CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 02620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2018 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione pena, avverso la sentenza di questa Corte del 23/10/2018, depositata il 25/1/2019; rilevato che il condannato qualifica l'impugnazione quale ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. segnalando, tra le numerose doglianze riferite soprattutto all'ordine di esecuzione e cumulo di pena, anche degli errori della sentenza citata; ritenuto il ricorso inammissibile per tardività, essendo ampiamente decorso il termine di impugnazione di sei mesi dal deposito della sentenza, come previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., e, comunque, per esser stato sottoscritto personalmente dalla parte, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.; ritenuto di dovere determinare la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo, valutate le ragioni della inammissibilità; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nsore il Presidente [OSCURATO:PERSONA]