CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46444/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27/ RG 22215 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto, da un lato, si limitano a rappresentare la mancata motivazione circa la responsabilità del ricorrente senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 e con riferimento al trattamento sanzionatorio avanza una generica pretesa di riduzione che la sentenza ha escluso con argomenti non illogici e del tutto coerenti con l'esercizio della propria discrezionalità nella quantificazione della pena fondati sull' esposizione a rischio degli operanti da parte del Gamberoni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera? s ensora [OSCURATO:PERSONA]