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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16635/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25781/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato. con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di capogruppo del Raggruppa- mento Temporaneo d'Imprese costituito con la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Oslavia , n. –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 1677/20, depositata il 5 marzo 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con lodo sottoscritto il 13 ottobre 2006, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra l'[OSCURATO:SOCIETA]. e l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in proprio ed in qualità di capogruppo del Raggruppa- mento Temporaneo d'Imprese costituito con la [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente all'esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di costru- zione della [OSCURATO:PERSONA] delle Serre, V tronco, lotto I, accolse parzialmente la domanda proposta dall'Impresa, rigettando in particolare il primo quesito, avente ad oggetto il riconoscimento dei maggiori oneri sop- portati successivamente al 20 dicembre 2001 (riserva n. 3), accogliendo il quarto ed il quinto, aventi ad oggetto il riconoscimento dei maggiori oneri sopportati per il fermo produttivo determinato dall'approvazione della se- conda perizia di variante (riserva n. 9) e per l'adeguamento della propria struttura tecnico-amministrativa (riserva n. 10), e condannando l'Anas al pa- gamento della somma di Euro 1.504.993,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. L'impugnazione proposta dall'Anas fu parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 17 ottobre 2011 dichiarò nullo il lodo, per violazione dell'art. 31-bisdella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'art. 149, comma quarto, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,nella parte in cui aveva ritenuto ammissibili le riserve,nonostante l'intervenuta definizione bo- naria delle stesse e la conseguente preclusione dei fatti dannosi verificatisi in data anterioreal 30 maggio 2003, e rideterminò la somma dovuta all'Impresa in Euro 541.797,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

3. Il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) fu parzialmente accolto con sentenza del 7 marzo 2017, n. 5681, con cui questa Corte, ritenute applicabili le disposizioni del d.P.R. n. 554 del 1999, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'accordo ai sensi della relativa disciplina, osservò che la sentenza impu- gnata si era limitata a richiamare l'art. 149, comma quarto, del d.P.R. n. 554 del 1999, senza precisare la data in riferimento alla qualegli arbitri avrebbero ritenuto precluse le pretese avanzate con le riserve e il concreto oggetto delle stesse, con la conseguenza che non era possibile comprendere se la decisione degli arbitri fosse conforme ai presupposti previsti dalle norme applicate, volte a consentire il monitoraggio effettivo della spesa, mediante la soluzione anticipata di tutti i fattori suscettibili di aggravare il compenso al di sopra del limite previsto dall'art. 31-bisdella legge n. 109 del 1994.

4. Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 5 marzo 2020 ha rigettato l'impugnazione del lodo.

Premesso che dalla relazione dell'Anas risultava che l'accordo bonario, stipulato il 19 giugno 2003,era stato concluso avendo riguardo all'aggiorna- mento delle riserve contenuto in una nota dell'appaltatore del 15 aprile 2003, non depositata, mentre l'appaltatrice aveva sostenuto che esso era volto alla definizione delle riserve nn. 1-6, iscritte fino al 20 dicembre 2001, la Corte ha osservato che, non avendo l'Anas depositato i fascicoli di parte relativi ai precedenti gradi di giudizio, nonostante gl'inviti ad essa ripetutamente rivolti, non era possibile stabilire il contenuto dell'accordo, con la conseguenza che, trattandosi di fatto parzialmente estintivo della pretesa dall'appaltatrice, di esso si poteva tener conto nei soli limiti della non contestazione della contro- parte.

Ha rilevato comunque che l'art. 2, secondo comma, di un atto aggiun- tivo stipulato il 29 marzo 2005, facendo salvi i diritti derivanti dalle riserve già iscritte nei registri di contabilità e maturate alla data del 23 ottobre 2002, induceva ad escludere che l'atto di transazione si riferisse a pretese del 2003.

5. Avverso la predetta sentenza l'Anas ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria.

Ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a). [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 389, 392 e 394 cod. proc. civ., osser- vando che, nel dare atto dell'impossibilità di stabilire il contenuto dell'accordo bonario, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del dictum della sen- tenza di cassazione, che presupponeva una compiuta disamina dell'accordo.

Premesso che il giudice di rinvio è vincolato non solo dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, ma anche dagli accertamenti di fatto su cui si fonda, sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto ordinare ad entrambe le parti la produzione dell'accordo, ormai acquisito al processo, giacché le precedenti fasi processuali avevano avuto ad oggetto proprio il contenuto dello stesso.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 115, 116, 210, 213 e 394 cod. proc. civ., ribadendo che, nel porre a carico di essa convenuta le conseguenze del mancato deposito dell'accordo bonario, già ritualmente pro- dotto nelle precedenti fasi processuali, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del principio di acquisizione probatoria, invirtù del quale tutte le risul- tanze processuali concorrono a formare il convincimento del giudice, indipen- dentemente dalla loro provenienza.

3. Con il terzo motivo,la ricorrente insiste sul la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 2697 cod. civ., sostenendo che, nel porre a suo carico l'o- nere di ridepositare l'accordo bonario, la sentenza impugnata non ha consi- derato che il principio dell'onere della prova non implica affatto che i fatti costitutivi dell'azione o dell'eccezione debbano evincersi dalle prove dedotte dalla parte gravata del relativo onere, trovando applicazione il principio di acquisizione.

Premesso che l'accordo bonario, configurabile come fatto estin- tivo delle pretese dell'attrice, era stato già acquisito al processo, sottoposto al contraddittorio delle parti e compiutamente delibato nelle fasi precedenti, afferma che la sua momentanea assenza non era ascrivibile a responsabilità esclusiva di essa ricorrente, anche perché la tesi sostenuta dalla società at- trice era fondata proprio sulla corretta esegesi dello stesso.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt.161 e 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui, pur avendo ritenuto impossibile stabilire il contenuto dell'ac- cordo bonario, ha escluso che lo stesso potesse avere ad oggetto pretese del 2003, rilevando che l'atto aggiuntivo del 29 marzo 2005 faceva salvi i diritti conseguenti alle riserve già iscrittealla data del 23 ottobre 2002, senza nep- pure considerare che l'accordo comportavacomunque la definizione di tali riserve.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 1362 e ss. cod. proc. civ., osservando che, nell'interpreta- zione dell'atto aggiuntivo, la sentenza impugnata ha omesso di procedere ad una valutazione complessiva del negozio, essendosi limitata alla lettura di una singola proposizione contenuta in uno degli articoli, senza fare alcun riferi- mento all'accordo bonario.

Aggiunge che la Corte territoriale non ha tenuto conto della natura pubblica dell'atto, il cui assoggettamento al requisito della forma scritta imponeva di desumere la volontà delle parti esclusivamente dal testo negoziale, né della portata transattiva dell'accordo, volto alla definizione stragiudiziale di tutte le pretese avanzate dall'Impresa con le riserve.

6. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la comune problematica della ripartizione dell'onere della prova, in riferimento alla produzione dell'accordo bonario, sono infondati.

La precedente sentenza, che aveva parzialmente accolto l'impugnazione del lodo arbitrale, era stata infatti cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], con cui quest'ultima aveva de- dotto il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all'art. 149 del d.P.R. n. 554 del 1999 ed agli artt. 1362 e ss., 1965 e 1967 cod. civ., sostenendo che l'inammissibilità di accordi parziali, prevista dall'art. 149 cit., non implicava anche l'estensione dell'accordo alle riserve non ancora iscritte in contabilità o comunque non esaminate nel procedimento propedeutico alla sua conclusione.

In proposito, questa Corte aveva rilevato l'impossibilità di stabilire, in base alla sentenza impugnata, se la decisione resa dagli arbitri fosse o meno conforme ai presupposti previsti dalle norme applicate, a causa della mancata precisazione della data in riferimento alla quale le riserve erano state ritenute precluse dagli arbitri e dell'oggetto delle stesse, nonché della contraddittoria indicazione della data di aggiornamento dei registri di conta- bilità, ritenendo che tali omissioni fossero di per sé sufficienti a giustificare l'annullamento della decisione.

Vertendosi in un'ipotesi di cassazione per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., trovava applicazione, in sede di rinvio, il princi- pio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non può valutare liberamente i fatti già accertati, né inda- gare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, ma,ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo(cfr. Cass., Sez.

III, 15/06/2023, n. 17240; Cass., Sez. lav., 24/10/2019, n. 27337; Cass., Sez.

I, 7/08/2014, n. 17790).Tale principio è stato ulteriormente specificato da questa Corte nel senso che, in ipotesi di cassazione per violazione di norme di diritto, il vincolo cui è sottoposto il giudice del rinvio non è limitato all'os- servanza della regulajuris enunciata dal Giudice di legittimità , ma si estende alle premesse logico-giuridiche della stessa, e in particolare agli accertamenti che ne costituiscono il fondamento, escludendo pertanto la possibilità di al- largare l'indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, giacché il riesame delle stesse verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenzadi cassazione, in con- trasto col principio di intangibilità della stessa(cfr. Cass., Sez.

I, 3/03/2022, n. 7091; Cass., Sez.

III, 22/08/2018, n. 20887; Cass., Sez.

V, 16/10/2015).

Nella specie, la regula juris desumibile dalla sentenza di cassazione si risolveva essenzialmente nel principio secondo cui, in tema di appalto pub- blico, ai fini della delimitazione dell'efficacia preclusiva dell'accordo bonario di cui all'art. 149 del d.P.R. n. 554 del 1999, occorre avere riguardoalla data in cui ha avuto luogo l'ultimo aggiornamento del registro di contabilitàanteriore alla sottoscrizione dell'accordo, costituendo la stessa l'ultimo momento utile per l'iscrizione delle riserve, delle quali l'accordo comporta la definizione, ai sensi del comma quarto, secondo periodo dell'art. 149 cit.

L'enunciazione di tale principio, la cui applicazione doveva essere necessariamente filtrata at- traverso le particolari caratteristiche del giudizio d'impugnazione del lodo ar- bitrale, avente ad oggetto non già l'accertamento dei fatti, spettante in via esclusiva agli arbitri, ma la verifica della legittimità della decisione resa da questi ultimi(cfr. Cass., Sez.

I, 8/11/2022, n. 32838; 18/09/2020, n. 19602; 8/06/2007, n. 13511), presupponeva esclusivamente la constatazione dello avvenuto accertamento da parte degli arbitri della stipulazione di un accordo bonario tra le parti, senza alcun apprezzamento in ordine alla correttezza giuridica della data cui il lodo ne aveva fatto risalire l'efficacia preclusiva, la cui valutazione dipendeva dall'individuazione dell'oggetto delle riserve e dal confronto tra la data accertata dagli arbitri e quella dell'ultimo aggiornamento della contabilità, non risultanti con certezza dalla sentenza impugnata.

Tale era l'oggetto dell'accertamento demandato al Giudice di rinvio, i cui poteri non incontravano dunque limiti nelle premesse di fatto del principio di diritto enunciato da questa Corte, se non l'impossibilità di escludere l'avvenuta sti- pulazione dell'accordo, peraltro non contestata, non essendosi in precedenza provveduto ad una disamina del contenuto concreto dello stesso, ed in parti- colare all'individuazione dell'oggetto delle riserve, la cui identificazione risul- tava anzi necessaria proprio ai fini dell'applicazione del predetto principio.

Non può pertanto condividersi la tesi sostenuta dalla difesa erariale, se- condo cui il vincolo derivante dal principio di diritto imponeva alla Corte d'ap- pellodi considerare ormai provato il contenuto dell'accordo, avendo lo stesso costituito oggetto di discussione nelle precedenti fasi del giudizio,e quindi di porne a carico di entrambe le parti la produzione, in ossequio al principio di acquisizione processuale, il quale comporta che un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipen- dentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere pro- batorio(cfr. Cass., Sez.

Un., 23/12/2005, n. 28498; Cass., Sez.

III, 23/03/ 2024, n. 7923; Cass., Sez. lav., 9/06/2008, n. 15162).

6.1. E' pur vero che, in virtù del predetto principio, i documenti prodotti dalle parti costituiscono fonte di conoscenza per il giudice e spiegano un'effi- cacia probatoria che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e non è condizionata dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizial- mente offerti in comunicazione, con la conseguenza chenelle fasi successive a quella in cui sono stati prodotti il giudice può porli a fondamento della pro- pria decisione, anche se non siano rinvenibili nei fascicoli di parte (perché ritirati o non restituiti, o perché la parte che li ha prodotti in seguito non si è più costituita), apprezzandone il contenuto eventualmente trascritto nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo, oppure, se lo ritiene necessario, ordinando alla parte interessata o ad entrambe le parti di produrli in copia o in originale (cfr.Cass., Sez.

Un., 16/02/2023, n. 4835).

Ciò,peraltro, è esattamente quello che ha fatto nella specie il Giudice di rinvio, il quale, preso atto del mancato deposito dell'accordo bonario prodotto nelle precedenti fasi del giudizio, ha dapprima impartito all'Anas l'ordine di ridepositarlo, ed a seguito dell'inottemperanza a tale ordine da parte della difesa erariale ha concluso per l'impossibilità di determinarne il contenuto, osservando comunque, ad abundantiam, che l'art. 2, secondo comma, dello atto aggiuntivo successivamente stipulato, facendosalvi i diritti conseguenti alle riserve già iscritte nei registri di contabilità e maturate alla data del 23 ottobre 2002, induceva ad escludere che l'accordo bonario potesse avere ad oggetto anche pretese insorte nell'anno 2003.Tale conclusione non si pone in alcun modo in contrasto con il criterio di ripartizione dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 cod. civ., il quale detta una regola di giudizio operante in via residuale rispetto al principio di acquisizione probatoria, in virtù della quale, ove all'esito dell'istruttoria non risultino agli atti elementi sufficienti a dimostrare la fondatezza di una domanda o di un'eccezione, da qualunque parte essi provengano, le conseguenze negative di tale carenza vanno poste a carico della parte cui incombeva l'onere della relativa prova, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie fondate sulla distinzione tra fatti co- stitutivi, modificativi, estintivi o impeditivi (cfr. Cass., Sez. lav., 28/08/2024, n. 23286; 9/06/2008, n. 15162; Cass., Sez.

III, 13/04/2023, n. 9863).

Pro- prio sulla base di tali regole la sentenza impugnata aveva d'altronde provve- duto ad individuare nell'Anas la parte interessata alla produzione dell'atto ag- giuntivo, e quindi destinataria del relativo ordine, correttamente richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'onere di for- nire la prova della transazione incombe alla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito che costituisce oggetto del giudizio (cfr. Cass., Sez.

III, 26/04/2000, n. 5344).

7. E' altresì infondato il quarto motivo, concernente la ricostruzione del contenuto dell'accordo bonario, compiuta dalla sentenza impugnata in as- senza della relativa prova.

7.1. Non può ritenersi infatti illogica, né contraddittoria la sentenza im- pugnata, nella parte in cui, dopo aver constatato l'impossibilità di prendere direttamente conoscenza del contenuto dell'accordo bonario concluso tra le parti, a causa dell'inottemperanzadell'Anas all'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti, ha individuato in via induttiva la data assunta come riferi- mento ai fini dell'individuazione delle riserve ritenute precluse, muovendoda una clausola dell'atto aggiuntivo stipulato successivamente, con cui le parti avevano fatto salvi «i diritti conseguenti alle riserve già iscritte nei registri di contabilità e maturate alla data del 23 ottobre 2002», per concludere che l'accordo bonario non poteva avere ad oggetto pretese insorte nell'anno 2003.

Tale argomentazione, da ritenersi svolta peraltro ad abundantiam, avuto riguardo alla precedente presa d'atto della mancata produzione dell'accordo ad opera della parte onerata della relativa prova, si pone perfettamente in linea con quanto dianzi osservato in ordine al necessario contemperamento della regola di giudizio dettata dall'art. 2697 cod. civ. con il principio di ac- quisizione processuale, ed al conseguente potere del giudice, in caso di ritiro o mancato deposito di un documento prodotto nelle precedenti fasi del giudi- zio, di ricostruirne il contenuto sulla base della sentenza impugnata o di un altro provvedimento o atto processuale.

In virtù del principio dispositivo, cia- scuna delle parti è infatti libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione dello stessoo di uno o più documenti in esso contenuti: ne con- segue che, a meno che non ne venga denunciato lo smarrimentoo la sottra- zione, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli altri atti contenuti nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio (cfr. Cass., Sez.

III, 26/04/2010, n. 9917; 15/03/2004, n. 5241; Cass., Sez. lav., 29/10/1998, n. 10819).

8. E' infine inammissibile, per difetto di specificità, il quinto motivo, avente ad oggetto l'interpretazione dell'atto aggiuntivo.

Le censure non risultano infatti accompagnate dalla trascrizione delle parti salienti dell'atto, e segnatamente delle clausole di cui la ricorrente la- menta l'omessa valutazione, indispensabili ai fini del riscontro in ordine alla veridicità dell'assunto difensivo, ancor prima dell'accertamento dell'effettiva sussistenza del vizio ermeneutico denunciato.

La parte che in sede di legittimità intenda denunciare la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o l'incomprensibilità del ragiona- mento svolto a sostegno dell'interpretazione di un contratto fornita dal prov- vedimento impugnato non può infatti limitarsi, come nella specie,a richia- mare le disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. ed a proporre motivate critiche in ordine al modo in cui il giudice di merito ne ha fatto applicazione o alla congruenza e logicità delle argomentazioni svolte al riguardo, ma ha l'o- nere di riportare, a corredo del motivo d'impugnazione, le parti salienti del contratto o il testo integrale della clausola contestata, in modotale da con- sentire a questa Corte di cogliere l'esatta portata delle censure sollevate, prima ancora di verificarne la fondatezza (cfr. Cass., Sez.

III, 8/03/2019, n. 6735; Cass., Sez. lav., 15/ 11/2013, n. 25728; 11/07/2007, n. 15489).

9. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25781/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato. con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di capogruppo del Raggruppa- mento Temporaneo d'Imprese costituito con la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Oslavia , n. –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 1677/20, depositata il 5 marzo 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con lodo sottoscritto il 13 ottobre 2006, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra l'[OSCURATO:SOCIETA]. e l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in proprio ed in qualità di capogruppo del Raggruppa- mento Temporaneo d'Imprese costituito con la [OSCURATO:SOCIETA]., relativamente all'esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di costru- zione della [OSCURATO:PERSONA] delle Serre, V tronco, lotto I, accolse parzialmente la domanda proposta dall'Impresa, rigettando in particolare il primo quesito, avente ad oggetto il riconoscimento dei maggiori oneri sop- portati successivamente al 20 dicembre 2001 (riserva n. 3), accogliendo il quarto ed il quinto, aventi ad oggetto il riconoscimento dei maggiori oneri sopportati per il fermo produttivo determinato dall'approvazione della se- conda perizia di variante (riserva n. 9) e per l'adeguamento della propria struttura tecnico-amministrativa (riserva n. 10), e condannando l'Anas al pa- gamento della somma di Euro 1.504.993,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. L'impugnazione proposta dall'Anas fu parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 17 ottobre 2011 dichiarò nullo il lodo, per violazione dell'art. 31-bisdella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'art. 149, comma quarto, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,nella parte in cui aveva ritenuto ammissibili le riserve,nonostante l'intervenuta definizione bo- naria delle stesse e la conseguente preclusione dei fatti dannosi verificatisi in data anterioreal 30 maggio 2003, e rideterminò la somma dovuta all'Impresa in Euro 541.797,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3. Il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) fu parzialmente accolto con sentenza del 7 marzo 2017, n. 5681, con cui questa Corte, ritenute applicabili le disposizioni del d.P.R. n. 554 del 1999, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'accordo ai sensi della relativa disciplina, osservò che la sentenza impu- gnata si era limitata a richiamare l'art. 149, comma quarto, del d.P.R. n. 554 del 1999, senza precisare la data in riferimento alla qualegli arbitri avrebbero ritenuto precluse le pretese avanzate con le riserve e il concreto oggetto delle stesse, con la conseguenza che non era possibile comprendere se la decisione degli arbitri fosse conforme ai presupposti previsti dalle norme applicate, volte a consentire il monitoraggio effettivo della spesa, mediante la soluzione anticipata di tutti i fattori suscettibili di aggravare il compenso al di sopra del limite previsto dall'art. 31-bisdella legge n. 109 del 1994. 4. Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi alla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 5 marzo 2020 ha rigettato l'impugnazione del lodo. Premesso che dalla relazione dell'Anas risultava che l'accordo bonario, stipulato il 19 giugno 2003,era stato concluso avendo riguardo all'aggiorna- mento delle riserve contenuto in una nota dell'appaltatore del 15 aprile 2003, non depositata, mentre l'appaltatrice aveva sostenuto che esso era volto alla definizione delle riserve nn. 1-6, iscritte fino al 20 dicembre 2001, la Corte ha osservato che, non avendo l'Anas depositato i fascicoli di parte relativi ai precedenti gradi di giudizio, nonostante gl'inviti ad essa ripetutamente rivolti, non era possibile stabilire il contenuto dell'accordo, con la conseguenza che, trattandosi di fatto parzialmente estintivo della pretesa dall'appaltatrice, di esso si poteva tener conto nei soli limiti della non contestazione della contro- parte. Ha rilevato comunque che l'art. 2, secondo comma, di un atto aggiun- tivo stipulato il 29 marzo 2005, facendo salvi i diritti derivanti dalle riserve già iscritte nei registri di contabilità e maturate alla data del 23 ottobre 2002, induceva ad escludere che l'atto di transazione si riferisse a pretese del 2003. 5. Avverso la predetta sentenza l'Anas ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 389, 392 e 394 cod. proc. civ., osser- vando che, nel dare atto dell'impossibilità di stabilire il contenuto dell'accordo bonario, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del dictum della sen- tenza di cassazione, che presupponeva una compiuta disamina dell'accordo. Premesso che il giudice di rinvio è vincolato non solo dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, ma anche dagli accertamenti di fatto su cui si fonda, sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto ordinare ad entrambe le parti la produzione dell'accordo, ormai acquisito al processo, giacché le precedenti fasi processuali avevano avuto ad oggetto proprio il contenuto dello stesso. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 115, 116, 210, 213 e 394 cod. proc. civ., ribadendo che, nel porre a carico di essa convenuta le conseguenze del mancato deposito dell'accordo bonario, già ritualmente pro- dotto nelle precedenti fasi processuali, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del principio di acquisizione probatoria, invirtù del quale tutte le risul- tanze processuali concorrono a formare il convincimento del giudice, indipen- dentemente dalla loro provenienza. 3. Con il terzo motivo,la ricorrente insiste sul la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 2697 cod. civ., sostenendo che, nel porre a suo carico l'o- nere di ridepositare l'accordo bonario, la sentenza impugnata non ha consi- derato che il principio dell'onere della prova non implica affatto che i fatti costitutivi dell'azione o dell'eccezione debbano evincersi dalle prove dedotte dalla parte gravata del relativo onere, trovando applicazione il principio di acquisizione. Premesso che l'accordo bonario, configurabile come fatto estin- tivo delle pretese dell'attrice, era stato già acquisito al processo, sottoposto al contraddittorio delle parti e compiutamente delibato nelle fasi precedenti, afferma che la sua momentanea assenza non era ascrivibile a responsabilità esclusiva di essa ricorrente, anche perché la tesi sostenuta dalla società at- trice era fondata proprio sulla corretta esegesi dello stesso. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt.161 e 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui, pur avendo ritenuto impossibile stabilire il contenuto dell'ac- cordo bonario, ha escluso che lo stesso potesse avere ad oggetto pretese del 2003, rilevando che l'atto aggiuntivo del 29 marzo 2005 faceva salvi i diritti conseguenti alle riserve già iscrittealla data del 23 ottobre 2002, senza nep- pure considerare che l'accordo comportavacomunque la definizione di tali riserve. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 1362 e ss. cod. proc. civ., osservando che, nell'interpreta- zione dell'atto aggiuntivo, la sentenza impugnata ha omesso di procedere ad una valutazione complessiva del negozio, essendosi limitata alla lettura di una singola proposizione contenuta in uno degli articoli, senza fare alcun riferi- mento all'accordo bonario. Aggiunge che la Corte territoriale non ha tenuto conto della natura pubblica dell'atto, il cui assoggettamento al requisito della forma scritta imponeva di desumere la volontà delle parti esclusivamente dal testo negoziale, né della portata transattiva dell'accordo, volto alla definizione stragiudiziale di tutte le pretese avanzate dall'Impresa con le riserve. 6. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la comune problematica della ripartizione dell'onere della prova, in riferimento alla produzione dell'accordo bonario, sono infondati. La precedente sentenza, che aveva parzialmente accolto l'impugnazione del lodo arbitrale, era stata infatti cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], con cui quest'ultima aveva de- dotto il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all'art. 149 del d.P.R. n. 554 del 1999 ed agli artt. 1362 e ss., 1965 e 1967 cod. civ., sostenendo che l'inammissibilità di accordi parziali, prevista dall'art. 149 cit., non implicava anche l'estensione dell'accordo alle riserve non ancora iscritte in contabilità o comunque non esaminate nel procedimento propedeutico alla sua conclusione. In proposito, questa Corte aveva rilevato l'impossibilità di stabilire, in base alla sentenza impugnata, se la decisione resa dagli arbitri fosse o meno conforme ai presupposti previsti dalle norme applicate, a causa della mancata precisazione della data in riferimento alla quale le riserve erano state ritenute precluse dagli arbitri e dell'oggetto delle stesse, nonché della contraddittoria indicazione della data di aggiornamento dei registri di conta- bilità, ritenendo che tali omissioni fossero di per sé sufficienti a giustificare l'annullamento della decisione. Vertendosi in un'ipotesi di cassazione per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., trovava applicazione, in sede di rinvio, il princi- pio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di cassazione per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non può valutare liberamente i fatti già accertati, né inda- gare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, ma,ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo(cfr. Cass., Sez. III, 15/06/2023, n. 17240; Cass., Sez. lav., 24/10/2019, n. 27337; Cass., Sez. I, 7/08/2014, n. 17790).Tale principio è stato ulteriormente specificato da questa Corte nel senso che, in ipotesi di cassazione per violazione di norme di diritto, il vincolo cui è sottoposto il giudice del rinvio non è limitato all'os- servanza della regulajuris enunciata dal Giudice di legittimità , ma si estende alle premesse logico-giuridiche della stessa, e in particolare agli accertamenti che ne costituiscono il fondamento, escludendo pertanto la possibilità di al- largare l'indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, giacché il riesame delle stesse verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenzadi cassazione, in con- trasto col principio di intangibilità della stessa(cfr. Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7091; Cass., Sez. III, 22/08/2018, n. 20887; Cass., Sez. V, 16/10/2015). Nella specie, la regula juris desumibile dalla sentenza di cassazione si risolveva essenzialmente nel principio secondo cui, in tema di appalto pub- blico, ai fini della delimitazione dell'efficacia preclusiva dell'accordo bonario di cui all'art. 149 del d.P.R. n. 554 del 1999, occorre avere riguardoalla data in cui ha avuto luogo l'ultimo aggiornamento del registro di contabilitàanteriore alla sottoscrizione dell'accordo, costituendo la stessa l'ultimo momento utile per l'iscrizione delle riserve, delle quali l'accordo comporta la definizione, ai sensi del comma quarto, secondo periodo dell'art. 149 cit. L'enunciazione di tale principio, la cui applicazione doveva essere necessariamente filtrata at- traverso le particolari caratteristiche del giudizio d'impugnazione del lodo ar- bitrale, avente ad oggetto non già l'accertamento dei fatti, spettante in via esclusiva agli arbitri, ma la verifica della legittimità della decisione resa da questi ultimi(cfr. Cass., Sez. I, 8/11/2022, n. 32838; 18/09/2020, n. 19602; 8/06/2007, n. 13511), presupponeva esclusivamente la constatazione dello avvenuto accertamento da parte degli arbitri della stipulazione di un accordo bonario tra le parti, senza alcun apprezzamento in ordine alla correttezza giuridica della data cui il lodo ne aveva fatto risalire l'efficacia preclusiva, la cui valutazione dipendeva dall'individuazione dell'oggetto delle riserve e dal confronto tra la data accertata dagli arbitri e quella dell'ultimo aggiornamento della contabilità, non risultanti con certezza dalla sentenza impugnata. Tale era l'oggetto dell'accertamento demandato al Giudice di rinvio, i cui poteri non incontravano dunque limiti nelle premesse di fatto del principio di diritto enunciato da questa Corte, se non l'impossibilità di escludere l'avvenuta sti- pulazione dell'accordo, peraltro non contestata, non essendosi in precedenza provveduto ad una disamina del contenuto concreto dello stesso, ed in parti- colare all'individuazione dell'oggetto delle riserve, la cui identificazione risul- tava anzi necessaria proprio ai fini dell'applicazione del predetto principio. Non può pertanto condividersi la tesi sostenuta dalla difesa erariale, se- condo cui il vincolo derivante dal principio di diritto imponeva alla Corte d'ap- pellodi considerare ormai provato il contenuto dell'accordo, avendo lo stesso costituito oggetto di discussione nelle precedenti fasi del giudizio,e quindi di porne a carico di entrambe le parti la produzione, in ossequio al principio di acquisizione processuale, il quale comporta che un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipen- dentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere pro- batorio(cfr. Cass., Sez. Un., 23/12/2005, n. 28498; Cass., Sez. III, 23/03/ 2024, n. 7923; Cass., Sez. lav., 9/06/2008, n. 15162). 6.1. E' pur vero che, in virtù del predetto principio, i documenti prodotti dalle parti costituiscono fonte di conoscenza per il giudice e spiegano un'effi- cacia probatoria che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e non è condizionata dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizial- mente offerti in comunicazione, con la conseguenza chenelle fasi successive a quella in cui sono stati prodotti il giudice può porli a fondamento della pro- pria decisione, anche se non siano rinvenibili nei fascicoli di parte (perché ritirati o non restituiti, o perché la parte che li ha prodotti in seguito non si è più costituita), apprezzandone il contenuto eventualmente trascritto nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo, oppure, se lo ritiene necessario, ordinando alla parte interessata o ad entrambe le parti di produrli in copia o in originale (cfr.Cass., Sez. Un., 16/02/2023, n. 4835). Ciò,peraltro, è esattamente quello che ha fatto nella specie il Giudice di rinvio, il quale, preso atto del mancato deposito dell'accordo bonario prodotto nelle precedenti fasi del giudizio, ha dapprima impartito all'Anas l'ordine di ridepositarlo, ed a seguito dell'inottemperanza a tale ordine da parte della difesa erariale ha concluso per l'impossibilità di determinarne il contenuto, osservando comunque, ad abundantiam, che l'art. 2, secondo comma, dello atto aggiuntivo successivamente stipulato, facendosalvi i diritti conseguenti alle riserve già iscritte nei registri di contabilità e maturate alla data del 23 ottobre 2002, induceva ad escludere che l'accordo bonario potesse avere ad oggetto anche pretese insorte nell'anno 2003.Tale conclusione non si pone in alcun modo in contrasto con il criterio di ripartizione dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 cod. civ., il quale detta una regola di giudizio operante in via residuale rispetto al principio di acquisizione probatoria, in virtù della quale, ove all'esito dell'istruttoria non risultino agli atti elementi sufficienti a dimostrare la fondatezza di una domanda o di un'eccezione, da qualunque parte essi provengano, le conseguenze negative di tale carenza vanno poste a carico della parte cui incombeva l'onere della relativa prova, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie fondate sulla distinzione tra fatti co- stitutivi, modificativi, estintivi o impeditivi (cfr. Cass., Sez. lav., 28/08/2024, n. 23286; 9/06/2008, n. 15162; Cass., Sez. III, 13/04/2023, n. 9863). Pro- prio sulla base di tali regole la sentenza impugnata aveva d'altronde provve- duto ad individuare nell'Anas la parte interessata alla produzione dell'atto ag- giuntivo, e quindi destinataria del relativo ordine, correttamente richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'onere di for- nire la prova della transazione incombe alla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito che costituisce oggetto del giudizio (cfr. Cass., Sez. III, 26/04/2000, n. 5344). 7. E' altresì infondato il quarto motivo, concernente la ricostruzione del contenuto dell'accordo bonario, compiuta dalla sentenza impugnata in as- senza della relativa prova. 7.1. Non può ritenersi infatti illogica, né contraddittoria la sentenza im- pugnata, nella parte in cui, dopo aver constatato l'impossibilità di prendere direttamente conoscenza del contenuto dell'accordo bonario concluso tra le parti, a causa dell'inottemperanzadell'Anas all'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti, ha individuato in via induttiva la data assunta come riferi- mento ai fini dell'individuazione delle riserve ritenute precluse, muovendoda una clausola dell'atto aggiuntivo stipulato successivamente, con cui le parti avevano fatto salvi «i diritti conseguenti alle riserve già iscritte nei registri di contabilità e maturate alla data del 23 ottobre 2002», per concludere che l'accordo bonario non poteva avere ad oggetto pretese insorte nell'anno 2003. Tale argomentazione, da ritenersi svolta peraltro ad abundantiam, avuto riguardo alla precedente presa d'atto della mancata produzione dell'accordo ad opera della parte onerata della relativa prova, si pone perfettamente in linea con quanto dianzi osservato in ordine al necessario contemperamento della regola di giudizio dettata dall'art. 2697 cod. civ. con il principio di ac- quisizione processuale, ed al conseguente potere del giudice, in caso di ritiro o mancato deposito di un documento prodotto nelle precedenti fasi del giudi- zio, di ricostruirne il contenuto sulla base della sentenza impugnata o di un altro provvedimento o atto processuale. In virtù del principio dispositivo, cia- scuna delle parti è infatti libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione dello stessoo di uno o più documenti in esso contenuti: ne con- segue che, a meno che non ne venga denunciato lo smarrimentoo la sottra- zione, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli altri atti contenuti nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio (cfr. Cass., Sez. III, 26/04/2010, n. 9917; 15/03/2004, n. 5241; Cass., Sez. lav., 29/10/1998, n. 10819). 8. E' infine inammissibile, per difetto di specificità, il quinto motivo, avente ad oggetto l'interpretazione dell'atto aggiuntivo. Le censure non risultano infatti accompagnate dalla trascrizione delle parti salienti dell'atto, e segnatamente delle clausole di cui la ricorrente la- menta l'omessa valutazione, indispensabili ai fini del riscontro in ordine alla veridicità dell'assunto difensivo, ancor prima dell'accertamento dell'effettiva sussistenza del vizio ermeneutico denunciato. La parte che in sede di legittimità intenda denunciare la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o l'incomprensibilità del ragiona- mento svolto a sostegno dell'interpretazione di un contratto fornita dal prov- vedimento impugnato non può infatti limitarsi, come nella specie,a richia- mare le disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. ed a proporre motivate critiche in ordine al modo in cui il giudice di merito ne ha fatto applicazione o alla congruenza e logicità delle argomentazioni svolte al riguardo, ma ha l'o- nere di riportare, a corredo del motivo d'impugnazione, le parti salienti del contratto o il testo integrale della clausola contestata, in modotale da con- sentire a questa Corte di cogliere l'esatta portata delle censure sollevate, prima ancora di verificarne la fondatezza (cfr. Cass., Sez. III, 8/03/2019, n. 6735; Cass., Sez. lav., 15/ 11/2013, n. 25728; 11/07/2007, n. 15489). 9. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma
Sentenza Cassazione n. 16635/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris