CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10072/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/04/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 18 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Trapani con la quale è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 cod. pen., con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermata attualità della cautela carceraria che non ha tenuto conto delle sopravvenute emergenze costituite: - dalle dichiarazioni del M.[OSCURATO:PERSONA], Cap. Berlingieri e Ten. Cito che hanno escluso la appartenenza del ricorrente alla associazione mafiosa cosa nostra; - dalla non determinante e particolare gravità del contributo addebitatogli; - dal mancato coinvolgimento in reati-fine; - dalla incensuratezza del ricorrente. In particolare, si prospetta la effettiva valenza dei due prestiti operati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione ad una esecuzione immobiliare - e [OSCURATO:PERSONA] - per pagare l'onorario del suo avvocato, tale da escludere che le due vicende - collocate all'interno di rapporti familiari ed amicali - indizino la appartenenza mafiosa del Gucciardi. Quanto alla cessione delle chiavi dell'immobile in Valderice da parte del ricorrente al Martines, come risulta dal verbale di udienza del 28.5.2021 nell'ambito del procedimento di prevenzione in cui è stato sentito il Ten. Cito, essa esula del tutto dalla finalità mafiosa ipotizzata dall'accusa (favorire gli incontri tra il Martines ed il Virga), rinvenendosi piuttosto nel progetto da parte del ricorrente proprietario di ristrutturare l'immobile per poi locarlo. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla partecipazione mafiosa del ricorrente che esula dai criteri di legittimità fissati da S.U. "Modafferi", segnatamente dalla esistenza di un patto illecito che generi reciproci vantaggi in un congruo arco temporale, non individuabile nei rapporti tra il ricorrente ed il Martines, basati su risalente amicizia e frequentazione tra le rispettive famiglie. 2.3. Con il terzo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla diversa qualificazione del fatto quale favoreggiamento personale di t [OSCURATO:PERSONA] secondo le dichiarazioni rese dal Ten. Cito alla udienza del 25.1.2022. 2.4. Con il quarto motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla diversa qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen. ed alle correlate esigenze cautelari, una volta esclusa la partecipazione del ricorrente a cosa nostra ( v. dichiarazioni ten. Cito alla udienza del 16.12.2021), tale da non consentire la presunzione di adeguatezza della misura carceraria. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del di. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il ricorso impugna la mancata sostituzione della misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari contestando la attualità delle esigenze cautelari in uno alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo mafioso posta a base della cautela e la convergenza dei quattro motivi proposti ne consente la trattazione unitaria. 3. Quanto alla gravità indiziaria la ordinanza ha del tutto correttamente rilevato la inammissibilità del motivo di appello che si incentrava sulla sua mancanza finalizzata alla revoca della misura, trattandosi di questione posta solo in sede di appello cautelare e vigendo preclusione cautelare a riguardo. 4. Quanto poi alla dedotta novità costituita dalle dichiarazioni dei menzionati testi dell'accusa, il Tribunale non l'ha ritenuta idonea a modificare le gravi e convergenti risultanze della attività captativa poste a base della misura custodiale, neanche prese in esame dalla difesa e sul punto il ricorso reitera la genericità dell'approccio difensivo. 5. Infine, quanto alla riqualificazione della condotta associativa - volta a superare la doppia presunzione cautelare vigente - il Tribunale ha incensurabilmente ritenuto di escluderla in base alla intraneità associativa del ricorrente desunta dall'eterogeneo e stabile contributo associativo - di natura finanziaria e logistica - assicurato nel tempo dal ricorrente in favore di noti esponenti di spicco della mafia della zona trapanese.3. In conclusione, sono infondate le censure di violazione di legge e vizio della motivazione proposte dal ricorrente. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94