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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46277/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 61-23881/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché i motivi spesi in tema di effettiva sussistenza della volontà di appropriarsi della altrui cosa mobile (tende da sole con motore e telecomando affidate all'imputato per la riparazione e da questi trattenute come cosa propria) per finalità di profitto sollecitano una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito.

1.1. In ragione del motivo di ricorso proposto all'attenzione della Corte, occorre preliminarmente definire gli elementi strutturali del delitto di appropriazione indebita per come tale fattispecie differenziatasi, nel corso dei secoli XVIII e XIX, dal coacervo identitario del furto (la cui offensività rimase focalizzata sul momento della "sottrazione" al possessore), per assumere prima le vesti del "furto improprio" (offensivo della proprietà disgiunta dal possesso), di poi, con la codificazione francese del 1810, quelle dell'abuse de confiance.

Tale carattere rimase immanente in tutte le codificazioni preunitarie, così come nel codice sardo- italiano, confluendo con la codificazione del 1889 nella fattispecie descritta all'art. 417 del codice "Zanardelli": chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o d'un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte ....

Ciò che dunque caratterizzava l'appropriazione indebita era, ed è ancor oggi, la lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale dall'offesa portata mediante l'abuso di un possesso non delittuosamente conseguito.

Già da queste premesse traspare con evidenza la ratio della incriminazione, consistente nell'abuso del possessore dell'affidamento in lui riposto dal proprietario della res.

Con il reato di appropriazione indebita il legislatore del 1930 ha quindi inteso incriminare il fatto di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avendo solo il possesso della cosa mobile, dia alla stessa -nolente domino - una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 2, n. 12869, del 8/3/2016, Rv. 266370).

Il che è esattamente quanto la Corte di merito logicamente argomenta in ragione degli elementi di fatto correttamente scrutinati.

1.2. Quanto alla intervenuta prescrizione dedotta nella richiesta subordinata, ma non accompagnata da alcun corredo argomentativo, accertato che la recidiva non è stata mai neppure contestata, deve comunque rilevarsi che nel corso del giudizio di impugnazione il processo ha subito rinvio, per adesione dei difensori alla astensione proclamata dalle Camere penali, dal 10/5/2019 al 8/2/2021, con sospensione del corso della prescrizione; il termine cadeva quindi alla data del 7 agosto 2021, ben oltre la data di definizione del giudizio di primo grado.

La inammissibilità della impugnazione cristallizza, ai fini del decorso dei termini della prescrizione, il decorso del tempo successivo alla decisione di merito impugnata.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della 61-23881/2021 causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 61-23881/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché i motivi spesi in tema di effettiva sussistenza della volontà di appropriarsi della altrui cosa mobile (tende da sole con motore e telecomando affidate all'imputato per la riparazione e da questi trattenute come cosa propria) per finalità di profitto sollecitano una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito. 1.1. In ragione del motivo di ricorso proposto all'attenzione della Corte, occorre preliminarmente definire gli elementi strutturali del delitto di appropriazione indebita per come tale fattispecie differenziatasi, nel corso dei secoli XVIII e XIX, dal coacervo identitario del furto (la cui offensività rimase focalizzata sul momento della "sottrazione" al possessore), per assumere prima le vesti del "furto improprio" (offensivo della proprietà disgiunta dal possesso), di poi, con la codificazione francese del 1810, quelle dell'abuse de confiance. Tale carattere rimase immanente in tutte le codificazioni preunitarie, così come nel codice sardo- italiano, confluendo con la codificazione del 1889 nella fattispecie descritta all'art. 417 del codice "Zanardelli": chiunque si appropria, convertendola in profitto di sé o d'un terzo, una cosa altrui che gli sia stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito, a querela di parte .... Ciò che dunque caratterizzava l'appropriazione indebita era, ed è ancor oggi, la lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale dall'offesa portata mediante l'abuso di un possesso non delittuosamente conseguito. Già da queste premesse traspare con evidenza la ratio della incriminazione, consistente nell'abuso del possessore dell'affidamento in lui riposto dal proprietario della res. Con il reato di appropriazione indebita il legislatore del 1930 ha quindi inteso incriminare il fatto di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avendo solo il possesso della cosa mobile, dia alla stessa -nolente domino - una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro (Sez. 2, n. 12869, del 8/3/2016, Rv. 266370). Il che è esattamente quanto la Corte di merito logicamente argomenta in ragione degli elementi di fatto correttamente scrutinati. 1.2. Quanto alla intervenuta prescrizione dedotta nella richiesta subordinata, ma non accompagnata da alcun corredo argomentativo, accertato che la recidiva non è stata mai neppure contestata, deve comunque rilevarsi che nel corso del giudizio di impugnazione il processo ha subito rinvio, per adesione dei difensori alla astensione proclamata dalle Camere penali, dal 10/5/2019 al 8/2/2021, con sospensione del corso della prescrizione; il termine cadeva quindi alla data del 7 agosto 2021, ben oltre la data di definizione del giudizio di primo grado. La inammissibilità della impugnazione cristallizza, ai fini del decorso dei termini della prescrizione, il decorso del tempo successivo alla decisione di merito impugnata. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della 61-23881/2021 causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]