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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33739/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12964/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale r appresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – Oggetto: imposta giochi e scommesse anno 2015 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 8060/15/2022 depositata in data 23/12/2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l'attività di scommesse privo di concessione, ha proposto, in data 15/03/2021, ricorso avverso l’avviso di accertamento M12150008387U, notificato il 20/01/2021, dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli di Napoli, con il quale gli è stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per il periodo dal 1/1/2015 al 23/10/2015 (data di accesso della PG presso la CTD), quale soggetto obbligato in solido con [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale “Libreria dei Borbone di [OSCURATO:PERSONA]”, impresa che, per conto della società Maltese, svolgeva l'attività̀ di ‘[OSCURATO:PERSONA]’ o ‘CTD’; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; - l’appello della società contribuente era parimenti oggetto di rigetto da parte del giudice dell’impugnazione; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a cinque motivi; - resiste l’Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con controricorso; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio; Considerato che: Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - il primo motivo invoca la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione della L. n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c.; secondo parte ricorrente sul punto il Giudice di appello ha del tutto omesso qualsivoglia pronuncia, limitandosi a richiamare giurisprudenza inconferente, in quanto il bookmaker svolge attività lecita; - tale motivo può trattarsi congiuntamente con il terzo motivo incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss.

TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.

Lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della L. n. 220 del 2010 nonché con riferimento all’art 1, comma 644 L. n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.; si propone in tale censura anche la sollevazione – d’ufficio –del rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del già menzionato regolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE; - tali motivi sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c.; - occorre considerare la sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, riguardante proprio la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla CTP Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli; - la Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che «l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse»; - nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l’articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la libera prestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C - 344/13 e C - 367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nel settore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace che Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C - 375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinare se sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C - 264/18, EU:C:2019:472, punto 28); - con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della L. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione); - alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, considerati anche i precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimo contenuto (tra moltissime, si vedano cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144- 9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761) le censure ridette sono inammissibili ex art. 360bis c.p.c. e non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia, come sollecitato nel ricorso per cassazione (cfr. Cass.16 giugno 2017, n. 15041; Cass. Sez.

U., 10 settembre 2013, n. 20701); - il secondo motivo denuncia ancora la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 644 lett. g), L. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 926 L. 208/2015 nonché dell’art. 24, comma 10, d.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenza impugnata merita censura anche sotto il profilo relativo alla quantificazione dell’[OSCURATO:PERSONA], avvenuta in violazione dell’art. 1, comma 644 della L. n. 190/2014, nonché dell’art. 24, comma 10, d.L. 98/2011, conv. dalla L. n. 111/2011.

Secondo la contribuente, sul punto il Giudice di appello non si è espresso, richiamando gli esiti di precedenti pronunce relative ad annualità d’imposta del 2012.

La statuizione di secondo grado, dunque – ancora nella prospettazione della ricorrente - non tiene conto e omette di pronunciarsi sulla violazione della successione di leggi nel tempo e, pertanto della modifica di cui alla L. 208/2015, che ha posticipato di un anno l’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), L.190/2014; - il motivo è inammissibile per difetto di specificità e localizzazione, non avendo parte ricorrente chiarito in quale locus processuale la doglianza di omessa pronuncia è stata sollevata; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - occorre rammentare che nel caso in cui si deduca la violazione, per omessa pronuncia, dell’art.112 c.p.c. l'onere di specificità e localizzazione del motivo di cassazione presuppone che il ricorrente illustri l’avvenuta tempestiva e rituale introduzione in giudizio della domanda ovvero eccezione pretermessa; - come è stato più volte affermato da questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso (meglio, si specificità e localizzazione), il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 14/10/2021; n. 21926 del 2015; n. 15367 del 2014); - nel caso in esame, non risulta che la censura qui formulata – nei medesimi termini, non sotto il profilo della legittimità Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] costituzionale o eurounitaria della L. n. 190 del 2014 –sia stata proposta nei gradi di merito; pertanto, in mancanza della comprovata deduzione della censura fin dal ricorso introduttivo, nessuna omessa pronuncia può essere addebitata al giudice di appello, stante il sistema di preclusioni previsto nel processo tributario ex art. 57 del d.

Lgs. n. 546 del 1992; - il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472 del 1997 e 10, comma 4, L. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c.; secondo la società ricorrente, poi, la sentenza impugnata merita di essere cassata per violazione di legge anche con riguardo alla eccezione sollevata dalla difesa, inerente alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, d.

Lgs. n. 546 del 1992, 5 comma 1 e 6 comma 2, L. 472 del 1997: con riferimento alla non debenza delle sanzioni, secondo la contribuente, la Commissione ha escluso la sussistenza di condizioni per il riconoscimento dell’esimente, richiamando giurisprudenza formatasi con riguardo alle annualità d’imposta precedenti, mentre sarebbe indubitabile che, nel caso di specie, sussistano «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria», - il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.; - invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte «l'incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d.

Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti.

Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (Cass.17 maggio 2017, n. 12301; Cass. 13 giugno 2018, n. 15452; Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082); - proprio con riferimento al caso di specie, questa Corte, in applicazione dei principi suesposti, ha affermato che «In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.

Lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.

Lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. 12 aprile 2021, n. 9531); - più in particolare, questa Corte, con motivazione che si condivide, ha affermato che «la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è anche chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione.

La stessa sentenza ha tuttavia anche evidenziato che “il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.

Lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)” (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che “con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata” e che la stessa Agenzia autonoma dei Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.).

In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3, d.

Lgs. n. 504/1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.

La fattispecie, dunque, deve essere collocata nell'ambito della previsione di cui all'art. 6, comma 2, del d.

Lgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione.

Infine, non si ravvisa la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa, risolvendosi le deduzioni in una mera critica della sentenza resa nella causa C- 788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembra postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] la stessa Corte, “pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale” (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67); - anche con riferimento alle società estere sussiste, dunque, per quanto riguarda le sanzioni, l’esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.

Lgs. n. 472 del 1997, limitatamente agli anni antecedenti al 2011 –e non alla fattispecie in esame, che si è verificata nel 2015 - sussistendo, come già detto, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010; - alla luce delle decisioni che precedono, l’ultimo motivo – incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d.

Lgs. n. 546 del 1992 e 91, 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c. – riguardante la condanna alle spese, diviene inammissibile per difetto di interesse; - in conclusione, il ricorso va rigettato ; - le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez.

Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez.

Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.

Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 2.900 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.450,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.800,00, a favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.900,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.450,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12964/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale r appresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – Oggetto: imposta giochi e scommesse anno 2015 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 8060/15/2022 depositata in data 23/12/2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l'attività di scommesse privo di concessione, ha proposto, in data 15/03/2021, ricorso avverso l’avviso di accertamento M12150008387U, notificato il 20/01/2021, dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli di Napoli, con il quale gli è stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per il periodo dal 1/1/2015 al 23/10/2015 (data di accesso della PG presso la CTD), quale soggetto obbligato in solido con [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale “Libreria dei Borbone di [OSCURATO:PERSONA]”, impresa che, per conto della società Maltese, svolgeva l'attività̀ di ‘[OSCURATO:PERSONA]’ o ‘CTD’; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; - l’appello della società contribuente era parimenti oggetto di rigetto da parte del giudice dell’impugnazione; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a cinque motivi; - resiste l’Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con controricorso; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio; Considerato che: Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - il primo motivo invoca la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione della L. n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c.; secondo parte ricorrente sul punto il Giudice di appello ha del tutto omesso qualsivoglia pronuncia, limitandosi a richiamare giurisprudenza inconferente, in quanto il bookmaker svolge attività lecita; - tale motivo può trattarsi congiuntamente con il terzo motivo incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d. Lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della L. n. 220 del 2010 nonché con riferimento all’art 1, comma 644 L. n. 190 del 2014, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.; si propone in tale censura anche la sollevazione – d’ufficio –del rinvio di interpretazione pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del già menzionato regolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE; - tali motivi sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c.; - occorre considerare la sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 2020, causa C-788/18, riguardante proprio la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla CTP Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] di Parma, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli; - la Corte di Giustizia ha stabilito con la suindicata decisione che «l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse»; - nel rispondere al primo e al secondo quesito («se l’articolo 56 TFUE osti ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro»), i giudici unionali hanno premesso che la libera prestazione dei servizi, di cui all’articolo 56 TFUE, esigeva non soltanto l’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione quando era idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C - 344/13 e C - 367/13, EU:C:2014:2311, punto 26); la Corte aveva approvato nel settore dei giochi d’azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest’ultimo potesse costituire un meccanismo efficace che Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] consentisse di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C - 375/17, EU:C:2018:1026, punto 66); per determinare se sussisteva una discriminazione, occorreva verificare che situazioni analoghe non fossero trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non fossero trattate in maniera uguale, a meno che una differenziazione non fosse oggettivamente giustificata (sentenza del 6 giugno 2019, P.M. e a., C - 264/18, EU:C:2019:472, punto 28); - con specifico riferimento alla vicenda in esame, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; ha affermato che, secondo costante giurisprudenza unionale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi e che, di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità; ha ritenuto che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 della L. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», in quanto la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale; ha stabilito, in relazione al bookmaker, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro e ha specificato, in concreto, che «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, ha concluso che «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale»; in ultimo, quanto al centro trasmissione dati, ha Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] ribadito che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220/10, ma ciò non toglie che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali sia diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro; la diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero; nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Cass., 7 marzo 2023, n. 6761, in motivazione); - alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, considerati anche i precedenti di questa Corte in relazione a controversie aventi il medesimo contenuto (tra moltissime, si vedano cfr. Cass., 31 marzo 2021, nn. 8907-8911; Cass., 1° aprile 2021, nn. 9079-9081; Cass., 2 aprile 2021, nn. 9144- 9153; Cass., 2 aprile 2021, n. 9160; Cass., 2 aprile 2021, n. 9176; Cass., 2 aprile 2021, n. 9184, Cass., 12 aprile 2021, nn. 9528 e 9537 e, più di recente, Cass., 26 maggio 2022, n. 17082; Cass., 8 febbraio 2023, n. 1184; Cass., 7 marzo 2023, n. 6761) le censure ridette sono inammissibili ex art. 360bis c.p.c. e non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia, come sollecitato nel ricorso per cassazione (cfr. Cass.16 giugno 2017, n. 15041; Cass. Sez. U., 10 settembre 2013, n. 20701); - il secondo motivo denuncia ancora la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 644 lett. g), L. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 926 L. 208/2015 nonché dell’art. 24, comma 10, d.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenza impugnata merita censura anche sotto il profilo relativo alla quantificazione dell’[OSCURATO:PERSONA], avvenuta in violazione dell’art. 1, comma 644 della L. n. 190/2014, nonché dell’art. 24, comma 10, d.L. 98/2011, conv. dalla L. n. 111/2011. Secondo la contribuente, sul punto il Giudice di appello non si è espresso, richiamando gli esiti di precedenti pronunce relative ad annualità d’imposta del 2012. La statuizione di secondo grado, dunque – ancora nella prospettazione della ricorrente - non tiene conto e omette di pronunciarsi sulla violazione della successione di leggi nel tempo e, pertanto della modifica di cui alla L. 208/2015, che ha posticipato di un anno l’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), L.190/2014; - il motivo è inammissibile per difetto di specificità e localizzazione, non avendo parte ricorrente chiarito in quale locus processuale la doglianza di omessa pronuncia è stata sollevata; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - occorre rammentare che nel caso in cui si deduca la violazione, per omessa pronuncia, dell’art.112 c.p.c. l'onere di specificità e localizzazione del motivo di cassazione presuppone che il ricorrente illustri l’avvenuta tempestiva e rituale introduzione in giudizio della domanda ovvero eccezione pretermessa; - come è stato più volte affermato da questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso (meglio, si specificità e localizzazione), il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 14/10/2021; n. 21926 del 2015; n. 15367 del 2014); - nel caso in esame, non risulta che la censura qui formulata – nei medesimi termini, non sotto il profilo della legittimità Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] costituzionale o eurounitaria della L. n. 190 del 2014 –sia stata proposta nei gradi di merito; pertanto, in mancanza della comprovata deduzione della censura fin dal ricorso introduttivo, nessuna omessa pronuncia può essere addebitata al giudice di appello, stante il sistema di preclusioni previsto nel processo tributario ex art. 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992; - il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472 del 1997 e 10, comma 4, L. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c.; secondo la società ricorrente, poi, la sentenza impugnata merita di essere cassata per violazione di legge anche con riguardo alla eccezione sollevata dalla difesa, inerente alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, d. Lgs. n. 546 del 1992, 5 comma 1 e 6 comma 2, L. 472 del 1997: con riferimento alla non debenza delle sanzioni, secondo la contribuente, la Commissione ha escluso la sussistenza di condizioni per il riconoscimento dell’esimente, richiamando giurisprudenza formatasi con riguardo alle annualità d’imposta precedenti, mentre sarebbe indubitabile che, nel caso di specie, sussistano «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria», - il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.; - invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte «l'incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d. Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fatti indice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente» (Cass.17 maggio 2017, n. 12301; Cass. 13 giugno 2018, n. 15452; Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082); - proprio con riferimento al caso di specie, questa Corte, in applicazione dei principi suesposti, ha affermato che «In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d. Lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. 12 aprile 2021, n. 9531); - più in particolare, questa Corte, con motivazione che si condivide, ha affermato che «la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è anche chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione. La stessa sentenza ha tuttavia anche evidenziato che “il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d. Lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)” (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che “con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata” e che la stessa Agenzia autonoma dei Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.). In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3, d. Lgs. n. 504/1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva. La fattispecie, dunque, deve essere collocata nell'ambito della previsione di cui all'art. 6, comma 2, del d. Lgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione. Infine, non si ravvisa la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa, risolvendosi le deduzioni in una mera critica della sentenza resa nella causa C- 788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembra postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] la stessa Corte, “pur avendo constatato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l'attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d'azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d'azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale” (Corte giust., in causa C-375/17, cit., punto 67); - anche con riferimento alle società estere sussiste, dunque, per quanto riguarda le sanzioni, l’esimente di cui all'art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del 1997, limitatamente agli anni antecedenti al 2011 –e non alla fattispecie in esame, che si è verificata nel 2015 - sussistendo, come già detto, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010; - alla luce delle decisioni che precedono, l’ultimo motivo – incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. Lgs. n. 546 del 1992 e 91, 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3) c.p.c. – riguardante la condanna alle spese, diviene inammissibile per difetto di interesse; - in conclusione, il ricorso va rigettato ; - le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 2.900 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.450,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.800,00, a favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.900,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.450,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa del
Sentenza Cassazione n. 33739/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris