CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20831/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NAPOLI il 21/02/1977 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1.v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis, cod. pen.. Egli deduce: 1) vizi di motivazione in punto di colpevolezza, per mancanza del requisito del fatto commesso in presenza di più persone; 2) in punto di diniego delle attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di mancata applicazione di pene sostitutive. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che generico, perché si limita a contestare la diversa e motivata affermazione contenuta in sentenza. 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato: nello specifico, pertinente e sufficiente è il riferimento compiuto in sentenza alla gravità della condotta ed ai plurimi e gravi precedenti dell'imputato. 2.3. Il terzo è manifestamente infondato: la sentenza, diversamente da quanto si deduce in ricorso, non si è limitata a valorizzare i precedenti dell'imputato, ma ha ragionevolmente concluso che questi ultimi, unitamente alla gravità della condotta (consumata all'interno di un carcere, verso gli agenti di polizia penitenziaria e danneggiando la cella), ne connotano negativamente la personalità, risultando perciò inidonee le pene sostitutive a prevenire il pericolo di recidiva. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico P.Q.M