CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19142/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AYMEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 15 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Macerata il 4 dicembre 2023, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato in mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 22 gennaio 2019. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], da cui è emersa la detenzione illecita da parte dell'imputato di due involucri contenenti 0,50 grammi di eroina, la cui destinazione allo spaccio è stata adeguatamente argomentata (cfr. pagine 6, 7, 8 e 9 della sentenza impugnata). Evidenziato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 10), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la non occasionalità della condotta illecita. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.Mr DEFoU, I PA,[OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente 27 MAC ero unica ("1,ntoneh I