CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P U4A1 Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in .quanto si risolve nella valorizzazione della omogeneità dei reati e della prossimità di tempo e di luogo, dati che il primo giudice ha valutato insufficienti, nella considerazione complessiva dei dati accertati dalle sentenze di condanna, a provare l'esistenza di una deliberazione criminosa unitaria; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente peni cp i k [OSCURATO:PERSONA] CAA DFPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA] 1.ETA • 18