CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 38618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente l'omessa trattazione orale, è manifestamente infondato, in quanto l'opzione per tale forma di trattazione non è stata esercitata nel termine di legge, né rileva la sopravvenuta sostituzione del difensore (il quale non ha avanzato tale richiesta neppure tardivamente, vedi p.3 sentenza); rilevato che il secondo e terzo motivo sono generici, riproponendo le medesime questione (su elemento soggettivo e percezione dell'offesa) sulle quali la Corte di appello ha reso una motivazione immune da censure, né può in questa sede darsi ingresso ad una rivalutazione di mero fatto; ritenuto che il motivo concernete il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato - sia pur sinteticamente - in ordine alle ragioni che hanno condotto a discostarsi dal minimo edittale; ritenuto che, per quanto concerne la doglianza relativa all'omessa pronuncia sull'aumento a titolo di continuazione, deve rilevarsi che l'appello sul punto era inammissibile, in quanto si censurava genericamente l'eccessività dell'aumento, sicchè correttamente la Corte di appello si è limitata a rivalutare nel complesso il trattamento sanzionatorio, ritenendolo adeguato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensor