CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 34966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania, giudicando in sede di appello, in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 83 e 590, comma 1, cod. pen., rideterminando la pena in euro 300 di multa, con conseguente condanna agli effetti civili. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, producendo documento di contestuale remissione ed accettazione di querela sottoscritto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dall'imputato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, stante l'intervenuta remissione di querela. 4. La difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste e si associa alla richiesta del PG. 5. Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 24.6.2018 nei confronti dell'imputato, e che quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, come richiesto anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2022 DEPOSITA7 [OSCURATO:PERSONA] Il cons e estensore Il Presidente'' ,