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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10833/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92-36177/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei due connessi motivi, meramente ripetitivi di quelli motivatamente respinti dalla Corte territoriale.

1.1. La difesa lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta efficacia della motivazione (allorquando la pubblicazione sia contestuale alla lettura itrAcre_ del dispositivo) al fine di identificare la volontà del giudice espressa nel dispositivo,fcontentOun evidente refuso di stampa frutto di errore materiale nella compilazione; medesimi vizi di motivazione attingono la negazione del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate in primo grado solo in motivazione, ma formalmente riconosciute in dispositivo, ancorché non ne fosse derivato alcun effetto attenuante sul calcolo della sanzione.

2. E' pacifico che il primo giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna letto in udienza, contestualmente alla motivazione, ebbe ad irrogare il minimo della pena detentiva, così come argomentato in motivazione, ove si erano pure espressamente escluse le circostanze attenuanti generiche richieste dalla difesa.

2.1. La Corte territoriale, sollecitata dai motivi di gravame, ha dato corretta applicazione del principio secondo cui la regola generale che, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice trattandosi di documenti formati e pubblicati contestualmente, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo (Sez. 2, n. 938, del 23/9/2015, Rv. 265734).

In particolare, nel caso in esame, il dispositivo di primo grado contiene l'errore materiale consistente nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; mentre la motivazione contestuale della sentenza dà specifica contezza della decisione del giudice riguardo al negato profilo circostanziale e sanzionatorio, il che ha consentito alla Corte territoriale di riconoscere l'errore e non modificare la sanzione irrogata in primo grado.

2.2. Va quindi ribadito il principio per cui, in caso di motivazione difforme dal dispositivo in precedenza pubblicato, l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni sostituzioni con la motivazione; ma detto principio conosce eccezione quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, come nel caso di specie, derivandone che, in questo caso è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione. (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874; Sez. 4, n. 10505, del 9/3/2021, ric.

Janani n.nn.; Sez. 7, n. 36999, del 25/11/2020, ric.

Napolitano, n.m.).

Conferente appare pure il principio ribadito da questa Corte (Sez. 3 n. 3969 del 25/09/2018, dep. il 2019, Rv. 275690), secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della 92-36177/2021 decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

2.3. Quanto al censurato rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento circostanziale, ritenendo non accessibile la attenuazione richiesta per assoluto difetto di elementi in tal senso positivamente apprezzabili.

Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Nella situazione data, l'agognato riconoscimento, come correttamente argomenta la Corte territoriale, confligge con lo spirito stesso della attenuante e con la necessaria discrezionalità nello scrutinio richiesto al giudice del merito circa l'effettività dei presupposti della invocata circostanza.

Giudizio che, se correttamente argomentato, non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 5579, del 26/9/2013, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866, del 25/11/2009, Rv. 246134).

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 92-36177/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità e la manifesta infondatezza dei due connessi motivi, meramente ripetitivi di quelli motivatamente respinti dalla Corte territoriale. 1.1. La difesa lamenta violazione della legge processuale e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta efficacia della motivazione (allorquando la pubblicazione sia contestuale alla lettura itrAcre_ del dispositivo) al fine di identificare la volontà del giudice espressa nel dispositivo,fcontentOun evidente refuso di stampa frutto di errore materiale nella compilazione; medesimi vizi di motivazione attingono la negazione del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate in primo grado solo in motivazione, ma formalmente riconosciute in dispositivo, ancorché non ne fosse derivato alcun effetto attenuante sul calcolo della sanzione. 2. E' pacifico che il primo giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna letto in udienza, contestualmente alla motivazione, ebbe ad irrogare il minimo della pena detentiva, così come argomentato in motivazione, ove si erano pure espressamente escluse le circostanze attenuanti generiche richieste dalla difesa. 2.1. La Corte territoriale, sollecitata dai motivi di gravame, ha dato corretta applicazione del principio secondo cui la regola generale che, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice trattandosi di documenti formati e pubblicati contestualmente, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo (Sez. 2, n. 938, del 23/9/2015, Rv. 265734). In particolare, nel caso in esame, il dispositivo di primo grado contiene l'errore materiale consistente nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; mentre la motivazione contestuale della sentenza dà specifica contezza della decisione del giudice riguardo al negato profilo circostanziale e sanzionatorio, il che ha consentito alla Corte territoriale di riconoscere l'errore e non modificare la sanzione irrogata in primo grado. 2.2. Va quindi ribadito il principio per cui, in caso di motivazione difforme dal dispositivo in precedenza pubblicato, l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni sostituzioni con la motivazione; ma detto principio conosce eccezione quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, come nel caso di specie, derivandone che, in questo caso è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione. (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874; Sez. 4, n. 10505, del 9/3/2021, ric. Janani n.nn.; Sez. 7, n. 36999, del 25/11/2020, ric. Napolitano, n.m.). Conferente appare pure il principio ribadito da questa Corte (Sez. 3 n. 3969 del 25/09/2018, dep. il 2019, Rv. 275690), secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della 92-36177/2021 decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. 2.3. Quanto al censurato rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento circostanziale, ritenendo non accessibile la attenuazione richiesta per assoluto difetto di elementi in tal senso positivamente apprezzabili. Tale valutazione risulta conforme ai generali criteri applicativi della norma di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Nella situazione data, l'agognato riconoscimento, come correttamente argomenta la Corte territoriale, confligge con lo spirito stesso della attenuante e con la necessaria discrezionalità nello scrutinio richiesto al giudice del merito circa l'effettività dei presupposti della invocata circostanza. Giudizio che, se correttamente argomentato, non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 5, n. 5579, del 26/9/2013, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866, del 25/11/2009, Rv. 246134). 3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbra
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