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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39666/2021

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eguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 20992/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini n.17 -Ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi

12. -[OSCURATO:PERSONA] la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1091/29/2016 depositata il 9/02/2016 Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 24 maggio 2021, alla quale non sono intervenuti il P.G. e il difensore del ricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.1091/29/2016 depositata il 9 febbraio 2016.

La vicenda trae origine dall'accertamento in merito dall'acquisto da parte della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come DCN), della quale era socio il Lembo ed altri, dell'intero capitale della società "Altom", poi denominata [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata come DH).

Tale ultima società acquistava, a sua volta, l'intero capitale della DCN, dovendosi precisare che i soci dell'una, acquirente, e dell'altra, alienante, erano le stesse persone fisiche Il ricorrente, a seguito di tale articolata operazione aveva percepito, nel 2008, somme, da lui indicate come debito in capo alla DH, dovutegli per l'acquisto delle sue partecipazioni in DCN.

Al riguardo l'Agenzia qualificava tale importo come percezione dei dividendi corrispostigli dalla DCN.

Ravvisando, l'Ufficio, nell'operazione suddetta, ai sensi dell'art. 37 bis, d.P.R. 600/73, l'intento elusivo di evitare la tassazione dei dividendi, prospettati come riscossione di un credito verso DH.

Su tale premessa, l'A.F. notificava, in data 27 dicembre 2011, a [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento TF501AN02167/2013, per il recupero di maggiori imposte, interessi e sanzioni, per l'anno 2008. [OSCURATO:PERSONA] opponeva l'atto, senza esito favorevole in entrambi i gradi di merito.

Impugna la decisione d'appello articolando tre motivi di ricorso, di seguito esaminati.

Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Ragioni della decisione Con il primo motivo, la ricorrente lamenta omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma primo, n.4, c.p.c.

In particolare il Giudice regionale avrebbe omesso di pronunciarsicirca: a) la doglianza relativa alla violazione dell'art. 2 del d.lgs 218 del 1997 e l'art. 10 della legge 212/2010; b) la doglianza relativa alla violazione dell'art. 37 bis sugli effetti conseguenti all'accertamento con adesione circa la qualificazione data al negozio giuridico oggetto della tassazione, che diverrebbe imimodificabile anche per gli avvisi di accertamento relativi agli anni successivi; c) le ragioni che avevano indotto i soci DCN alla "cessione" in vista di un'operazione di razionalizzazione in tempi più celeri, rispetto a quello occorrenti per una procedura di "conferimento".

Il motivo è infondato.

Giova evidenziare che la sentenza impugnata è caratterizzata dal fatto che il giudice regionale ha dapprima esposto i motivi di ricorso alla CTP, le controdeduzioni dell'Ufficio e le motivazioni per le quali il primo giudice aveva respinto il ricorso.

Alla fine di tale enunciazione - che implica anche, nello sviluppo dell' excursus, prendere cognizione delle ragioni delle parti e ripercorrere l'iter motivazionale del primo giudizio.

Il giudicante ha ritenuto di condividerlo, facendo propri gli stessi motivi, dopo averli richiamati.

Del resto, il giudice d'appello non è tenuto a porre a base della sua decisione motivi ulteriori e diversi da quelli del giudice di primo grado.

Ciò premesso, la sentenza rende palese, attraverso le modalità redazionali suindicate e quindi con la chiave di lettura che ne deriva, che l'accertamento per adesione relativa al 2004 non vincolava l'Amministrazione per gli avvisi relativi agli anni successivi, estranei a quella procedura, sia pure derivante dalla stessa vicenda, "essendo inibito (all'Ufficio) solo un ulteriore e diverso accertamento per lo stesso anno oggetto di adesione", come si legge nella sentenza.

Pertanto, non vi era impedimento, per i successivi periodi d'imposta, ad una diversa qualificazione della costruzione giuridica adottata dal Lembo e soci, anche se l'accertamento per il 2004, era stato definito in base alla qualificazione dell'operazione come "cessione" e non di "conferimento".

Nessun altro impegno, se non per quell'anno, l'A.F. aveva, dunque, assunto, non suscitando per gli anni successivi alcun affidamento, a cui sarebbe venuta meno.

E' poi motivata la ragione, per la quale l'operazione posta in essere dal ricorrente e dagli altri soci della DCN, era ritenuta artificiosa ed aveva la vera finalità di eludere l'obbligo di tassare i dividendi distribuiti da una società di capitale a persone fisiche.

Indicando, la sentenza, come sintomo che il vero obiettivo non fosse quello di cedere le partecipazioni azionarie alla DH, la circostanza che per "il ritardo dei pagamenti in violazione delle previsioni contrattuali [non] fosse stata avanzata alcuna richiesta di sanzioni".

Del resto, ciò si spiega con il fatto che le persone fisiche dei soci delle due società erano le medesime, dando luogo ad una vendita a se stessi.

Né la decisione impugnata manca di richiamare "la insussistenza di valide ragioni economiche", quale indice della natura elusiva dell'operazione.

Anche il riferimento all'esigenza di razionalizzazione organizzativa dell'attività, che la curatela richiama nel ricorso in esame, per giustificare la scelta, resta priva dì un concreto significato.

Il termine razionalizzazione è, infatti, un concetto polivalente che, per prendere corpo, nella situazione data, avrebbe dovuto assumere un preciso contenuto economico, che la CTR ha escluso.

Con il secondo motivo la società censura la violazione dell'art. 6 icomma 21de11'art. 17 d.lgs n.472 del 1997 ritenendo illegittima l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, deduce che il contribuente con il porre in essere condotte elusive non viola alcuna specifica norma tributaria, consistendo le la elusione in un aggiramento e non in una infrazione espressa del precetto di legge.

Pertanto - assume - che «l'unica conseguenza prevista dall'art. 37- bis citato è il disconoscimento del vantaggio fiscale cui consegue la tassazione determinata in base alle disposizioni eluse, e non l'applicazione di sanzioni, per le quali„ vigendo il principio di stretta legalità tratto dalla normativa in materia penale è necessaria una norma che espressamente la preceda».

Deve, pertanto, escludersi - sostiene la ricorrente - che una sanzione amministrativa in materia tributaria possa applicarsi a fronte della violazione, non di una precisa disposizione di legge, ma di un principio generale, quale quello antielusivo ritenuto immanente al sistema.

La tesi è infondata.

Questa Corte ha infatti affermato che «In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale l'Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l'applicazione delle sanzioni, che, al contrario, sono irrogate quale naturale conseguenza dell'esito dell'accertamento volto a contrastare il fenomeno dell'abuso del diritto. (Sez. 5 - , Sentenza n. 34750/2019).

Dunque, il divieto di pratiche elusive non discende solo da un principio immanente nel sistema, ma ormai da una specifica norma di diritto positivo e lo stesso legislatore ha previsto, come naturale conseguenza di tali condotte, al fine di contrastarle, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, per aver il contribuente dichiarato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'omesso pronuncia in merito alla dedotta violazione dell'art. 19 del £3.egs n.74 del 2000, in riferimento all'art. 360,comma primo, n.4., c.p.c.

In particolare, deduce che la norma prevede, in caso uno stesso fatto sia oggetto sia di sanzione penale che amministrativa, debba applicarsi la sanzione speciale.

Nel caso in esame, quella penale avendo l'Amministrazione ritenuto di individuare, nella condotta contestata, il reato di falsa dichiarazione infedele di cui all'art. 4 Z6.égs n.74/2000.

Sostiene, la parte, che la sanzione amministrativa avrebbe dovuto essere perciò sospesa sino alla definizione del giudizio penale.

Invero, alcuna omessa pronuncia è desumibile dalla sentenza impugnata in quanto il giudice regionale ha valutato legittima l'applicazione delle sanzioni ammnistrative, implicitamente ritenendo che non vi fosse, nel contempo, una sanzione penale applicabile, per il principio di specialità, in luogo di quella amministrativa comminata.

Tal che la decisione sul punto è conforme all'art. 21 dello stesso decreto n.74/2000, secondo cui l'Ufficio irroga, comunque, la sanzione amministrativa relativa alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di legittimità ed alla rifusione di quelle prenotate a debito.

Ricorrono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo.

P.Q.

M .

Rigetta il ricorso.

Condanna la soccombente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 6.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello fissato per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 20992/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Mellini n.17 -Ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -[OSCURATO:PERSONA] la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1091/29/2016 depositata il 9/02/2016 Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 24 maggio 2021, alla quale non sono intervenuti il P.G. e il difensore del ricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.1091/29/2016 depositata il 9 febbraio 2016. La vicenda trae origine dall'accertamento in merito dall'acquisto da parte della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito indicata come DCN), della quale era socio il Lembo ed altri, dell'intero capitale della società "Altom", poi denominata [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicata come DH). Tale ultima società acquistava, a sua volta, l'intero capitale della DCN, dovendosi precisare che i soci dell'una, acquirente, e dell'altra, alienante, erano le stesse persone fisiche Il ricorrente, a seguito di tale articolata operazione aveva percepito, nel 2008, somme, da lui indicate come debito in capo alla DH, dovutegli per l'acquisto delle sue partecipazioni in DCN. Al riguardo l'Agenzia qualificava tale importo come percezione dei dividendi corrispostigli dalla DCN. Ravvisando, l'Ufficio, nell'operazione suddetta, ai sensi dell'art. 37 bis, d.P.R. 600/73, l'intento elusivo di evitare la tassazione dei dividendi, prospettati come riscossione di un credito verso DH. Su tale premessa, l'A.F. notificava, in data 27 dicembre 2011, a [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento TF501AN02167/2013, per il recupero di maggiori imposte, interessi e sanzioni, per l'anno 2008. [OSCURATO:PERSONA] opponeva l'atto, senza esito favorevole in entrambi i gradi di merito. Impugna la decisione d'appello articolando tre motivi di ricorso, di seguito esaminati. Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo, la ricorrente lamenta omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma primo, n.4, c.p.c. In particolare il Giudice regionale avrebbe omesso di pronunciarsicirca: a) la doglianza relativa alla violazione dell'art. 2 del d.lgs 218 del 1997 e l'art. 10 della legge 212/2010; b) la doglianza relativa alla violazione dell'art. 37 bis sugli effetti conseguenti all'accertamento con adesione circa la qualificazione data al negozio giuridico oggetto della tassazione, che diverrebbe imimodificabile anche per gli avvisi di accertamento relativi agli anni successivi; c) le ragioni che avevano indotto i soci DCN alla "cessione" in vista di un'operazione di razionalizzazione in tempi più celeri, rispetto a quello occorrenti per una procedura di "conferimento". Il motivo è infondato. Giova evidenziare che la sentenza impugnata è caratterizzata dal fatto che il giudice regionale ha dapprima esposto i motivi di ricorso alla CTP, le controdeduzioni dell'Ufficio e le motivazioni per le quali il primo giudice aveva respinto il ricorso. Alla fine di tale enunciazione - che implica anche, nello sviluppo dell' excursus, prendere cognizione delle ragioni delle parti e ripercorrere l'iter motivazionale del primo giudizio. Il giudicante ha ritenuto di condividerlo, facendo propri gli stessi motivi, dopo averli richiamati. Del resto, il giudice d'appello non è tenuto a porre a base della sua decisione motivi ulteriori e diversi da quelli del giudice di primo grado. Ciò premesso, la sentenza rende palese, attraverso le modalità redazionali suindicate e quindi con la chiave di lettura che ne deriva, che l'accertamento per adesione relativa al 2004 non vincolava l'Amministrazione per gli avvisi relativi agli anni successivi, estranei a quella procedura, sia pure derivante dalla stessa vicenda, "essendo inibito (all'Ufficio) solo un ulteriore e diverso accertamento per lo stesso anno oggetto di adesione", come si legge nella sentenza. Pertanto, non vi era impedimento, per i successivi periodi d'imposta, ad una diversa qualificazione della costruzione giuridica adottata dal Lembo e soci, anche se l'accertamento per il 2004, era stato definito in base alla qualificazione dell'operazione come "cessione" e non di "conferimento". Nessun altro impegno, se non per quell'anno, l'A.F. aveva, dunque, assunto, non suscitando per gli anni successivi alcun affidamento, a cui sarebbe venuta meno. E' poi motivata la ragione, per la quale l'operazione posta in essere dal ricorrente e dagli altri soci della DCN, era ritenuta artificiosa ed aveva la vera finalità di eludere l'obbligo di tassare i dividendi distribuiti da una società di capitale a persone fisiche. Indicando, la sentenza, come sintomo che il vero obiettivo non fosse quello di cedere le partecipazioni azionarie alla DH, la circostanza che per "il ritardo dei pagamenti in violazione delle previsioni contrattuali [non] fosse stata avanzata alcuna richiesta di sanzioni". Del resto, ciò si spiega con il fatto che le persone fisiche dei soci delle due società erano le medesime, dando luogo ad una vendita a se stessi. Né la decisione impugnata manca di richiamare "la insussistenza di valide ragioni economiche", quale indice della natura elusiva dell'operazione. Anche il riferimento all'esigenza di razionalizzazione organizzativa dell'attività, che la curatela richiama nel ricorso in esame, per giustificare la scelta, resta priva dì un concreto significato. Il termine razionalizzazione è, infatti, un concetto polivalente che, per prendere corpo, nella situazione data, avrebbe dovuto assumere un preciso contenuto economico, che la CTR ha escluso. Con il secondo motivo la società censura la violazione dell'art. 6 icomma 21de11'art. 17 d.lgs n.472 del 1997 ritenendo illegittima l'applicazione delle sanzioni. In particolare, deduce che il contribuente con il porre in essere condotte elusive non viola alcuna specifica norma tributaria, consistendo le la elusione in un aggiramento e non in una infrazione espressa del precetto di legge. Pertanto - assume - che «l'unica conseguenza prevista dall'art. 37- bis citato è il disconoscimento del vantaggio fiscale cui consegue la tassazione determinata in base alle disposizioni eluse, e non l'applicazione di sanzioni, per le quali„ vigendo il principio di stretta legalità tratto dalla normativa in materia penale è necessaria una norma che espressamente la preceda». Deve, pertanto, escludersi - sostiene la ricorrente - che una sanzione amministrativa in materia tributaria possa applicarsi a fronte della violazione, non di una precisa disposizione di legge, ma di un principio generale, quale quello antielusivo ritenuto immanente al sistema. La tesi è infondata. Questa Corte ha infatti affermato che «In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo il quale l'Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti, privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l'applicazione delle sanzioni, che, al contrario, sono irrogate quale naturale conseguenza dell'esito dell'accertamento volto a contrastare il fenomeno dell'abuso del diritto. (Sez. 5 - , Sentenza n. 34750/2019). Dunque, il divieto di pratiche elusive non discende solo da un principio immanente nel sistema, ma ormai da una specifica norma di diritto positivo e lo stesso legislatore ha previsto, come naturale conseguenza di tali condotte, al fine di contrastarle, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, per aver il contribuente dichiarato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'omesso pronuncia in merito alla dedotta violazione dell'art. 19 del £3.egs n.74 del 2000, in riferimento all'art. 360,comma primo, n.4., c.p.c. In particolare, deduce che la norma prevede, in caso uno stesso fatto sia oggetto sia di sanzione penale che amministrativa, debba applicarsi la sanzione speciale. Nel caso in esame, quella penale avendo l'Amministrazione ritenuto di individuare, nella condotta contestata, il reato di falsa dichiarazione infedele di cui all'art. 4 Z6.égs n.74/2000. Sostiene, la parte, che la sanzione amministrativa avrebbe dovuto essere perciò sospesa sino alla definizione del giudizio penale. Invero, alcuna omessa pronuncia è desumibile dalla sentenza impugnata in quanto il giudice regionale ha valutato legittima l'applicazione delle sanzioni ammnistrative, implicitamente ritenendo che non vi fosse, nel contempo, una sanzione penale applicabile, per il principio di specialità, in luogo di quella amministrativa comminata. Tal che la decisione sul punto è conforme all'art. 21 dello stesso decreto n.74/2000, secondo cui l'Ufficio irroga, comunque, la sanzione amministrativa relativa alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di legittimità ed alla rifusione di quelle prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo. P.Q. M . Rigetta il ricorso. Condanna la soccombente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 6.500,00 oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello fissato per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso
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