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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 ottobre 1960

Cassazione n. 09396/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27 maggio 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, sentiti per la difesa del ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e l' avvocata [OSCURATO:PERSONA] ch hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario, con cui veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando due motivi, sviluppati in diversi punti, e di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deduce violazione degli artt. 311 e 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 1, cod. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il ruolo di partecipe dell'indagato alla 'ndrangheta non solo in base alle captazioni de relato tra terzi, rimaste prive di riscontri, ma anche in assenza di un effettivo operato criminale così da non potersi integrare la tipicità richiesta dall'art. 416-bis, comma 3, cod. pen.

Si deduce, in particolare, come il possesso di quella che viene definita dote (di 'ndrangheta) non equivalga ad una indefinita partecipazione all'associazione per la quale necessita la messa a disposizione, in modo serio e continuativo, con comportamenti concreti.

2.2. Con il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, deduce violazione degli artt. 311 e 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato si era limitato a menzionare la natura di cosiddetta mafia storica del sodalizio di interesse sostenendo che solo la dissociazione potesse assumere valore centrale ritenendo erroneamente irrilevante il tempo silente tra l'epoca delle captazioni (2017/2018) e l'applicazione della misura cautelare (10 maggio 2022), in contrasto con uno specifico orientamento della Corte di legittimità.

Si censura, inoltre, la circostanza che dopo il 27 giugno 2018, data della fine delle intercettazioni, non fossero emersi elementi dimostrativi della permanenza della scelta associativa di [OSCURATO:PERSONA] e suoi stabili rapporti illeciti, tanto da rendere la motivazione del provvedimento impugnato solo apparente.

2.3. Nei motivi aggiunti, inviati con memoria del 25 novembre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando diverse pronunce della Corte di legittimità soprattutto con riferimento all'insufficienza del mero status di affiliato e al possesso della dote di 'ndrangheta; alla necessità di una concreta e riconoscibile condotta che dimostri la perdurante adesione associativa; all' inidoneità della compiacente vicinanza rispetto a singoli esponenti, peraltro derivante da contenuti captativi tra terzi.

Con riguardo all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, dopo avere richiamato i diversi orientamenti giurisprudenziali circa il rapporto tra tempo silente e mafia storica, si chiede di aderire a quello secondo cui il tempo silente impone comunque l'accertamento in concreto della permanenza dell' adesione all'associazione e, ove non accolto, di rimettere la questione alle Sezioni unite. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei gravi indizi, è generico. 2.1.

L'ordinanza impugnata, in via preliminare, richiama i numerosi provvedimenti giudiziari assunti negli anni (a partire dalla sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2001, irrevocabile il 7 febbraio 2003) che avevano accertato come la cosca di 'ndrangheta, facente capo alla famiglia Alvaro, già dagli anni '60 avesse vinto una cruenta guerra di mafia ottenendo il pieno controllo del territorio di Sinopoli, Cosoleto e comuni limitrofi in cui gestiva sequestri di persona, traffico internazionale di stupefacenti e di armi, estorsioni e infiltrazioni nei più importanti appalti commissionati dagli enti pubblici.

Da ultimo il provvedimento impugnato ha dato conto della sentenza di condanna, emessa il 14 luglio 2021 dal Tribunale di Palmi, che aveva accertato l'esistenza di una locale di 'ndrangheta capeggiata dalla famiglia Alvaro, tuttora attiva e operante nel territorio di Sinopoli.

In questo ambito si colloca la posizione dell'odierno ricorrente che viene menzionato nell'ambito delle intercettazioni svolte in relazione alla gestione delle locali di 'ndrangheta a Cosoleto e a Roma, quali articolazioni della medesima cosca madre degli Alvaro.

L'assunto accusatorio, fatto proprio sia dal Giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale del riesame, si fonda essenzialmente su una serie di conversazioni, captate tra settembre 2017 e giugno 2018, il cui protagonista principale è [OSCURATO:PERSONA] (della famiglia mafiosa dei Carzo e capo-locale di Roma), che proprio dalla Capitale si informa, tramite i figli Vincenzo e Domenico, circa la gestione della locale di Cosoleto da parte di [OSCURATO:PERSONA], classe 1957.

Il provvedimento impugnato ha desunto, in modo logico e coerente, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], detto Melo 'u Jack, alla compagine mafiosa dalle intercettazioni riportate alle pagine da 24 a 34 dell'ordinanza impugnata.

Da queste era emerso che il ricorrente, uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], classe 1957, aveva formalmente aderito alla 'ndrangheta attraverso il rituale di adesione, avvenuto presso il santuario della Madonna di Polsi , ricevendo la dote dello sgarro (conversazione del 6 settembre 2017) e [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato che anche il figlio di [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto detta dote, per volontà di Alvaro, senza comunicarlo ai vertici storici della locale di Cosoleto cioè [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tanto da rendere la stessa cerimonia irregolare (conversazione del 6 dicembre 2017).

Proprio in forza dell'affiliazione alla ‘ndrangheta, secondo la lineare e coerente lettura delle conversazioni captate operata dal provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] si era inserito in modo sostanziale nell'ambito associativo, peraltro con un ruolo decisionale (conversazione del 6 maggio 2018 in cui [OSCURATO:PERSONA] dice "là è il Jack che fa e disfa"), a tal punto da avere portato [OSCURATO:PERSONA] a violare gli accordi assunti a Roma con [OSCURATO:PERSONA], e da potere destabilizzare persino gli equilibri interni alla cosca, come emerso anche rispetto alle voci sulla pedofilia di [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per l'appartenenza alla 'ndrangheta degli Alvaro di Cosoleto con il grado di picciotto conferitogli da [OSCURATO:PERSONA]).

Tutto questo aveva determinato [OSCURATO:PERSONA] a decidere di spogliare [OSCURATO:PERSONA] della dote e di intimidirlo, insieme ai suoi figli, mostrandogli i kalashnikov ("E vedi che cominciano a entrare in imbarazzo pure Jack" conversazione del 28 giugno 2018).

2.2. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito non hanno affatto fondato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una delle cd mafie storiche in base al solo possesso della "dote di 'ndrangheta", per tale intendendosi lo status di affiliato ad una consorteria 'ndranghetista, ma questo ha costituito solo il punto di partenza (Sez. 6, n. 16543 del 19/01/2021, Barbaro, Rv. 281054) rispetto al quale, grazie alle numerose conversazioni intercettate, pur avvenute tra terzi, ma dipanatosi nell'arco di due anni e con il coinvolgimento di più persone, era risultato il suo concreto ed attuale supporto, che lo aveva persino portato ad essere inviso ad [OSCURATO:PERSONA], tanto da meritare un attentato.

Il ricorso, a fronte di questi solidi argomenti, si limita a riproporre i medesimi motivi avanzati al Tribunale del riesame, contestando genericamente la pronuncia impugnata.

3. Il motivo relativo all'assenza delle esigenze cautelari è infondato.

La sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari sono state ricavate, dal Tribunale del riesame, dai gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente alla cosca, ancora attuale, degli Alvaro e poiché la provvisoria incolpazione fa riferimento a "condotta ancora perdurante" il tempo trascorso tra le intercettazioni indizianti e l'adozione della misura cautelare non varrebbe, da solo, a far ritenere non più attuale il pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] appartiene ad una mafia storica (Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, v. 272880) per la quale, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, stante la presunzione relativa di sussistenza di queste, ex artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis cod. proc. pen., il decorso del tempo non assume rilevanza in sé (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv.276905), ma può e deve essere valutato, pur in via residuale, solo a seguito di riscontrati elementi di cesura con il contesto associativo criminale di riferimento (Sez. 6, n. 21055 del 24/06/2020, Versaci, non mass.), non sussistenti nella specie.

4. Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27 maggio 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, sentiti per la difesa del ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e l' avvocata [OSCURATO:PERSONA] ch hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario, con cui veniva applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando due motivi, sviluppati in diversi punti, e di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deduce violazione degli artt. 311 e 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 1, cod. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il ruolo di partecipe dell'indagato alla 'ndrangheta non solo in base alle captazioni de relato tra terzi, rimaste prive di riscontri, ma anche in assenza di un effettivo operato criminale così da non potersi integrare la tipicità richiesta dall'art. 416-bis, comma 3, cod. pen. Si deduce, in particolare, come il possesso di quella che viene definita dote (di 'ndrangheta) non equivalga ad una indefinita partecipazione all'associazione per la quale necessita la messa a disposizione, in modo serio e continuativo, con comportamenti concreti. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, deduce violazione degli artt. 311 e 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato si era limitato a menzionare la natura di cosiddetta mafia storica del sodalizio di interesse sostenendo che solo la dissociazione potesse assumere valore centrale ritenendo erroneamente irrilevante il tempo silente tra l'epoca delle captazioni (2017/2018) e l'applicazione della misura cautelare (10 maggio 2022), in contrasto con uno specifico orientamento della Corte di legittimità. Si censura, inoltre, la circostanza che dopo il 27 giugno 2018, data della fine delle intercettazioni, non fossero emersi elementi dimostrativi della permanenza della scelta associativa di [OSCURATO:PERSONA] e suoi stabili rapporti illeciti, tanto da rendere la motivazione del provvedimento impugnato solo apparente. 2.3. Nei motivi aggiunti, inviati con memoria del 25 novembre 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando diverse pronunce della Corte di legittimità soprattutto con riferimento all'insufficienza del mero status di affiliato e al possesso della dote di 'ndrangheta; alla necessità di una concreta e riconoscibile condotta che dimostri la perdurante adesione associativa; all' inidoneità della compiacente vicinanza rispetto a singoli esponenti, peraltro derivante da contenuti captativi tra terzi. Con riguardo all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, dopo avere richiamato i diversi orientamenti giurisprudenziali circa il rapporto tra tempo silente e mafia storica, si chiede di aderire a quello secondo cui il tempo silente impone comunque l'accertamento in concreto della permanenza dell' adesione all'associazione e, ove non accolto, di rimettere la questione alle Sezioni unite. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei gravi indizi, è generico. 2.1. L'ordinanza impugnata, in via preliminare, richiama i numerosi provvedimenti giudiziari assunti negli anni (a partire dalla sentenza di condanna della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2001, irrevocabile il 7 febbraio 2003) che avevano accertato come la cosca di 'ndrangheta, facente capo alla famiglia Alvaro, già dagli anni '60 avesse vinto una cruenta guerra di mafia ottenendo il pieno controllo del territorio di Sinopoli, Cosoleto e comuni limitrofi in cui gestiva sequestri di persona, traffico internazionale di stupefacenti e di armi, estorsioni e infiltrazioni nei più importanti appalti commissionati dagli enti pubblici. Da ultimo il provvedimento impugnato ha dato conto della sentenza di condanna, emessa il 14 luglio 2021 dal Tribunale di Palmi, che aveva accertato l'esistenza di una locale di 'ndrangheta capeggiata dalla famiglia Alvaro, tuttora attiva e operante nel territorio di Sinopoli. In questo ambito si colloca la posizione dell'odierno ricorrente che viene menzionato nell'ambito delle intercettazioni svolte in relazione alla gestione delle locali di 'ndrangheta a Cosoleto e a Roma, quali articolazioni della medesima cosca madre degli Alvaro. L'assunto accusatorio, fatto proprio sia dal Giudice per le indagini preliminari che dal Tribunale del riesame, si fonda essenzialmente su una serie di conversazioni, captate tra settembre 2017 e giugno 2018, il cui protagonista principale è [OSCURATO:PERSONA] (della famiglia mafiosa dei Carzo e capo-locale di Roma), che proprio dalla Capitale si informa, tramite i figli Vincenzo e Domenico, circa la gestione della locale di Cosoleto da parte di [OSCURATO:PERSONA], classe 1957. Il provvedimento impugnato ha desunto, in modo logico e coerente, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], detto Melo 'u Jack, alla compagine mafiosa dalle intercettazioni riportate alle pagine da 24 a 34 dell'ordinanza impugnata. Da queste era emerso che il ricorrente, uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], classe 1957, aveva formalmente aderito alla 'ndrangheta attraverso il rituale di adesione, avvenuto presso il santuario della Madonna di Polsi , ricevendo la dote dello sgarro (conversazione del 6 settembre 2017) e [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato che anche il figlio di [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto detta dote, per volontà di Alvaro, senza comunicarlo ai vertici storici della locale di Cosoleto cioè [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tanto da rendere la stessa cerimonia irregolare (conversazione del 6 dicembre 2017). Proprio in forza dell'affiliazione alla ‘ndrangheta, secondo la lineare e coerente lettura delle conversazioni captate operata dal provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] si era inserito in modo sostanziale nell'ambito associativo, peraltro con un ruolo decisionale (conversazione del 6 maggio 2018 in cui [OSCURATO:PERSONA] dice "là è il Jack che fa e disfa"), a tal punto da avere portato [OSCURATO:PERSONA] a violare gli accordi assunti a Roma con [OSCURATO:PERSONA], e da potere destabilizzare persino gli equilibri interni alla cosca, come emerso anche rispetto alle voci sulla pedofilia di [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per l'appartenenza alla 'ndrangheta degli Alvaro di Cosoleto con il grado di picciotto conferitogli da [OSCURATO:PERSONA]). Tutto questo aveva determinato [OSCURATO:PERSONA] a decidere di spogliare [OSCURATO:PERSONA] della dote e di intimidirlo, insieme ai suoi figli, mostrandogli i kalashnikov ("E vedi che cominciano a entrare in imbarazzo pure Jack" conversazione del 28 giugno 2018). 2.2. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di merito non hanno affatto fondato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad una delle cd mafie storiche in base al solo possesso della "dote di 'ndrangheta", per tale intendendosi lo status di affiliato ad una consorteria 'ndranghetista, ma questo ha costituito solo il punto di partenza (Sez. 6, n. 16543 del 19/01/2021, Barbaro, Rv. 281054) rispetto al quale, grazie alle numerose conversazioni intercettate, pur avvenute tra terzi, ma dipanatosi nell'arco di due anni e con il coinvolgimento di più persone, era risultato il suo concreto ed attuale supporto, che lo aveva persino portato ad essere inviso ad [OSCURATO:PERSONA], tanto da meritare un attentato. Il ricorso, a fronte di questi solidi argomenti, si limita a riproporre i medesimi motivi avanzati al Tribunale del riesame, contestando genericamente la pronuncia impugnata. 3. Il motivo relativo all'assenza delle esigenze cautelari è infondato. La sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari sono state ricavate, dal Tribunale del riesame, dai gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del ricorrente alla cosca, ancora attuale, degli Alvaro e poiché la provvisoria incolpazione fa riferimento a "condotta ancora perdurante" il tempo trascorso tra le intercettazioni indizianti e l'adozione della misura cautelare non varrebbe, da solo, a far ritenere non più attuale il pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] appartiene ad una mafia storica (Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, v. 272880) per la quale, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, stante la presunzione relativa di sussistenza di queste, ex artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis cod. proc. pen., il decorso del tempo non assume rilevanza in sé (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv.276905), ma può e deve essere valutato, pur in via residuale, solo a seguito di riscontrati elementi di cesura con il contesto associativo criminale di riferimento (Sez. 6, n. 21055 del 24/06/2020, Versaci, non mass.), non sussistenti nella specie. 4. Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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