CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33979/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20 luglio 2023 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Tribunale di Napoli per la durata di mesi cinque, concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Napoli in data 19 dicembre 2016, confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 16 febbraio 2018. 2. Proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore lamentando l'erronea applicazione dell'art. 165 cod.pen. Secondo il ricorrente non sussisterebbero i presupposti per ritenere Buonocore inadempiente posto che egli non era presente alla lettura del dispositivo e non era stato invitato dall'Ente a svolgere l'attività: dunque il mancato svolgimento dei lavori era da attribuirsi a cause indipendenti dalla volontà del medesimo. Richiamava il ricorrente una pronuncia della Corte secondo cui la competenza all'impulso all'esecuzione della pena per i lavori socialmente utili, inflitti come pena sostitutiva della pena detentiva, spetterebbe alla Procura della Repubblica e insisteva per l'annullamento dell'impugnato provvedimento. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il PG concludeva chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato motiva la revoca in ragione del fatto che, pur essendo il beneficio subordinato all'espletamento da parte del condannato del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Napoli per la durata di mesi cinque, il Buonocore ha ammesso di non avere mai svolto detto lavoro non essendo a conoscenza del contenuto della sentenza, pur essendo stato dichiarato assente e rappresentato nel giudizio dal proprio difensore, che era presente al momento della lettura del dispositivo. Riteneva, altresì, che non competesse al Pubblico Ministero, quale organo che cura l'esecuzione, di dare l'abbrivio al procedimento, come sostenuto dalla difesa, in quanto non si trattava di esecuzione di lavori di PU quale pena sostitutiva della pena detentiva, bensì di una condizione cui era subordinato il beneficio sospensivo. In ogni caso, nella sentenza erano individuati sia l'ente presso cui svolgere i lavori, sia la durata degli stessi e dunque il condannato aveva tutti gli elementi necessari per potersi attivare. Il r,corso ripropone le medesime argomentazioni già sviluppate nel corso dell'incidente di esecuzione sulle quali l'ordinanza impugnata ha diffusamente motivato. Le argomentazioni poste a fondamento della revoca del beneficio sono del tutto logiche, congrue e conformi alla giurisprudenza di legittimità sul punto, assolutamente in termini, che ha statuito che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell'obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d'atto dell'inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell'esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l'obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (Nella specie, si è ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale, sul rilievo che la prestazione di un lavoro di pubblica utilità in favore del Comune per quattro mesi e per sei ore al giorno costituisse oggetto di un obbligo specificamente determinato e quindi esigibile, tanto più che l'ente pubblico aveva stipulato la convenzione prevista dal D.M. 26 marzo 2001 e che il condannato non aveva addotto alcuna causa di giustificazione a sostegno della sua inattività) (Sez. 1, Sentenza n. 6314 del 10/12/2009). Quanto alla pronuncia richiamata dal ricorrente, come già condivisibilmente osservato nella ordinanza del GE, la stessa si riferisce a situazione del tutto differente, poiché il lavoro di PU in quel caso era stato inflitto quale pena sostitutiva e, dunque, il suo svolgimento faceva parte dell'esecuzione della pena, che è demandata all'impulso del Pubblico Ministero. Caso del tutto differente quello in esame, ove lo svolgimento del LPU è condizione cui è subordinata la concessione del beneficio sospensivo, dunque travalica l'ambito della esecuzione della pena e, correlativamente, della competenza del Pubblico Ministero. Inoltre, proprio perché dallo svolgimento del lavoro di PU sarebbero derivati degli effetti positivi in capo al Buonocore, egli era tenuto ad attivarsi al fine di ottenerli, sempre che la prestazione fosse esigibile, e che gli fosse stato messo nelle condizioni di adempiervi. L'indicazione dell'ente presso cui svolgere l'attività, la durata dello stesso, la scansione oraria giornaliera e settimanale del lavoro medesimo, erano condizioni che certamente consentivano al Buonocore di attivarsi al fine di ottenere il beneficio. Da ultimo, del tutto insufficienti sono le ragioni addotte dal Buonocore per giustificare il proprio inadempimento: l'assenza al momento della lettura del dispositivo, infatti, non può avere alcun rilievo, poiché l'imputato assente è rappresentato dal proprio difensore, che era presente. La richiesta verifica è stata - dunque - puntualmente condotta dal giudice dell'esecuzione e ha portato a concludere che, in ragione degli elementi individuati nella sentenza concessiva del beneficio, la prestazione fosse esigibile, a fronte di una condotta assolutamente non collaborativa del condannato che ha dedotto ragioni infondate per giustificare l'inadempimento. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente ex art. 6161 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali