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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20768/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1212/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. rilevando pen/. da un lato /che l'efficacia attenuante della parziale incapacità di intendere e di volere era già stata valutata ai fini del trattamento sanzionatcrio per il tramite della previsione di cui all'art. 89 cod. pen. e dall'altro la presenza di elementi / f i ostativi alla concessione del beneficio (negativa personalità lumeggiata dai precedenti penali e rinvenimento dell'imputato nel luogo ove era solito spacciare sostanza stupefacente).

P. Q. H. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1212/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto, relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. rilevando pen/. da un lato /che l'efficacia attenuante della parziale incapacità di intendere e di volere era già stata valutata ai fini del trattamento sanzionatcrio per il tramite della previsione di cui all'art. 89 cod. pen. e dall'altro la presenza di elementi / f i ostativi alla concessione del beneficio (negativa personalità lumeggiata dai precedenti penali e rinvenimento dell'imputato nel luogo ove era solito spacciare sostanza stupefacente). P. Q. H. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 20768/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris