Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42498/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

el 21 gennaio 2023; 1,,, 11 4.4 . n n 4.4 444 1/11.41111.1,.4. nrrlinnn irnne Innni

4. t..44.14 / I il rinnren ei-4-kin 411 £44.4• 11 • l/ 4.4 ...41t.k.4 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; Infi-ml n r cr-rit-4-m rical DM in nctrennn Ani I 4.444.4 ".. 4-4 4,141,./1 Itn 9, il" 144.41..J n414,4 mf-n Drn.ni irmi-nrn nnnnrnIc, VI...44d 4444, 4444..

Stefano [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 21 gennaio 2023, alle ore 11.10, il Gip del Tribunale di Messina ha convalidato l'obbligo di presentazione alla Pg disposto dal Questore di Messina, contestualmente al provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni sportive, a carico di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2023 e notificato allo stesso il 19 gennaio 2023 alle ore

11.00. Avverso l'ordinanza di convalida ha interposto ricorso per cassazione il difensore del prevenuto, formulando un unico motivo di doglianza, con il quale è stata censurata l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, in particolare la violazione dei commi 2-bis e 3 della medesima disposizione; nonché la mancanza della motivazione da cui sarebbe affetto il 41r/4,% 14, scari i rri ntn i r-rs rp onnnfn 11,1 44.41 li 444 4024.4.1.

Infatti, la convalida del disposto obbligo di presentazione alla Pg sarebbe intervenuta dopo soli 10 minuti dallo spirare del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento del Questore, fissato per consentire al prevenuto il pieno esercizio del proprio diritto di difesa dinanzi al giudice della convalida, quale garanzia, non meramente formale, della sua effettiva possibilità di interlocuzione, che impone al giudice il vaglio delle deduzioni difensive.

Ad avviso del ricorrente, il Gip del Tribunale di Messina, come emergerebbe dalla motivazione del provvedimento impugnato, non avrebbe affatto tenuto conto dei rilievi contenuti nelle due memorie trasmesse tramite ~ci-n n Igni-i-rn n ir.z 4..1,04, VI 41,4,1 certificata a! detto Tribuna!e da! prevenuto, !a prima tramite i! proprio legale, la seconda a propria firma; del resto, ha rilevato il ricorrente, le stesse erano pervenute - tempestivamente - al Tribunale rispettivamente alle ore 9.56 e 10.50 dello stesso 21 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Invero, osserva il Collegio che la disciplina in materia di convalida nig iirli-7inica ricnilch 041,41, prescrizioni po_ste a corredo de_i ,orovve.dirr!enti de! Questore. comunemente noti come Daspo, come interpretata ed applicata dalla Autorità giudiziaria, prevede, a tutela dell'esercizio del diritto di difesa, la possibilità per il destinatario di tali atti di interloquire con l'Autorità convalidante nel corso del !asso d i ternpo intera,,rrente fra !a presentazio;ie della richie.sta di convalicla de. parte del competente Pm e l'adozione del provvedimento in questione da parte dei Gip; taie iiifatti stato individuato nesi tern-line minimo 48 ore, intercorrenti fra il momento in cui il soggetto interessato riceve la notificazione del provvedimento emesso a suo carico e quello in cui il Tribunale, in persona del Gip, provvede alla convalida, il lasso temporale intangibile entro il quale tale c..-tc evi-i-c fnici i -a 1-c ci,' re, cc ifc In [OSCURATO:PERSONA] 14/t.14.111 1 5-14 Iel 1eile scritte, con la Autorità procedente (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 maggio 2020, n. 15973); è di tutta evidenza che, laddove non si voglia rendere siffatta facoltà di interlocuzione una mera lustra e non lo strumento per l'esercizio .Alirift,t0 4.4'l ifIeSel, stl'01 4-1.d Che it."3 f a C 41) t à ci i UI presentazione di memorie scritte sia stata esercitata, del contenuto di esse il giudice della convalida deve tenere conto, confutando, ove necessario, gli argomenti in esse spesi onde contestare la legittimità del provvedimento (il ocbci-nril= ci lIcarl I il infnfti in tnIca (...141,11, I i 41111.41.,1, e =nen • rnri-ca rli r-n ce n-zinn.n Il I GLA 11.2,/ I ',o,/ i 4..n Cnno2 TTT ,..01 il,

114. penale, 4 agosto 2020, n. 23514), dovendo ritenersi che costituisca conseguenza della necessaria applicazione di tale principio la illegittimità - sebbene non per violazione di legge ma per essere il provvedimento così nrinftni-n rnmlnennntrà enrrgaffn A n tinm enntivm,innc, cfnen 4.44.4 I-4i %/inin-zinnn ricd riiriffn “11.,,t SAIL"./1 J1.4....J4.111 V 4,14.4L”./1“—.

Mt—.4 4.Alt di difesar.della ordinanza di convalida nella quale di tali argomenti difensivi non si sia congruamente tenuto conto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2015, n. 2862). cctricc ci è irs f .-31-1- ri i.; c.c." rcscc, ca i icc r." ..+" cickc ci ,14,,r, .n &l I Ltd( 4.• Gal./ , 11 11(44.4.1, CA I UI 01.-.1 II..

III 01 LI l.

Il It34_1/4.1 enunciando principi che possono, tuttavia /essere pacificamente applicati anche alle fattispecie analoghe alla presente, allorché ha segnalato che l'omessa valutazione di una memoria difensiva/pur non determinando di per sé alcuna ci i 11:4-1, c1^111,4-4-c r-c.c. ti c ce-scc rsi 1(.4111‘4.1 i rifie iick, ci III, cc cc re Iii23 ci ei .11 -, ccccci-i-cs-r-c, 1111144.1 I fIGIV ,..›‘1114 4.I14_C.4 04.411(4 logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le, non esaminate, ragioni difensive (Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 settembre 2020, n. 26536; idem cezicme II penale, i aprile. )018, n. 1197.5; idern cezi(3ne penaie, .9. novembre. 2017, n. 5117).

Ineludibile corollario di tali condivisi principi è che la parte che deduca l'omessa valutazione di proprie memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto, o comunque per la sua qualificazione giuridica, contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 31 maggio 2019, n. 24437).Tanto premesso, come è agevole rilevare attraverso l'esame del ricorso proposto nella presente occasione dalla difesa del Puglisi, questa, nella fattispecie all'odierno esame, si è limitata - deducendo, erroneamente, la circostanza della omessa valutazione delle memorie difensive depositate ne_ll'interes.se dell'attuale ricorrente. come .c5 ir54 r 4cc i! tiizio di violazione di legge - a dilungarsi sulle modalità di effettuazione del loro deposito ma non ha indicato in alcun modo né il contenuto delle due memorie né le ragioni per le quali tale contenuto avrebbe potuto avere una valenza decisiva ai fini della decisione. _sulla convalida de! provvedime.nto de.! questc3re.

In tal modo, però, in conformità ed in adesione ai principi già in passato enunciati da questa Corte, deve concludersi che il Puglisi ha esposto il ricorso medesimo ad un giudizio di inammissibilità stante la sua genericità.

Alla pronunzia di inammissibilità segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 4 pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 21 gennaio 2023; 1,,, 11 4.4 . n n 4.4 444 1/11.41111.1,.4. nrrlinnn irnne Innni 4. t..44.14 / I il rinnren ei-4-kin 411 £44.4• 11 • l/ 4.4 ...41t.k.4 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; Infi-ml n r cr-rit-4-m rical DM in nctrennn Ani I 4.444.4 ".. 4-4 4,141,./1 Itn 9, il" 144.41..J n414,4 mf-n Drn.ni irmi-nrn nnnnrnIc, VI...44d 4444, 4444.. Stefano [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 21 gennaio 2023, alle ore 11.10, il Gip del Tribunale di Messina ha convalidato l'obbligo di presentazione alla Pg disposto dal Questore di Messina, contestualmente al provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni sportive, a carico di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2023 e notificato allo stesso il 19 gennaio 2023 alle ore 11.00. Avverso l'ordinanza di convalida ha interposto ricorso per cassazione il difensore del prevenuto, formulando un unico motivo di doglianza, con il quale è stata censurata l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, in particolare la violazione dei commi 2-bis e 3 della medesima disposizione; nonché la mancanza della motivazione da cui sarebbe affetto il 41r/4,% 14, scari i rri ntn i r-rs rp onnnfn 11,1 44.41 li 444 4024.4.1. Infatti, la convalida del disposto obbligo di presentazione alla Pg sarebbe intervenuta dopo soli 10 minuti dallo spirare del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento del Questore, fissato per consentire al prevenuto il pieno esercizio del proprio diritto di difesa dinanzi al giudice della convalida, quale garanzia, non meramente formale, della sua effettiva possibilità di interlocuzione, che impone al giudice il vaglio delle deduzioni difensive. Ad avviso del ricorrente, il Gip del Tribunale di Messina, come emergerebbe dalla motivazione del provvedimento impugnato, non avrebbe affatto tenuto conto dei rilievi contenuti nelle due memorie trasmesse tramite ~ci-n n Igni-i-rn n ir.z 4..1,04, VI 41,4,1 certificata a! detto Tribuna!e da! prevenuto, !a prima tramite i! proprio legale, la seconda a propria firma; del resto, ha rilevato il ricorrente, le stesse erano pervenute - tempestivamente - al Tribunale rispettivamente alle ore 9.56 e 10.50 dello stesso 21 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Invero, osserva il Collegio che la disciplina in materia di convalida nig iirli-7inica ricnilch 041,41, prescrizioni po_ste a corredo de_i ,orovve.dirr!enti de! Questore. comunemente noti come Daspo, come interpretata ed applicata dalla Autorità giudiziaria, prevede, a tutela dell'esercizio del diritto di difesa, la possibilità per il destinatario di tali atti di interloquire con l'Autorità convalidante nel corso del !asso d i ternpo intera,,rrente fra !a presentazio;ie della richie.sta di convalicla de. parte del competente Pm e l'adozione del provvedimento in questione da parte dei Gip; taie iiifatti stato individuato nesi tern-line minimo 48 ore, intercorrenti fra il momento in cui il soggetto interessato riceve la notificazione del provvedimento emesso a suo carico e quello in cui il Tribunale, in persona del Gip, provvede alla convalida, il lasso temporale intangibile entro il quale tale c..-tc evi-i-c fnici i -a 1-c ci,' re, cc ifc In [OSCURATO:PERSONA] 14/t.14.111 1 5-14 Iel 1eile scritte, con la Autorità procedente (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 maggio 2020, n. 15973); è di tutta evidenza che, laddove non si voglia rendere siffatta facoltà di interlocuzione una mera lustra e non lo strumento per l'esercizio .Alirift,t0 4.4'l ifIeSel, stl'01 4-1.d Che it."3 f a C 41) t à ci i UI presentazione di memorie scritte sia stata esercitata, del contenuto di esse il giudice della convalida deve tenere conto, confutando, ove necessario, gli argomenti in esse spesi onde contestare la legittimità del provvedimento (il ocbci-nril= ci lIcarl I il infnfti in tnIca (...141,11, I i 41111.41.,1, e =nen • rnri-ca rli r-n ce n-zinn.n Il I GLA 11.2,/ I ',o,/ i 4..n Cnno2 TTT ,..01 il, 114. penale, 4 agosto 2020, n. 23514), dovendo ritenersi che costituisca conseguenza della necessaria applicazione di tale principio la illegittimità - sebbene non per violazione di legge ma per essere il provvedimento così nrinftni-n rnmlnennntrà enrrgaffn A n tinm enntivm,innc, cfnen 4.44.4 I-4i %/inin-zinnn ricd riiriffn “11.,,t SAIL"./1 J1.4....J4.111 V 4,14.4L”./1“—. Mt—.4 4.Alt di difesar.della ordinanza di convalida nella quale di tali argomenti difensivi non si sia congruamente tenuto conto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 gennaio 2015, n. 2862). cctricc ci è irs f .-31-1- ri i.; c.c." rcscc, ca i icc r." ..+" cickc ci ,14,,r, .n &l I Ltd( 4.• Gal./ , 11 11(44.4.1, CA I UI 01.-.1 II.. III 01 LI l. Il It34_1/4.1 enunciando principi che possono, tuttavia /essere pacificamente applicati anche alle fattispecie analoghe alla presente, allorché ha segnalato che l'omessa valutazione di una memoria difensiva/pur non determinando di per sé alcuna ci i 11:4-1, c1^111,4-4-c r-c.c. ti c ce-scc rsi 1(.4111‘4.1 i rifie iick, ci III, cc cc re Iii23 ci ei .11 -, ccccci-i-cs-r-c, 1111144.1 I fIGIV ,..›‘1114 4.I14_C.4 04.411(4 logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le, non esaminate, ragioni difensive (Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 settembre 2020, n. 26536; idem cezicme II penale, i aprile. )018, n. 1197.5; idern cezi(3ne penaie, .9. novembre. 2017, n. 5117). Ineludibile corollario di tali condivisi principi è che la parte che deduca l'omessa valutazione di proprie memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto, o comunque per la sua qualificazione giuridica, contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 31 maggio 2019, n. 24437).Tanto premesso, come è agevole rilevare attraverso l'esame del ricorso proposto nella presente occasione dalla difesa del Puglisi, questa, nella fattispecie all'odierno esame, si è limitata - deducendo, erroneamente, la circostanza della omessa valutazione delle memorie difensive depositate ne_ll'interes.se dell'attuale ricorrente. come .c5 ir54 r 4cc i! tiizio di violazione di legge - a dilungarsi sulle modalità di effettuazione del loro deposito ma non ha indicato in alcun modo né il contenuto delle due memorie né le ragioni per le quali tale contenuto avrebbe potuto avere una valenza decisiva ai fini della decisione. _sulla convalida de! provvedime.nto de.! questc3re. In tal modo, però, in conformità ed in adesione ai principi già in passato enunciati da questa Corte, deve concludersi che il Puglisi ha esposto il ricorso medesimo ad un giudizio di inammissibilità stante la sua genericità. Alla pronunzia di inammissibilità segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 4 pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 42498/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris