Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12797/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29617/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 101 -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021n. 29617sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 avverso il decreto n. 403/2020, emesso ex legge n. 89/2001 dalla Corte di Appello di Perugia in data 19/1/2021, depositato il 29/4/2021 e non notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001, depositato presso la Corte di Appello di Roma nel Febbraio 2010 (e successivamente riassunto, con ricorso depositato presso la Corte di Appello di Perugia il 9/5/2013, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, pronunciata dalla stessa Corte capitolina), l’istante chiedeva che venisse dichiarata la violazione dell’art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par. 1 -, in ordine alla durata di un procedimento amministrativo, in materia di pubblico impiego, instaurato dinanzi al TAR del Lazio nel Febbraio 1998 e che si era già protratto complessivamente circa dodici anni, per un solo grado di giudizio (e sarebbe stato poi definito con provvedimento – declaratoria di perenzione – n. 12638/2011, pubblicato il 12/12/2011).

2. Con decreto n. 3532/2017 depositato il 22/12/2017 la Corte d’Appello di Perugia accoglieva parzialmente la domanda per mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

3. L’istante adiva quindi la Corte di Cassazione affidandosi a due motivi di ricorso.

4. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 966/2020, accoglieva il ricorso per sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità Ric. 2021n. 29617sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo, rinviando dunque per la decisione ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia.

5. Con ricorso in riassunzione l’istante chiedeva quindi la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al risarcimento del danno non patrimoniale per l’intero periodo di durata eccessiva del procedimento amministrativo, sino al deposito del Decreto di perenzione.

6. La Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio, accoglieva la domanda e per l’effetto condannava l’Amministrazione a pagare al ricorrente la somma di euro 4.500, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Condannava altresì le parti al pagamento delle spese di lite di primo grado, distratte ex art. 93 c.p.c., in favore del 50% per ciascuna, e così dunque compensandole per la sola fase originaria di merito e ponendole interamente a carico dell’Amministrazione soccombente per le due successive fasi (legittimità e riassunzione ex art. 392 c.p.c.);

7. [OSCURATO:PERSONA] ricorre p er la c assazione av verso il suddetto decreto con due motivi di ricorso.

8. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

9. Il ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 92 c.p.c. – art. 336, c.p.c.” Con il presente motivo il ricorrente censura la decisione resa in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Perugia avuto riguardo alla disposta compensazione delle spese del giudizio in ragione del 50% Ric. 2021n. 29617sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 per ciascuna delle parti in causa con riferimento alla prima fase originaria di merito.

In questo senso, la Corte perugina avrebbe operato senza tener conto che il decreto n.3532/2017 della medesima Corte aveva condannato l’Amministrazione al pagamento integrale delle spese di lite, senza operare compensazione alcuna.

Sulla scorta di ciò, ed in assenza di impugnazione mediante ricorso incidentale sul punto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - in sede di legittimità, nel successivo giudizio incardinato davanti alla Suprema Corte di Cassazione - doveva ritenersi preclusa una riforma del capo condannatorio relativamente alle spese del giudizio.

Diversamente, risulterebbe violato l’art. 336 c.p.c., dovendosi ritenere estranei agli effetti della riforma e della cassazione i capi autonomi ed indipendenti da quello riformato o cassato, sui quali pertanto si forma il giudicato. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.

La decisione di compensazione delle spese in ragione del 50% per ciascuna delle parti in causa con riferimento alla prima fase originaria di merito è contraria all'insegnamento di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione.

Tuttavia, Ric. 2021n. 29617sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna.

La preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. 27606/2019; Cass.58/2004).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91 c.p.c., art. 2233 co.2 c.c.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014, e D.M. n. 37/2018.

Con il motivo di ricorso ci si duole, in buona sostanza, dell’ammontare delle spese del giudizio come calcolato e complessivamente liquidato con il decreto impugnato.

Segnatamente, la complessiva liquidazione delle spese per le due fasi di merito (giudiziodinanzi alla Corte d’appello e successivo giudizio in sede di rinvio) non terrebbe adeguatamente conto –ai fini della complessiva determinazione dell’ammontare delle spese del giudizio - delle fasi di istruttoria e trattazione, che, invece, devono intendersi (per di più, alla luce del più recente orientamento della Corte di legittimità) ineludibili.

Essendosi dunque, l’Amministrazione, costituita in entrambi i gradi di merito predetti e comprendendo la fase istruttoria e di trattazione l’esame degli scritti o documenti delle altre parti, risultando inoltre la liquidazione di euro 915,00 per ciascuna delle due fasi di merito (la prima ridotta del 50%) inadeguata e sotto i Ric. 2021n. 29617sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 minimi tariffari di cui alla Tabella n. 12 (giudizi innanzi alla Corte d’appello) del D.M. n. 55/2014, dovrebbero rivalutarsi alla luce dello scaglione minimo ed applicando il massimo di abbattimento per ciascuna fase (di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) gli importi per ciascun grado di merito sino a concorrenza dell’importo pari ad euro 1.198,50. 2.1 Il secondo motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte: In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cuialla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria. (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222 -01).

Ne consegue che alla liquidazione disposta dalla Corte di Perugia devono aggiungersi € 283,50 per la fase istruttoria tanto nell’originario giudizio di opposizione quanto in quello di rinvio. (Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 -1, 16/09/2015, n. 18167).

In relazione a tale censura il decreto impugnato deve essere cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, provvedendosi alla seguente ri liquidazione complessiva delle spese del procedimento di equa riparazione tenuto conto del valore della causa ed applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014: -giudizio di opposizione € 1.198,50 di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; Ric. 2021n. 29617sez.

S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 - giudizio di rinvio € 1.198,50 di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.Le spese devono distrarsiin favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] antistatari o .

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso rigetta il primo, cassa il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito ai sensi dell’art. 384 secondo comma c.p.c., con liquidazione, per il giudizio di opposizione € 1.198,50 di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; per il giudizio di rinvio € 1.198,50 di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.Liquida le spese del giudizio di cassazione in € 339 , oltre € 54 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29617/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 101 -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021n. 29617sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 avverso il decreto n. 403/2020, emesso ex legge n. 89/2001 dalla Corte di Appello di Perugia in data 19/1/2021, depositato il 29/4/2021 e non notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 3, Legge n. 89/2001, depositato presso la Corte di Appello di Roma nel Febbraio 2010 (e successivamente riassunto, con ricorso depositato presso la Corte di Appello di Perugia il 9/5/2013, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, pronunciata dalla stessa Corte capitolina), l’istante chiedeva che venisse dichiarata la violazione dell’art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par. 1 -, in ordine alla durata di un procedimento amministrativo, in materia di pubblico impiego, instaurato dinanzi al TAR del Lazio nel Febbraio 1998 e che si era già protratto complessivamente circa dodici anni, per un solo grado di giudizio (e sarebbe stato poi definito con provvedimento – declaratoria di perenzione – n. 12638/2011, pubblicato il 12/12/2011). 2. Con decreto n. 3532/2017 depositato il 22/12/2017 la Corte d’Appello di Perugia accoglieva parzialmente la domanda per mancata presentazione dell’istanza di prelievo. 3. L’istante adiva quindi la Corte di Cassazione affidandosi a due motivi di ricorso. 4. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 966/2020, accoglieva il ricorso per sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità Ric. 2021n. 29617sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo, rinviando dunque per la decisione ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia. 5. Con ricorso in riassunzione l’istante chiedeva quindi la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al risarcimento del danno non patrimoniale per l’intero periodo di durata eccessiva del procedimento amministrativo, sino al deposito del Decreto di perenzione. 6. La Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio, accoglieva la domanda e per l’effetto condannava l’Amministrazione a pagare al ricorrente la somma di euro 4.500, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Condannava altresì le parti al pagamento delle spese di lite di primo grado, distratte ex art. 93 c.p.c., in favore del 50% per ciascuna, e così dunque compensandole per la sola fase originaria di merito e ponendole interamente a carico dell’Amministrazione soccombente per le due successive fasi (legittimità e riassunzione ex art. 392 c.p.c.); 7. [OSCURATO:PERSONA] ricorre p er la c assazione av verso il suddetto decreto con due motivi di ricorso. 8. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 9. Il ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 92 c.p.c. – art. 336, c.p.c.” Con il presente motivo il ricorrente censura la decisione resa in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Perugia avuto riguardo alla disposta compensazione delle spese del giudizio in ragione del 50% Ric. 2021n. 29617sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 per ciascuna delle parti in causa con riferimento alla prima fase originaria di merito. In questo senso, la Corte perugina avrebbe operato senza tener conto che il decreto n.3532/2017 della medesima Corte aveva condannato l’Amministrazione al pagamento integrale delle spese di lite, senza operare compensazione alcuna. Sulla scorta di ciò, ed in assenza di impugnazione mediante ricorso incidentale sul punto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - in sede di legittimità, nel successivo giudizio incardinato davanti alla Suprema Corte di Cassazione - doveva ritenersi preclusa una riforma del capo condannatorio relativamente alle spese del giudizio. Diversamente, risulterebbe violato l’art. 336 c.p.c., dovendosi ritenere estranei agli effetti della riforma e della cassazione i capi autonomi ed indipendenti da quello riformato o cassato, sui quali pertanto si forma il giudicato. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. La decisione di compensazione delle spese in ragione del 50% per ciascuna delle parti in causa con riferimento alla prima fase originaria di merito è contraria all'insegnamento di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, Ric. 2021n. 29617sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna. La preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. 27606/2019; Cass.58/2004). 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91 c.p.c., art. 2233 co.2 c.c.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014, e D.M. n. 37/2018. Con il motivo di ricorso ci si duole, in buona sostanza, dell’ammontare delle spese del giudizio come calcolato e complessivamente liquidato con il decreto impugnato. Segnatamente, la complessiva liquidazione delle spese per le due fasi di merito (giudiziodinanzi alla Corte d’appello e successivo giudizio in sede di rinvio) non terrebbe adeguatamente conto –ai fini della complessiva determinazione dell’ammontare delle spese del giudizio - delle fasi di istruttoria e trattazione, che, invece, devono intendersi (per di più, alla luce del più recente orientamento della Corte di legittimità) ineludibili. Essendosi dunque, l’Amministrazione, costituita in entrambi i gradi di merito predetti e comprendendo la fase istruttoria e di trattazione l’esame degli scritti o documenti delle altre parti, risultando inoltre la liquidazione di euro 915,00 per ciascuna delle due fasi di merito (la prima ridotta del 50%) inadeguata e sotto i Ric. 2021n. 29617sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 minimi tariffari di cui alla Tabella n. 12 (giudizi innanzi alla Corte d’appello) del D.M. n. 55/2014, dovrebbero rivalutarsi alla luce dello scaglione minimo ed applicando il massimo di abbattimento per ciascuna fase (di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) gli importi per ciascun grado di merito sino a concorrenza dell’importo pari ad euro 1.198,50. 2.1 Il secondo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte: In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cuialla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria. (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222 -01). Ne consegue che alla liquidazione disposta dalla Corte di Perugia devono aggiungersi € 283,50 per la fase istruttoria tanto nell’originario giudizio di opposizione quanto in quello di rinvio. (Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 -1, 16/09/2015, n. 18167). In relazione a tale censura il decreto impugnato deve essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, provvedendosi alla seguente ri liquidazione complessiva delle spese del procedimento di equa riparazione tenuto conto del valore della causa ed applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014: -giudizio di opposizione € 1.198,50 di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; Ric. 2021n. 29617sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 - giudizio di rinvio € 1.198,50 di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.Le spese devono distrarsiin favore dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] antistatari o . 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso rigetta il primo, cassa il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito ai sensi dell’art. 384 secondo comma c.p.c., con liquidazione, per il giudizio di opposizione € 1.198,50 di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; per il giudizio di rinvio € 1.198,50 di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.Liquida le spese del giudizio di cassazione in € 339 , oltre € 54 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per l
Decreto Cassazione n. 12797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris