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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07845/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa il 14 giugno 2023 dal Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto per la cessione a terzi 21,35 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish; fatto commesso in Roma, in data 09/03/2023.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo i giudici di merito adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta (v. pagina 5 della sentenza impugnata), sottolineando come, all'interno della cassetta di sicurezza dove era stata rinvenuta la droga, fossero presenti anche un bilancino sporco di sostanza polverosa biancastra, soldi contanti in banconote di piccolo taglio, un rotolo di cellophane, un'accetta con lama lunga 15 centimetri, nonché un manoscritto riportante cifre e nomi, che, in ragione del luogo di rinvenimento, rappresentava, secondo un non illogico ragionare dei giudici di merito, un rendiconto dell'attività di spaccio, senza infatti che emergesse alcun riferimento a possibili scommesse o puntate presso la sala biliardi, di cui l'imputato era il responsabile.

Considerato che la decisione si pone in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la prova della finalità di spaccio, che spetta all'accusa, può essere ricavata, come per qualsiasi altro elemento di prova, da qualsiasi dato, anche indiziario, che, munito dei requisiti della univocità e della certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un rigoroso procedimento logico fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842; Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207885), dovendosi ricordare che gli indici - declinati dalla legge (art. 73, comma 1-bis, lettera a), ultimo periodo) o delineati dalla giurisprudenza che, a titolo esemplificativo, devono essere valutati per la prova della finalità di spaccio - possono essere individuati «nell'eventuale stato di tossicodipendenza dell'imputato e nel suo grado; nel contesto ambientale in cui l'imputato vive; negli eventuali rapporti dell'imputato con soggetti implicati nel traffico; nella capacità patrimoniale dell'imputato in rapporto allo stupefacente detenuto ed ai prezzi del mercato; nella qualità e quantità dello stupefacente detenuto in rapporto alle esigenze personali dell'imputato, nonché in rapporto al processo di naturale scadimento degli effetti droganti e alle difficoltà di conservazione per un tempo particolarmente lungo; nella varietà di sostanze stupefacenti detenute; nelle modalità di custodia e frazionamento della sostanza; nel ritrovamento di sostanze e mezzi idonei al taglio; nel luogo e nelle modalità in cui è avvenuto l'accertamento del fatto; nel possesso dello strumentario tipico dello spacciatore» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, cit.).

Non è richiesta l'integrazione di tutti i predetti indici per ritenere l'esistenza del fine di spaccio, mentre la valutazione del giudice di merito sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se - come nel caso in esame - sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957).

Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, non si sottrae alla manifesta infondatezza, in quanto anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 6), ed essendo la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, avendo, al riguardo, la Corte territoriale affermato la mancata emersione di elementi positivi apprezzabili, non rilevando la giovane età e l'incensuratezza, che era invece smentita dal precedente risultante dal casellario giudiziale, ed evidenziando, per contro, elementi negativi in ordine alla gravità del fatto (purezza della sostanza, numero di dosi ricavabili, presenza di minorenni nella sala da gioco, rinvenimento di armi) e alla capacità a delinquere (presenza di un precedente penale specifico).

Ritenuto che l'affermazione della Corte territoriale si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez.

VI, n.• 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419), tanto più nel caso di specie, laddove la Corte di merito ha sottolineato non solo la mancata emersione di elementi positivi valorizzabili, ma la presenza di elementi ostativi alla concessione di un'attenuazione di pena.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa il 14 giugno 2023 dal Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto per la cessione a terzi 21,35 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish; fatto commesso in Roma, in data 09/03/2023. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo i giudici di merito adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta (v. pagina 5 della sentenza impugnata), sottolineando come, all'interno della cassetta di sicurezza dove era stata rinvenuta la droga, fossero presenti anche un bilancino sporco di sostanza polverosa biancastra, soldi contanti in banconote di piccolo taglio, un rotolo di cellophane, un'accetta con lama lunga 15 centimetri, nonché un manoscritto riportante cifre e nomi, che, in ragione del luogo di rinvenimento, rappresentava, secondo un non illogico ragionare dei giudici di merito, un rendiconto dell'attività di spaccio, senza infatti che emergesse alcun riferimento a possibili scommesse o puntate presso la sala biliardi, di cui l'imputato era il responsabile. Considerato che la decisione si pone in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la prova della finalità di spaccio, che spetta all'accusa, può essere ricavata, come per qualsiasi altro elemento di prova, da qualsiasi dato, anche indiziario, che, munito dei requisiti della univocità e della certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un rigoroso procedimento logico fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842; Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207885), dovendosi ricordare che gli indici - declinati dalla legge (art. 73, comma 1-bis, lettera a), ultimo periodo) o delineati dalla giurisprudenza che, a titolo esemplificativo, devono essere valutati per la prova della finalità di spaccio - possono essere individuati «nell'eventuale stato di tossicodipendenza dell'imputato e nel suo grado; nel contesto ambientale in cui l'imputato vive; negli eventuali rapporti dell'imputato con soggetti implicati nel traffico; nella capacità patrimoniale dell'imputato in rapporto allo stupefacente detenuto ed ai prezzi del mercato; nella qualità e quantità dello stupefacente detenuto in rapporto alle esigenze personali dell'imputato, nonché in rapporto al processo di naturale scadimento degli effetti droganti e alle difficoltà di conservazione per un tempo particolarmente lungo; nella varietà di sostanze stupefacenti detenute; nelle modalità di custodia e frazionamento della sostanza; nel ritrovamento di sostanze e mezzi idonei al taglio; nel luogo e nelle modalità in cui è avvenuto l'accertamento del fatto; nel possesso dello strumentario tipico dello spacciatore» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, cit.). Non è richiesta l'integrazione di tutti i predetti indici per ritenere l'esistenza del fine di spaccio, mentre la valutazione del giudice di merito sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di stupefacenti si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se - come nel caso in esame - sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957). Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, non si sottrae alla manifesta infondatezza, in quanto anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 6), ed essendo la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, avendo, al riguardo, la Corte territoriale affermato la mancata emersione di elementi positivi apprezzabili, non rilevando la giovane età e l'incensuratezza, che era invece smentita dal precedente risultante dal casellario giudiziale, ed evidenziando, per contro, elementi negativi in ordine alla gravità del fatto (purezza della sostanza, numero di dosi ricavabili, presenza di minorenni nella sala da gioco, rinvenimento di armi) e alla capacità a delinquere (presenza di un precedente penale specifico). Ritenuto che l'affermazione della Corte territoriale si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n.• 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419), tanto più nel caso di specie, laddove la Corte di merito ha sottolineato non solo la mancata emersione di elementi positivi valorizzabili, ma la presenza di elementi ostativi alla concessione di un'attenuazione di pena. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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