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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 28997/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Trattazione cartolare.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Frosinone, Sezione Riesame misure reali, ha rigettato l'appello formulato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso in relazione a reati fiscali. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale della società citata, affidando il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla richiesta di revoca integrale del sequestro, posto che il giudice a quo non ha valutato nel merito le doglianze mosse avverso il provvedimento del giudice di primo grado, che non aveva valutato i plurimi e corposi elementi nuovi concernenti il fumus del reato provvisoriamente contestato.

Il Tribunale adito non ha valutato le sudd tte doglianze in quanto, nel frattempo, era intervenuto Er decreto che dispone il giudizio. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordirTe alla richiesta di revoca parziale del sequestro per sproporzione rispetto alle ipotesi contestate, richiesta del tutto disattesa dal giudice della cautela reale nonché dal giudice d'appello.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente, il giudice a quo, ha premesso che, in tema di misure cautelar) reali, l'appello eNkb d'A "0.0 ,/ Ai* opuenvwv..., ex art. 322-bis cod. proc. pen. ha effetto devolutivo, attribuend«piena cognizione"al -giudice del gravame, che, pertanto, può porre rimedio sia all'insufficienza della motivazione, sia alla sua mancanza ( Sez.3, n. 42470 del 01/10/2024, Rv. 287140).

Pertanto, ha evidenziato che la richiesta del ricorrente di valutazione circa la sussistenza del fumus dei reati ascritti è preclusa alTribunale del riesame qualora sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio, in quanto nel caso in cui il giudice dell'udienza preliminare disponga il rinvio a giudizio dell'imputato1 la sussistenza del fumus che legittima il mantenimento del sequestro e che ne preclude la successiva contestazione è già contenuta nella valutazione. in — 03n1. 0.-.4k :644ordine alla consistenza dell'ipotesi accusatoria che è alla base dell'emissione del decretodisposto il giudizio.

Per tali ragioni ha ritenuto che la valutazione in ordine al fumus commissi delicti fosse preclusa.

Tale asserto è conforme ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, 1l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (Sez.3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 - 03; conformi, n. 50521 del 2018, Rv. 275227 - 01, n. 52255 del 2016, Rv. 268733 - 01, n. 26588 del 2014 Rv. 260569 - 01, n. 51147 del 2014, Rv. 261906 - 01).

2. La seconda censura non è stata dedotta in appello, come si desume dal fatto che il giudice a quo ha affermato che l'unico motivo di appello concerneva il fumus.

Né il ricorrente ha contestato la correttezza della predetta affermazione, deducendo di avere in realtà devoluto Auld, alla cognizione del giudice di secondo graddla doglianza in disamina.

Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606tcomma1 3 cod. proc. pen. 3.1 ricorsi sono, dunque, inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata equitativamente di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A. che ha concluso dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Trattazione cartolare.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Frosinone, Sezione Riesame misure reali, ha rigettato l'appello formulato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo emesso in relazione a reati fiscali. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale della società citata, affidando il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla richiesta di revoca integrale del sequestro, posto che il giudice a quo non ha valutato nel merito le doglianze mosse avverso il provvedimento del giudice di primo grado, che non aveva valutato i plurimi e corposi elementi nuovi concernenti il fumus del reato provvisoriamente contestato. Il Tribunale adito non ha valutato le sudd tte doglianze in quanto, nel frattempo, era intervenuto Er decreto che dispone il giudizio. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordirTe alla richiesta di revoca parziale del sequestro per sproporzione rispetto alle ipotesi contestate, richiesta del tutto disattesa dal giudice della cautela reale nonché dal giudice d'appello. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Correttamente, il giudice a quo, ha premesso che, in tema di misure cautelar) reali, l'appello eNkb d'A "0.0 ,/ Ai* opuenvwv..., ex art. 322-bis cod. proc. pen. ha effetto devolutivo, attribuend«piena cognizione"al -giudice del gravame, che, pertanto, può porre rimedio sia all'insufficienza della motivazione, sia alla sua mancanza ( Sez.3, n. 42470 del 01/10/2024, Rv. 287140). Pertanto, ha evidenziato che la richiesta del ricorrente di valutazione circa la sussistenza del fumus dei reati ascritti è preclusa alTribunale del riesame qualora sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio, in quanto nel caso in cui il giudice dell'udienza preliminare disponga il rinvio a giudizio dell'imputato1 la sussistenza del fumus che legittima il mantenimento del sequestro e che ne preclude la successiva contestazione è già contenuta nella valutazione. in — 03n1. 0.-.4k :644ordine alla consistenza dell'ipotesi accusatoria che è alla base dell'emissione del decretodisposto il giudizio. Per tali ragioni ha ritenuto che la valutazione in ordine al fumus commissi delicti fosse preclusa. Tale asserto è conforme ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, 1l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (Sez.3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694 - 03; conformi, n. 50521 del 2018, Rv. 275227 - 01, n. 52255 del 2016, Rv. 268733 - 01, n. 26588 del 2014 Rv. 260569 - 01, n. 51147 del 2014, Rv. 261906 - 01). 2. La seconda censura non è stata dedotta in appello, come si desume dal fatto che il giudice a quo ha affermato che l'unico motivo di appello concerneva il fumus. Né il ricorrente ha contestato la correttezza della predetta affermazione, deducendo di avere in realtà devoluto Auld, alla cognizione del giudice di secondo graddla doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606tcomma1 3 cod. proc. pen. 3.1 ricorsi sono, dunque, inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata equitativamente di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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