, li avrebbe potuti ricevere e fargli il biglietto fino a Roma); come ella acquistasse dei biglietti (cfr. le conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], progr. n. 741), ricevesse pagamenti dai migranti (cfr. i citati tabulati, attestanti la ricezione, in data 7/08/2013, della somma di 196,48 euro, cui si aggiungevano quelle versante in contanti: cfr. progr. n. 739 del 6/08/2013 e n. 883 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e cambiasse la moneta nazionale dei migranti in euro o in dollari, provvedendo a prelevare e consegnare somme di denaro agli altri associati (cfr. la conversazione con Debas in data 11/08/2013, in cui la donna dice al coimputato che ha già cambiato tutto il denaro e che ha solo mille euro, invitando l'interlocutore, la volta successiva, ad avvisarla prima; quella del 12/08 con Melake, che l'aveva chiamata per chiedere se avesse 600 euro; quella del 17/08 in cui Tsige aveva messo in contatto Debas con un certo Tekle per mandare denaro in Sudan); come l'imputata venisse contattata direttamente da parenti di migranti che le chiedevano informazioni.

E che non si trattasse di attività estemporanee è stato motivato anche con le numerose intercettazioni telefoniche con altri associati, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche Temsgen, Tesfagergis, Musgun, Debas, che talvolta metteva in contatto gli uni con gli altri, con una significativa condotta di coordinamento, che unitamente alle interlocuzioni con alcuni migranti o con i loro parenti (in cui la donna si proponeva come un fondamentale punto di riferimento cui rivolgersi ai fini dell'organizzazione del viaggio verso le mete scelte dai migranti, per avere informazioni sugli sbarchi recenti, sulle condizioni dei migranti e sulle modalità di pagamento per i servizi offerti dall'associazione, per avere conferma della materiale presa in carico dei migranti da parte dell'associazione), ha consentito di ritenere provato, in maniera logicamente inattaccabile, anche il ruolo di promotrice e/o organizzatrice rivestito, anche per la documentata attività di ripartizione dei ricavi dell'associazione tra i partecipi (cfr. le conversazioni di cui ai progr. n. 844 del 10/08/2013 e n. 1023 del 19/08/2013).

A fronte della puntuale ed esaustiva motivazione resa dai Giudici di merito, le censure difensive si connotano in termini esclusivamente fattuali, proponendo una differente lettura del compendio probatorio rispetto alla valutazione, immune da censure di tipo logico, compiuta dalle due sentenze; operazione pacificamente preclusa in sede di legittimità.

Va, infatti, ribadito che nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Più specificatamente, pur dopo la novella codicistica introdotta con la legge n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità.

Non significativa, in proposito, è l'asserita svalutazione della conversazione (progr. n. 55) intercettata sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] indicativa di una certa fluidità nel rapporto tra i migranti e i vari imputati e la circostanza che i primi potevano rivolgersi indifferentemente ai secondi, i quali avrebbero operato separatamente e, comunque, fuori da un quadro di stabile organizzazione.

Ciò in quanto il rilievo pare frutto evidente di una considerazione atomistica e parcellizzata del compendio probatorio, oltre che dell'attribuzione di uno soltanto dei possibili significati alla conversazione relativa.

Ne consegue, conclusivamente, l'inammissibilità della doglianza in esame.

1.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la ritenuta insussistenza dell'esimente dello stato di necessità rispetto all'azione di sostegno dei migranti destinatari delle illecite condotte di favoreggiamento, asseritamente configurabile in ragione della condizione in cui gli stessi si trovavano, senza cibo e alloggio.

Le doglianze, tuttavia, sono manifestamente infondate.

In proposito, va premesso che il comma 2 dell'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato».

Dunque, l'esimente è chiaramente finalizzata a sottrarre all'area dell'intervento penale coloro i quali, per ragioni filantropiche o comunque umanitarie, si adoperino per soddisfare la condizione di deprivazione dei migranti, che come l'esperienza giudiziaria dimostra giungono nel territorio nazionale dopo viaggi molto difficili e si trovano a fare fronte a condizioni molto difficili, sul piano fisico e psicologico.

Dunque, si tratta di una fattispecie che è funzionale alla tutela della condizione del soggetto che versi in una condizione di bisogno, onde impedire che l'eventuale criminalizzazione delle condotte di sostegno possa ulteriormente aggravare la condizione di chi versi in una situazione di fortissimo disagio morale e materiale.

Così ricostruita la ratio dell'esimente è evidente che essa non possa essere invocata da chi offrendo al migrante dei servizi volti a procurare l'espatrio o la permanenza illegali, li induca a sottrarsi a una situazione di presa in carico istituzionale, all'interno di un centro di accoglienza, e così a esporsi a una condizione di bisogno determinata dall'iniziativa dell'agente.

Nel caso qui in rilievo, le sentenze di merito hanno spiegato in maniera molto puntuale le ragioni per cui la disposizione in questione non poteva ritenersi applicabile, correttamente valorizzando il fatto, ammesso finanche nel ricorso dell'imputata, che i migranti si erano allontanati volontariamente dai centri di accoglienza, in questo modo rinunciando al sostegno che, ivi, veniva loro garantito in un contesto di piena legalità ed esponendosi, dunque, a una situazione di assenza di cibo e di alloggio; allontanamento avvenuto, come ampiamente argomentato, proprio con l'obiettivo di appoggiarsi ai servizi, certamente illeciti, del sodalizio criminoso.

1.3. Inammissibile è, ancora, il terzo motivo, relativo alla configurabilità delle aggravanti di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 286 del 1998, con riferimento al numero dei migranti destinatari delle condotte illecite e dei relativi compartecipi.

Secondo la difesa, non sarebbe stato accertato se effettivamente il reato di favoreggiamento fosse stato realizzato, come ritenuto nelle due sentenze di merito, a beneficio di 6 migranti; e quanto al numero dei compartecipi, essi sarebbero stati individuati a partire dal capo di imputazione, senza però che sia stato dimostrato quali azioni ella avesse realizzato con la partecipazione di altri.

In proposito, le due sentenze hanno osservato, quanto all'aggravante di cui alla lettera a) dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, come dalle conversazioni di cui ai progr. n. 96 del 16/07/2013 e n. 874 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], citate a mero titolo esemplificativo, sia emersa la presenza di un numero di soggetti favoriti quantificabile nell'ordine delle decine di persone, avendo la donna affermato, in tali occasione, come a casa sua ci fossero «tanta persona» e come le fosse stato detto «che ne sono arrivati tantissimi».

Per quanto, invece, attiene all'aggravante di cui alla lett. d) dello stesso art. 12, comma 3, le sentenze hanno ricostruito la responsabilità dell'imputata in relazione ai fatti di favoreggiamento contestati al capo B), commessi in concorso con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si era proceduto separatamente.

A fronte di tale complessiva ricostruzione, ancora una volta la difesa oppone, come già nell'atto di appello, considerazioni che attengono al piano, di esclusiva pertinenza del giudice di merito, della ricostruzione dei fatti, senza segnalare alcuna manifesta illogicità del relativo ragionamento probatorio.

Ne consegue, come anticipato, l'inammissibilità del presente motivo, in quanto proposto per ragioni non consentite e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato.

1.4. Fondato è, invece, il quarto motivo, con cui la difesa prospetta la mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, che punisce le condotte di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato a condizione che le stesse siano commesse «al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo».

Sul punto, giova premettere che la fattispecie in parola differisce da altre ipotesi delittuose contemplate dall'art. 12, in cui il fine di profitto, contemplato come aggravante, non deve essere, necessariamente, ingiusto.

Nel caso del comma 5, invero, il profilo che la fattispecie chiaramente intende valorizzare nel punire le condotte di favoreggiamento della permanenza illegale è costituito 9 ,», dall'intenzione dell'agente di trarre vantaggio dalla condizione di vulnerabilità del migrante attraverso il conseguimento sine jure di una utilità, non giustificata, in termini economici, dalla condotta di favoreggiamento.

Ne consegue che nel caso in cui l'agente eroghi una prestazione per la quale venga corrisposta una utilità proporzionata al suo valore economico, non è possibile configurare il requisito, essenziale ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice, della ingiustizia del profitto.

Sul punto, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata è sostanzialmente apparente, nel senso che, per qualificare i servizi resi della imputata, la Corte territoriale, da un lato, fa riferimento, espressamente, a un «lavoro remunerativo»; e, dall'altro lato, con specifico riferimento alle somme versate dai migranti quale corrispettivo del cibo preparato dall'imputato, pari a 5 euro per ciascun pasto, ha affermato che il cibo sarebbe stato somministrato in «quantità verosimilmente non abbondanti».

Locuzione, questa, che esprime il carattere congetturale del relativo apprezzamento e, al tempo, stesso l'impossibilità, allo stato, del relativo accertamento.

Ne consegue, pertanto, che essendovi una insuperabile incertezza circa" il requisito dell'ingiustizia del profitto conseguito per i servizi resi dall'imputata in relazione alle condotte di somministrazione dei pasti, deve escludersi la configurabilità del reato di cui al comma 5 dell'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998.

Al contrario, con riferimento alle altre ipotesi delittuose contestate, per le quali, come detto, è sufficiente il fine di profitto e non è richiesta la sua ingiustizia, le conversazioni intercettate e la documentazione acquisita presso un'agenzia di money transfert hanno consentito alle sentenze di merito di chiarire, con motivazione congrua e logica, l'infondatezza delle censure difensive in ordine al carattere solidaristico delle attività di favoreggiamento.

1.5. Dall'accoglimento del quarto motivo di censura deriva l'assorbimento del quinto, relativo alla incompatibilità logica dell'ipotesi di cui all'art. 12 comma 5 rispetto a quella di cui all'art. 12, comma 3; la quale, peraltro, postula, come correttamente affermato in sentenza, l'identità delle condotte e non, come invece originariamente contestato, la realizzazione di condotte diverse a beneficio di soggetti differenti, secondo quanto può, del resto, evincersi dal capo di imputazione e dal ragionamento probatorio svolto per addivenire, correttamente, all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile.

E' d'uopo richiamare, anche in questo caso, quanto già osservato in relazione al primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla natura del giudizio di cassazione e ai suoi rapporti con quello di merito in relazione al divieto di rivalutazione del materiale probatorio.

In sostanza, con l'unico motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenza che gli elementi valorizzati per addivenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato quale partecipe dell'associazione sarebbero insufficienti, essendo stato il medesimo controllato una sola volta dalle Forze dell'ordine in prossimità dell'abitazione della Tsige ed essendo ben poche le intercettazioni che lo riguarderebbero, peraltro circoscritte ai due giorni precedenti, non risultando che il medesimo abbia ricevuto pagamenti e non essendogli contestati reati-fine.

Tali argomentazioni, tuttavia, sono già state articolate con l'atto di appello e ad esse la Corte territoriale ha risposto adeguatamente, evidenziando, quale dato estremamente significativo sul piano probatorio, l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] a casa della Tsige, insieme a quest'ultima, a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi oltre un anno prima delle pur non numerose conversazioni telefoniche, risalenti al mese di agosto 2013 (identificate con i progressivi 1, 2, 40 e 71 del 5/08/2013, 218 del 6/08/2013 e 772 e 777 del 7/08/2013), intercettate sulle utenze degli organizzatori della compagine associativa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, le due sentenze hanno valorizzato il contenuto delle conversazioni in questione, sottolineandone la valenza dimostrativa del pieno inserimento dell'imputato nel gruppo criminale, con lo svolgimento di diverse funzioni operative - dall'accompagnamento dei migranti alle stazioni degli autobus (cfr. progr. n. 40 del 5/08/2013 e n. 218 del 6/08/2013), all'acquisto dei titoli di viaggio per loro conto (cfr. progr. n. 40 del 5/08/2013 e n. 218 del 6/08/2013), dalla ricezione del denaro inviato dai parenti dei migranti per pagare i servizi offerti dall'associazione (cfr. progr. nn. 1 e 2 del 5/08/2013, n. 40 del 5/08/2013 e n. 218 del 6/08/2013) al pagamento dei relativi profitti ad altri collaboratori (cfr. progr. n. 71 del 5/08/2013) - a riprova del carattere niente affatto isolato e autonomo delle attività svolte e del rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Un inserimento nella compagine associativa ulteriormente riscontrato dalla transazione, per un importo di 196,28 euro, inviata dalla Svezia a Siracusa ad [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], presso la quale si era recato insieme a [OSCURATO:PERSONA].

Un insieme di elementi di fatto, assolutamente specifici e niente affatto episodici, che le sentenze hanno puntualmente evidenziato nella loro piena valenza probatoria circa la sussistenza delle condotte di partecipazione all'associazione.

Del pari, si connotano come meramente reiterative, e dunque aspecifiche, le doglianze relative alla mancata identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercettate, cui la sentenza di appello, come già quella di primo grado, ha offerto una puntuale risposta, evidenziando che nel corso delle numerose conversazioni intercettate e trascritte, spesso gli imputati stessi si identificavano dichiarando all'interlocutore il proprio I l nominativo o rivolgendosi allo stesso chiamandolo per nome, tanto più che [OSCURATO:PERSONA], come riferito dall'ispettore Fratantonio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva lavorato come interprete presso la locale Procura, sicché gli investigatori lo conoscevano personalmente e avevano verificato che egli era l'effettivo utilizzatore delle utenze intestategli.

4. Inammissibile, del pari, è il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso, infatti, le sentenze hanno puntualmente passato in rassegna i concreti elementi di fatto indicativi della consapevole e stabile partecipazione dell'imputato, con un ruolo ben definito, ad un'organizzazione strutturata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e, in particolare, la continuativa attività posta in essere da Hagos in vista dell'acquisto di biglietti a beneficio dei migranti fuggiti dai centri di accoglienza (cfr. conversazioni del 7/08/2013, progr. n. 315), della ricezione del denaro (cfr. conversazioni del 7/08/2013, progr. n. 286 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], progr. n. 315), dell'organizzazione ed esecuzione del trasporto dei migranti verso le rispettive destinazioni finali (conversazioni del 17/09/2013, progr. n. 6525 tra Melake e Adiam, del 14/08/2013, progr. n. 1787 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] progr. n. 4711, tra [OSCURATO:PERSONA] e un terzo soggetto, nonché del 9, 10 e 11/09/2013 sempre con [OSCURATO:PERSONA]).

Attraverso una puntuale disamina del contenuto delle conversazioni intercettate sulle utenze intestate a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], le sentenze di merito hanno evidenziato come le varie condotte ascritte all'imputato non fossero compiute in maniera autonoma e come esse, invece, collocassero, piuttosto, in una «dimensione organizzata», con un ruolo di ausilio dell'organizzatore del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], il quale, non a caso, a più riprese lo aveva indicato come suo collaboratore ai suoi interlocutori (cfr. conversazioni del 4/09/2013 e del 17/09/2013, progr. n. 5869, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), impartendogli istruzioni in merito all'assistenza ai migranti, al luogo ove collocarli, alle attività di acquisto dei biglietti e di ricezione del denaro.

E a fronte di una lettura logica e coerente del menzionato compendio probatorio, il ricorso si limita sostanzialmente a riproporre le medesime censure già dedotte in sede di appello, risultando, conseguentemente, all'evidenza aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Anche in questo caso, infatti, la circostanza che le singole condotte poste in essere dall'imputato siano state riferite alla sola fattispecie associativa è l'evidente conseguenza dell'incertezza di individuare l'ipotesi di favoreggiamento specificamente attuata nei confronti di soggetti identificabili; mentre la consapevolezza dell'imputato di far parte di un sodalizio più ampio rispetto alla accertata relazione criminosa con [OSCURATO:PERSONA] è stata puntualmente evidenziata attraverso il riferimento alle conversazioni in cui gli interlocutori di quest'ultimo lo individuavano come un suo stretto collaboratore al quale rivolgersi per le varie attività dell'associazione.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricor esentato t-h nell'interesse dkeve essere parzialmente accolto, sicché Per-d-~ra impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al delitto di cui all'art. 12 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che deve essere escluso.

Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., deve indi procedersi alla rideterminazione della pena nei confronti dell'imputata, eliminando la pena inflitta in sede di aumento per la continuazione per la fattispecie esclusa e giungendo, per questa via, alla pena finale di 4 anni e 10 mesi di reclusione e di 85.000 euro di multa.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.1. I ricorsi proposti nell'interesse di devono essere dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa, delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro per ciascuno. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui all'art. 12 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che esclude.

Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania in data 11/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dagli avv.ti Angelo Italia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, nell'interesse, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di assise di Siracusa in data 26/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] furono condannati, previo riconoscimento delle attenuanti generiche per tutti: la prima, alla pena di 5 anni di reclusione e di 80.000 euro di multa e, gli altri due, a quella di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli, ciascuno di essi, del delitto previsto dall'art. 416, commi primo e sesto, cod. pen., per avere fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata a consentire l'illegale permanenza di migranti, appena sbarcati o fuggiti dalle strutture di accoglienza, nel territorio italiano o l'ingresso in altri stati della Unione Europea (in Siracusa e altre città italiane dal luglio all'ottobre del 2013); e la sola Tsige del delitto di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione illegale di cittadini extracomunitari prevalentemente di nazionalità eritrea, somala ed etiopica, interessati a fare ingresso in altri Paesi europei o a permanere illegalmente in Italia dopo lo sbarco nel territorio nazionale (in Siracusa e altre città italiane dal luglio all'ottobre del 2013). 2. Con sentenza in data 11/11/2021, la Corte di assise di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] volta a rideterminare la pena nel minimo edittale, condannandoli alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione; e rigettò, invece, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416, primo e sesto comma, cod. pen., nonché l'apparenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale. La Corte di assise di appello di Catania non si sarebbe confrontata con la conversazione (progr. n. 55) intercettata sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] («Non si sa mai, è andato con altri che mi fanno pagare e pago due volte, tu appena lo trovi, scrivi o chiamami e poi ne parliamo»), la quale, intrattenuta con uno dei promotori dell'associazione, dimostrerebbe l'insussistenza di un vincolo associativo; né avrebbe specificato i ruoli ricoperti da ciascun partecipe dell'associazione, non indicando la ragione per cui le somme di cui parlerebbe Tsige dovrebbero essere considerate dei ricavi e per cui le richieste di disponibilità ad alloggiare i migranti dovrebbero essere ritenute degli ordini rivolti agli altri imputati, i quali si sarebbero semplicemente adoperati al fine di provvedere alle esigenze dei vari migranti, muovendosi in maniera indipendente gli uni dagli altri, come dimostrato dalla frase riportata, in cui l'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] paventerebbe che un suo parente potesse essere aiutato, in maniera autonoma, da altro connazionale, atteso che i migranti, quando non potevano essere aiutati da un determinato soggetto, si rivolgevano ad un differente connazionale. Tale ricostruzione emergerebbe dalle conversazioni in cui Tsige si rivolgeva ai connazionali per chiedere se fossero disponibili ad ospitare i migranti, senza impartire loro ordini o direttive, che i Giudici di merito non avrebbero dimostrato essere tali, affermando apoditticamente il ruolo di promotrice e organizzatrice dell'associazione che la donna avrebbe svolto. Detto ruolo, del resto, non potrebbe ricavarsi dall'attività di preparazione dei cibi ai connazionali e ai migranti svolto dalla Tsige, avendo i Giudici di primo grado ritenuto che la stessa venisse svolta dall'imputata con autonomia rispetto alla associazione de qua. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998, nonché l'apparenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla insussistenza dell'esimente di cui alla predetta disposizione, che i Giudici di merito avrebbero escluso ritenendo insussistente la relativa condizione di bisogno, benché i migranti si trovassero senza cibo e alloggio, venendo all'uopo assistiti da alcuni loro connazionali. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 286 del 1998, nonché l'apparenza o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle circostanze aggravanti relative al numero dei migranti destinatari delle condotte illecite e dei relativi compartecipi. Secondo la sentenza di primo grado, la Tsige aveva commesso il reato di favoreggiamento in diversi momenti, a beneficio di 6 migranti e con la compartecipazione degli imputati indicati nel capo di imputazione, senza però che sia stato accertato quali delle condotte ascritte all'imputata fossero state realmente commesse. Dalle conversazioni intercettate, invero, si evincerebbe che la donna, nel periodo in contestazione, non aveva mai ospitato migranti, ma solo svolto, e in maniera autonoma, l'attività di preparazione dei cibi, a beneficio di soggetti cui ella si riferiva nelle èonversazioni telefoniche in cui affermava che c'erano tante persone (di cui interessarsi) e che altre sarebbero arrivate. Infine, i compartecipi delle condotte delittuose della Tsige sarebbero stati selezionati, senza specificarne il motivo, a partire dal capo di imputazione, senza indicare quali azioni ella avesse realizzato con la partecipazione di altri. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12, comma 3- ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, nonché l'apparenza o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fine di profitto di cui all'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. Benché dalle conversazioni intercettate e dalla documentazione acquisita presso un'agenzia di money transfert sarebbe emerso che la Tsige aveva ricevuto una somma pari a 196,48 euro, più altre somme di denaro liquide, per i pasti preparati ai migranti, le sentenze di merito non avrebbero considerato che l'ingiusto profitto non ricorre nelle ipotesi di remunerazione per i servizi prestati, ma solo quando gli stessi debbano, per le condizioni oggettive e soggettive dei migranti, ritenersi ingiuste in quanto fuori mercato ed eccessivamente svantaggiose. Al contrario, nel caso di specie, il prezzo di 5 euro convenuto per i pasti avrebbe costituito una giusta remunerazione, sicché la motivazione sarebbe, sul punto, manifestamente illogica. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12, commi 3 e 5, d.igs. n. 286 del 1998, nonché l'apparenza o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 12, comma 1, aggravato ai sensi del successivo comma 3, nonché del reato di cui all'art. 12, comma d.lgs. n. 286 del 1998, che secondo la difesa sarebbero alternativi, attesa la clausola di riserva dell'art. 12, comma 5, operante «fuori dai casi previsti dai precedenti comma». Apodittico sarebbe, sul punto, il giudizio secondo cui la Tsige sarebbe stata responsabile di due specifiche condotte delittuose e non di una soltanto, non essendo stato dimostrato quali condotte delittuose le siano state attribuite e non essendo possibile verificare se le stesse dovessero rientrare nel primo o nel quinto comma dell'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione della pena. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di assise di appello di Catania abbia errato nel ritenere la sussistenza degli elementi richiesti per la configurabilità della fattispecie associativa, non considerando l'episodicità della condotta tenuta dall'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], indicativa dell'assenza di consapevolezza di far parte del sodalizio e valorizzando, invece, il contenuto delle captazione di due giorni prima, alle quali l'imputato, cui non sarebbe stato contestato alcun reato-fine, sarebbe stato comunque estraneo. Le conversazioni intercettate, in lingua eritrea, non consentirebbero di procedere con certezza all'identificazione degli interlocutori; e in ogni caso non vi sarebbero elementi di riscontro idonei a verificare l'esatta attuazione degli intenti, non essendo stato riscontrato che l'imputato fosse tra i soggetti che avevano ricevuto dei soldi, non essendo il suo nome riportato nei JJ\- tabulati della [OSCURATO:PERSONA] indicati a pag. 10 della sentenza. Fermo restando che il pagamento sarebbe limitato a un unico episodio, avvenuto il 7 agosto. 5. Avverso la sentenza di appello ha, infine, proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale non avrebbe spiegato in che modo una serie di condotte inidonee a realizzare il reato-fine (l'acquisto di biglietti per il trasferimento dei clandestini, la riscossione da costoro di modiche somme di denaro e il contatto con [OSCURATO:PERSONA]), potessero integrare il reato associativo, non essendo esse idonee a realizzarne le finalità, né a rafforzarne l'attività. Né sarebbe stato spiegato in che modo tali condotte fossero indicative della necessaria stabilità del vincolo fra l'imputato e altri soggetti, né sulla base di quali elementi [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi consapevole di partecipare a una associazione criminale, non risultando alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e altri imputati, a eccezione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Muovendo dal ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va innanzitutto scrutinato il primo motivo di doglianza, relativo alla sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale e al ruolo di promotrice o comunque di organizzatrice che, all'interno di essa, l'imputata avrebbe svolto; ruolo apoditticamente affermato a partire da condotte erroneamente interpretate come ordini o direttive impartite ad altri imputati. Osserva, in proposito, il Collegio come le due sentenze di merito abbiano evidenziato, innanzitutto, il corposo compendio probatorio individuato a sostegno dell'esistenza del sodalizio contestato al capo A). In particolare, dal complesso delle conversazioni trascritte è emersa l'esistenza di una fitta rete di contatti, intrattenuti dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] (detto Gomero) e [OSCURATO:PERSONA] con i soggetti immigrati illegalmente e con i loro parenti, che ad essi facevano riferimento per ottenere informazioni in ordine agli sbarchi recenti, alle condizioni dei migranti, nonché alle modalità dì pagamento per i servizi offerti, consistenti nell'agevolazione della fuga dai centri di accoglienza, nell'offerta di vitto e alloggio in edifici destinati allo scopo, nell'acquisto dei titoli di viaggio, nella ricezione dei pagamenti e, in ultimo, nel trasporto dei migranti da Siracusa o da altre città della Sicilia orientale ad altre città d'Italia o d'Europa; trasporto realizzato a cura della rete operativa del sodalizio (cfr. conversazioni del 5/08/2013, progr. nn. 1, 40, 55, 95; del 6/08/2013, progr. n. 199; dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], progr. nn. 600 e 631, del 18/07/2013, progr. n. 142; del 9/08/2013, progr. n. 1432; del 10/08/2013, progr. n. 1465). Del pari, i Giudici di merito hanno richiamato le numerose conversazioni telefoniche tra gli imputati (cfr. quelle di cui ai progressivi n. 142 del 18/07/2013. nn. 24, 35, 38, 40 e 71 del 5/08/2013, nn. 183, 193 e 199 del 6/08/2013, nn. 280 e 286 del 7/08/2013, nn. 663 e 718 del 9/08/2013, n. 944 del 10/08/2013 - con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] - e di cui ai progressivi .nn. 51, 221, 222 e 285 del 5/08/2013, n. 998 del 7/08/2013, nn. 1110, 1113 e 1116 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1432 del 9/08/2013 - con riferimento a [OSCURATO:PERSONA]), dalle quali emergeva chiaramente l'esistenza di una stabile struttura organizzativa in grado di procurare, dietro corrispettivo, vitto, alloggio, documenti di viaggio e finalizzata a favorire, dopo lo sbarco in Sicilia, l'illecito ingresso dei migranti in altri Stati o la illecita permanenza degli stessi in Italia. Una struttura all'interno della quale i sodali svolgevano ruoli specifici, con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Tsige in posizione sovraordinata rispetto agli altri affiliati e la cui capacità di produrre reddito illecito è stata dimostrata dal raffronto dei tabulati delle transazioni del denaro forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] con le conversazioni telefoniche e gli SMS di riferimento, che hanno consentito di ricostruire i pagamenti effettuati dai migranti agli associati, secondo quanto riportato dall'assistente capo [OSCURATO:PERSONA] nella annotazione di polizia giudiziaria acquisita al processo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dati che hanno riscontrato gli accordi con i migranti o i loro parenti risultanti dalle conversazioni intercettate (cfr. le telefonate del 5/08/2013, progr. n. 24, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], progr. n. 1116). E quanto al ruolo rivestito dall'imputata, le sentenze hanno evidenziato come ella destinasse la casa di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 di cui aveva la disponibilità per ospitarvi migranti in attesa della partenza; come, dopo i controlli di Polizia che avevano interessato quel sito, la donna avesse iniziato a dirottare le persone che le si rivolgevano per chiedere ospitalità verso altri luoghi (cfr. sul punto, le conversazioni di cui ai progr. n. 136 del 17/07/2013, n. 687 del 5/08/2013, n. 841 del 10/08/2013 e n. 1007 del 17/08/2013), tra cui un edificio abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria, chiamato «vecchio palazzo» (cfr. la conversazione del 5/08/2013, progr. n. 687, in cui la Tsige, parlando con un tale Ahmed, gli aveva detto di ospitare due persone, al loro arrivo a Siracusa, «nel vecchio palazzo», spiegando che, dietro compenso, li avrebbe potuti ricevere e fargli il biglietto fino a Roma); come ella acquistasse dei biglietti (cfr. le conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], progr. n. 741), ricevesse pagamenti dai migranti (cfr. i citati tabulati, attestanti la ricezione, in data 7/08/2013, della somma di 196,48 euro, cui si aggiungevano quelle versante in contanti: cfr. progr. n. 739 del 6/08/2013 e n. 883 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e cambiasse la moneta nazionale dei migranti in euro o in dollari, provvedendo a prelevare e consegnare somme di denaro agli altri associati (cfr. la conversazione con Debas in data 11/08/2013, in cui la donna dice al coimputato che ha già cambiato tutto il denaro e che ha solo mille euro, invitando l'interlocutore, la volta successiva, ad avvisarla prima; quella del 12/08 con Melake, che l'aveva chiamata per chiedere se avesse 600 euro; quella del 17/08 in cui Tsige aveva messo in contatto Debas con un certo Tekle per mandare denaro in Sudan); come l'imputata venisse contattata direttamente da parenti di migranti che le chiedevano informazioni. E che non si trattasse di attività estemporanee è stato motivato anche con le numerose intercettazioni telefoniche con altri associati, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche Temsgen, Tesfagergis, Musgun, Debas, che talvolta metteva in contatto gli uni con gli altri, con una significativa condotta di coordinamento, che unitamente alle interlocuzioni con alcuni migranti o con i loro parenti (in cui la donna si proponeva come un fondamentale punto di riferimento cui rivolgersi ai fini dell'organizzazione del viaggio verso le mete scelte dai migranti, per avere informazioni sugli sbarchi recenti, sulle condizioni dei migranti e sulle modalità di pagamento per i servizi offerti dall'associazione, per avere conferma della materiale presa in carico dei migranti da parte dell'associazione), ha consentito di ritenere provato, in maniera logicamente inattaccabile, anche il ruolo di promotrice e/o organizzatrice rivestito, anche per la documentata attività di ripartizione dei ricavi dell'associazione tra i partecipi (cfr. le conversazioni di cui ai progr. n. 844 del 10/08/2013 e n. 1023 del 19/08/2013). A fronte della puntuale ed esaustiva motivazione resa dai Giudici di merito, le censure difensive si connotano in termini esclusivamente fattuali, proponendo una differente lettura del compendio probatorio rispetto alla valutazione, immune da censure di tipo logico, compiuta dalle due sentenze; operazione pacificamente preclusa in sede di legittimità. Va, infatti, ribadito che nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Più specificatamente, pur dopo la novella codicistica introdotta con la legge n. 46 del 2006, non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità. Non significativa, in proposito, è l'asserita svalutazione della conversazione (progr. n. 55) intercettata sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] indicativa di una certa fluidità nel rapporto tra i migranti e i vari imputati e la circostanza che i primi potevano rivolgersi indifferentemente ai secondi, i quali avrebbero operato separatamente e, comunque, fuori da un quadro di stabile organizzazione. Ciò in quanto il rilievo pare frutto evidente di una considerazione atomistica e parcellizzata del compendio probatorio, oltre che dell'attribuzione di uno soltanto dei possibili significati alla conversazione relativa. Ne consegue, conclusivamente, l'inammissibilità della doglianza in esame. 1.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la ritenuta insussistenza dell'esimente dello stato di necessità rispetto all'azione di sostegno dei migranti destinatari delle illecite condotte di favoreggiamento, asseritamente configurabile in ragione della condizione in cui gli stessi si trovavano, senza cibo e alloggio. Le doglianze, tuttavia, sono manifestamente infondate. In proposito, va premesso che il comma 2 dell'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato». Dunque, l'esimente è chiaramente finalizzata a sottrarre all'area dell'intervento penale coloro i quali, per ragioni filantropiche o comunque umanitarie, si adoperino per soddisfare la condizione di deprivazione dei migranti, che come l'esperienza giudiziaria dimostra giungono nel territorio nazionale dopo viaggi molto difficili e si trovano a fare fronte a condizioni molto difficili, sul piano fisico e psicologico. Dunque, si tratta di una fattispecie che è funzionale alla tutela della condizione del soggetto che versi in una condizione di bisogno, onde impedire che l'eventuale criminalizzazione delle condotte di sostegno possa ulteriormente aggravare la condizione di chi versi in una situazione di fortissimo disagio morale e materiale. Così ricostruita la ratio dell'esimente è evidente che essa non possa essere invocata da chi offrendo al migrante dei servizi volti a procurare l'espatrio o la permanenza illegali, li induca a sottrarsi a una situazione di presa in carico istituzionale, all'interno di un centro di accoglienza, e così a esporsi a una condizione di bisogno determinata dall'iniziativa dell'agente. Nel caso qui in rilievo, le sentenze di merito hanno spiegato in maniera molto puntuale le ragioni per cui la disposizione in questione non poteva ritenersi applicabile, correttamente valorizzando il fatto, ammesso finanche nel ricorso dell'imputata, che i migranti si erano allontanati volontariamente dai centri di accoglienza, in questo modo rinunciando al sostegno che, ivi, veniva loro garantito in un contesto di piena legalità ed esponendosi, dunque, a una situazione di assenza di cibo e di alloggio; allontanamento avvenuto, come ampiamente argomentato, proprio con l'obiettivo di appoggiarsi ai servizi, certamente illeciti, del sodalizio criminoso. 1.3. Inammissibile è, ancora, il terzo motivo, relativo alla configurabilità delle aggravanti di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 286 del 1998, con riferimento al numero dei migranti destinatari delle condotte illecite e dei relativi compartecipi. Secondo la difesa, non sarebbe stato accertato se effettivamente il reato di favoreggiamento fosse stato realizzato, come ritenuto nelle due sentenze di merito, a beneficio di 6 migranti; e quanto al numero dei compartecipi, essi sarebbero stati individuati a partire dal capo di imputazione, senza però che sia stato dimostrato quali azioni ella avesse realizzato con la partecipazione di altri. In proposito, le due sentenze hanno osservato, quanto all'aggravante di cui alla lettera a) dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, come dalle conversazioni di cui ai progr. n. 96 del 16/07/2013 e n. 874 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], citate a mero titolo esemplificativo, sia emersa la presenza di un numero di soggetti favoriti quantificabile nell'ordine delle decine di persone, avendo la donna affermato, in tali occasione, come a casa sua ci fossero «tanta persona» e come le fosse stato detto «che ne sono arrivati tantissimi». Per quanto, invece, attiene all'aggravante di cui alla lett. d) dello stesso art. 12, comma 3, le sentenze hanno ricostruito la responsabilità dell'imputata in relazione ai fatti di favoreggiamento contestati al capo B), commessi in concorso con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché con [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si era proceduto separatamente. A fronte di tale complessiva ricostruzione, ancora una volta la difesa oppone, come già nell'atto di appello, considerazioni che attengono al piano, di esclusiva pertinenza del giudice di merito, della ricostruzione dei fatti, senza segnalare alcuna manifesta illogicità del relativo ragionamento probatorio. Ne consegue, come anticipato, l'inammissibilità del presente motivo, in quanto proposto per ragioni non consentite e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato. 1.4. Fondato è, invece, il quarto motivo, con cui la difesa prospetta la mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, che punisce le condotte di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato a condizione che le stesse siano commesse «al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo». Sul punto, giova premettere che la fattispecie in parola differisce da altre ipotesi delittuose contemplate dall'art. 12, in cui il fine di profitto, contemplato come aggravante, non deve essere, necessariamente, ingiusto. Nel caso del comma 5, invero, il profilo che la fattispecie chiaramente intende valorizzare nel punire le condotte di favoreggiamento della permanenza illegale è costituito 9 ,», dall'intenzione dell'agente di trarre vantaggio dalla condizione di vulnerabilità del migrante attraverso il conseguimento sine jure di una utilità, non giustificata, in termini economici, dalla condotta di favoreggiamento. Ne consegue che nel caso in cui l'agente eroghi una prestazione per la quale venga corrisposta una utilità proporzionata al suo valore economico, non è possibile configurare il requisito, essenziale ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice, della ingiustizia del profitto. Sul punto, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata è sostanzialmente apparente, nel senso che, per qualificare i servizi resi della imputata, la Corte territoriale, da un lato, fa riferimento, espressamente, a un «lavoro remunerativo»; e, dall'altro lato, con specifico riferimento alle somme versate dai migranti quale corrispettivo del cibo preparato dall'imputato, pari a 5 euro per ciascun pasto, ha affermato che il cibo sarebbe stato somministrato in «quantità verosimilmente non abbondanti». Locuzione, questa, che esprime il carattere congetturale del relativo apprezzamento e, al tempo, stesso l'impossibilità, allo stato, del relativo accertamento. Ne consegue, pertanto, che essendovi una insuperabile incertezza circa" il requisito dell'ingiustizia del profitto conseguito per i servizi resi dall'imputata in relazione alle condotte di somministrazione dei pasti, deve escludersi la configurabilità del reato di cui al comma 5 dell'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998. Al contrario, con riferimento alle altre ipotesi delittuose contestate, per le quali, come detto, è sufficiente il fine di profitto e non è richiesta la sua ingiustizia, le conversazioni intercettate e la documentazione acquisita presso un'agenzia di money transfert hanno consentito alle sentenze di merito di chiarire, con motivazione congrua e logica, l'infondatezza delle censure difensive in ordine al carattere solidaristico delle attività di favoreggiamento. 1.5. Dall'accoglimento del quarto motivo di censura deriva l'assorbimento del quinto, relativo alla incompatibilità logica dell'ipotesi di cui all'art. 12 comma 5 rispetto a quella di cui all'art. 12, comma 3; la quale, peraltro, postula, come correttamente affermato in sentenza, l'identità delle condotte e non, come invece originariamente contestato, la realizzazione di condotte diverse a beneficio di soggetti differenti, secondo quanto può, del resto, evincersi dal capo di imputazione e dal ragionamento probatorio svolto per addivenire, correttamente, all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile. E' d'uopo richiamare, anche in questo caso, quanto già osservato in relazione al primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla natura del giudizio di cassazione e ai suoi rapporti con quello di merito in relazione al divieto di rivalutazione del materiale probatorio. In sostanza, con l'unico motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenza che gli elementi valorizzati per addivenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato quale partecipe dell'associazione sarebbero insufficienti, essendo stato il medesimo controllato una sola volta dalle Forze dell'ordine in prossimità dell'abitazione della Tsige ed essendo ben poche le intercettazioni che lo riguarderebbero, peraltro circoscritte ai due giorni precedenti, non risultando che il medesimo abbia ricevuto pagamenti e non essendogli contestati reati-fine. Tali argomentazioni, tuttavia, sono già state articolate con l'atto di appello e ad esse la Corte territoriale ha risposto adeguatamente, evidenziando, quale dato estremamente significativo sul piano probatorio, l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] a casa della Tsige, insieme a quest'ultima, a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindi oltre un anno prima delle pur non numerose conversazioni telefoniche, risalenti al mese di agosto 2013 (identificate con i progressivi 1, 2, 40 e 71 del 5/08/2013, 218 del 6/08/2013 e 772 e 777 del 7/08/2013), intercettate sulle utenze degli organizzatori della compagine associativa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le due sentenze hanno valorizzato il contenuto delle conversazioni in questione, sottolineandone la valenza dimostrativa del pieno inserimento dell'imputato nel gruppo criminale, con lo svolgimento di diverse funzioni operative - dall'accompagnamento dei migranti alle stazioni degli autobus (cfr. progr. n. 40 del 5/08/2013 e n. 218 del 6/08/2013), all'acquisto dei titoli di viaggio per loro conto (cfr. progr. n. 40 del 5/08/2013 e n. 218 del 6/08/2013), dalla ricezione del denaro inviato dai parenti dei migranti per pagare i servizi offerti dall'associazione (cfr. progr. nn. 1 e 2 del 5/08/2013, n. 40 del 5/08/2013 e n. 218 del 6/08/2013) al pagamento dei relativi profitti ad altri collaboratori (cfr. progr. n. 71 del 5/08/2013) - a riprova del carattere niente affatto isolato e autonomo delle attività svolte e del rapporto fiduciario con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Un inserimento nella compagine associativa ulteriormente riscontrato dalla transazione, per un importo di 196,28 euro, inviata dalla Svezia a Siracusa ad [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della [OSCURATO:PERSONA], presso la quale si era recato insieme a [OSCURATO:PERSONA]. Un insieme di elementi di fatto, assolutamente specifici e niente affatto episodici, che le sentenze hanno puntualmente evidenziato nella loro piena valenza probatoria circa la sussistenza delle condotte di partecipazione all'associazione. Del pari, si connotano come meramente reiterative, e dunque aspecifiche, le doglianze relative alla mancata identificazione degli interlocutori delle conversazioni intercettate, cui la sentenza di appello, come già quella di primo grado, ha offerto una puntuale risposta, evidenziando che nel corso delle numerose conversazioni intercettate e trascritte, spesso gli imputati stessi si identificavano dichiarando all'interlocutore il proprio I l nominativo o rivolgendosi allo stesso chiamandolo per nome, tanto più che [OSCURATO:PERSONA], come riferito dall'ispettore Fratantonio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva lavorato come interprete presso la locale Procura, sicché gli investigatori lo conoscevano personalmente e avevano verificato che egli era l'effettivo utilizzatore delle utenze intestategli. 4. Inammissibile, del pari, è il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, infatti, le sentenze hanno puntualmente passato in rassegna i concreti elementi di fatto indicativi della consapevole e stabile partecipazione dell'imputato, con un ruolo ben definito, ad un'organizzazione strutturata finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e, in particolare, la continuativa attività posta in essere da Hagos in vista dell'acquisto di biglietti a beneficio dei migranti fuggiti dai centri di accoglienza (cfr. conversazioni del 7/08/2013, progr. n. 315), della ricezione del denaro (cfr. conversazioni del 7/08/2013, progr. n. 286 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], progr. n. 315), dell'organizzazione ed esecuzione del trasporto dei migranti verso le rispettive destinazioni finali (conversazioni del 17/09/2013, progr. n. 6525 tra Melake e Adiam, del 14/08/2013, progr. n. 1787 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] progr. n. 4711, tra [OSCURATO:PERSONA] e un terzo soggetto, nonché del 9, 10 e 11/09/2013 sempre con [OSCURATO:PERSONA]). Attraverso una puntuale disamina del contenuto delle conversazioni intercettate sulle utenze intestate a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], le sentenze di merito hanno evidenziato come le varie condotte ascritte all'imputato non fossero compiute in maniera autonoma e come esse, invece, collocassero, piuttosto, in una «dimensione organizzata», con un ruolo di ausilio dell'organizzatore del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], il quale, non a caso, a più riprese lo aveva indicato come suo collaboratore ai suoi interlocutori (cfr. conversazioni del 4/09/2013 e del 17/09/2013, progr. n. 5869, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), impartendogli istruzioni in merito all'assistenza ai migranti, al luogo ove collocarli, alle attività di acquisto dei biglietti e di ricezione del denaro. E a fronte di una lettura logica e coerente del menzionato compendio probatorio, il ricorso si limita sostanzialmente a riproporre le medesime censure già dedotte in sede di appello, risultando, conseguentemente, all'evidenza aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato. Anche in questo caso, infatti, la circostanza che le singole condotte poste in essere dall'imputato siano state riferite alla sola fattispecie associativa è l'evidente conseguenza dell'incertezza di individuare l'ipotesi di favoreggiamento specificamente attuata nei confronti di soggetti identificabili; mentre la consapevolezza dell'imputato di far parte di un sodalizio più ampio rispetto alla accertata relazione criminosa con [OSCURATO:PERSONA] è stata puntualmente evidenziata attraverso il riferimento alle conversazioni in cui gli interlocutori di quest'ultimo lo individuavano come un suo stretto collaboratore al quale rivolgersi per le varie attività dell'associazione. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricor esentato t-h nell'interesse dkeve essere parzialmente accolto, sicché Per-d-~ra impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al delitto di cui all'art. 12 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che deve essere escluso. Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., deve indi procedersi alla rideterminazione della pena nei confronti dell'imputata, eliminando la pena inflitta in sede di aumento per la continuazione per la fattispecie esclusa e giungendo, per questa via, alla pena finale di 4 anni e 10 mesi di reclusione e di 85.000 euro di multa. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5.1. I ricorsi proposti nell'interesse di devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa, delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro per ciascuno. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui all'art. 12 comma 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che esclude. Dichia
Sentenza Cassazione n. 12037/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris