CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SM67A31H703S);tunato (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); tutti rappresentati e difesi – in virtù diprocura speciale rilasciata su foglio separato, da considerarsi congiunto ma-Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026terialmente al presente atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. (all. subn. 1) – dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA]- RICORRENTIcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (C.F. eP.I. 04701800650), in persona del direttore generale e legale rappresen-tante pro tempore ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno depositata il 14 dicem-bre 2023 con n. cronol. 3304/2023 a definizione del proc. n. 761/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con ricorso notificato il 23 marzo 2024 il signor [OSCURATO:PERSONA] e gli altriricorrenti menzionati nell'intestazione impugnano l'ordinanza depositata il14 dicembre 2023, con cui la Corte d'appello di Salerno, all'esito del giudiziodi rinvio conseguente all'ordinanza 13 aprile 2023 n. 9871 della Corte dicassazione, ha accolto, ma non integralmente, la domanda da loro propostaex artt. 29, d.lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c. (dopo che il giudice ammi-nistrativo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione) nei confrontidell'Azienda sanitaria locale di Salerno (di seguito, ASL Salerno) e del Co-mune di Salerno (limitatamente alla quota di un mezzo della sola indennitàper occupazione illegittima dal maggio 2000) e, per l'effetto, ha determinatonella «somma totale» di euro 3.187.735,72, di cui euro 2.724.800,00 (euro320 al mq x 8.515 mq) per il valore venale del solo terreno, l'indennizzospettante ai proprietari del fondo, ai sensi dell'art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno2001, n. 327, una volta intervenuta con deliberazione 3 luglio 2015 l'acqui-Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026sizione sanante avente ad oggetto l'area edificabile di loro proprietà in Sa-lerno, località Pastena, sulla quale era stato costruito un poliambulatoriosanitario.E' bene premettere che il provvedimento 3 luglio 2015 di acquisizionesanante, non oggetto di ricorso per annullamento, è stato contestato daiprivati limitatamente all'ammontare dell'indennizzo ad essi offerto perchéparametrato sul valore venale del suolo (euro 1.619.066 oltre danno nonpatrimoniale e danno da occupazione temporanea) e non anche su quellodelle opere ivi realizzate, come invece richiesto dai privati.2. La materiale apprensione dell'area era avvenuta l'8 maggio 2000 inforza di un decreto di occupazione del Comune di Salerno poi annullato,unitamente ad altri provvedimenti ablatori, con sentenza n. 2800/2007 delTAR Campania – Sezione distaccata di Salerno.E' opportuno un cenno alle vicende anteriori all'esercizio dell'azione ci-vile da parte degli ex proprietari del fondo.2.1. Una volta passate in giudicato le sentenze (29 marzo 2004, n. 223e 23 novembre 2007, n. 2800) di annullamento degli atti del procedimentodi espropriazione adottati dal Comune di Salerno in favore dell'A.S.L. 2 diSalerno, nel 2008 i proprietari del fondo si erano rivolti nuovamente al TARchiedendo, ai sensi degli artt. 35, d.lgs. 80/1998 e 7, l. n. 1034/1971, lacondanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni per equi-valente, quantificati in dieci milioni di euro, conseguenti alla illegittimaespropriazione dei terreni di loro proprietà finalizzata alla realizzazione diun nuovo poliambulatorio.Come si legge in TAR Campania – Sezione Salerno, 30 maggio 2012, n.1066 emessa a definizione del giudizio n. 561/2008 R.G., i ricorrenti, pre-messo che l'irreversibile trasformazione del fondo, sussistendo i presuppostidi legge (colpa dell'[OSCURATO:PERSONA], danno ingiusto e nesso di causalità),aveva dato luogo al diritto al risarcimento dei danni da quantificare conC.T.U., avevano chiesto in particolare «la condanna in solido delle ammini-Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026strazioni intimate: 1) al risarcimento per equivalente dei terreni illegittima-mente occupati in misura pari al loro valore di mercato, oltre il plusvalorederivante dalla realizzazione degli edifici della p.a.; 2) al risarcimento deldanno per deprezzamento dei beni residui; 3) all'indennità di occupazionedalla data di immissione nel possesso (8 maggio 2000) a quella di ultima-zione dei lavori, rapportata al valore venale del bene; 4) all'indennità perperdita del godimento; 5) al rimborso dei costi sostenuti ed al risarcimentodei danni arrecati ai manufatti esistenti all'epoca dell'illegittima occupa-zione, oltre interessi legali, rivalutazione ed indennizzo a titolo di danni mo-rali».Nel corso di quel giudizio (n. 561/2008 R.G.) i ricorrenti, con motiviaggiunti depositati il 22 novembre 2011, avevano chiesto la condanna delleAmministrazioni alla restituzione, previa restitutio in integrum, dei beni diloro proprietà illecitamente appresi ed irreversibilmente trasformati con ilrisarcimento del danno per mancato utilizzo ovvero, in caso di acquisizionedel bene ad opera dell'[OSCURATO:PERSONA] ai sensi del sopravvenuto art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e nonpatrimoniale subito, da liquidarsi secondo le previsioni dell'art. 42-bis, cit.Il giudizio amministrativo n. 561/2008 R.G. contro il Comune di Salernoe l'A.S.L. 2 Salerno, in pendenza del quale era entrata in vigore la nuovadisciplina di cui all'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001 introdotta nel 2011 dopola dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 43, d.P.R. cit.(Corte cost., 4 ottobre 2010, n. 293), era stato definito dal TAR Campania– Sezione Salerno, 30 maggio 2012, n. 1066 (confermata da Cons. Stato,22 gennaio 2014, n. 306).Affermata la propria giurisdizione («si potrà individuare l'esercizio delpubblico potere, ai fini del riparto della giurisdizione, avendo esclusivo ri-guardo al momento dell'occupazione dell'area, riconducibile ad una dichia-razione di pubblica utilità, poi annullata per effetto delle citate sentenze»)e ritenuta superata dai motivi aggiunti (quali emendatio libelli) la domandaNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026di risarcimento per equivalente proposta col ricorso principale, TAR Salernon. 1066/2012 aveva respinto l'eccezione sollevata dal Comune di decadenzadei proprietari dal diritto alla restituzione ex art. 936 c.c. («La disposizioneinvocata dal Comune, infatti, non preclude ai ricorrenti la richiesta restitu-zione del bene, ma, semmai, esclusivamente la riduzione in pristino. […] ilproprietario del fondo illegittimamente occupato, ottenuta la declaratoria diillegittimità dell'occupazione e l'annullamento dei relativi provvedimenti,può legittimamente domandare sia il risarcimento, sia la restituzione, previariduzione in pristino, e che solo il formale atto di acquisizione dell'ammini-strazione, ora ai sensi dell'art. 42bis dpr 327/2001, può limitarne il dirittoalla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi della proprietà in altricomportamenti, fatti o contegni (cfr. CdS IV 4833/2011, ma v. anche TarSicilia, Catania, Sez. III, 2099/2011)») ma aveva dichiarato i ricorrenti de-caduti, ai sensi dell'art. 936, comma 5, c.c., dalla facoltà di domandare larimozione delle opere costruite sul fondo.Il TAR aveva ritenuto «fondata la pretesa alla restituzione dei suoli conil risarcimento per l'illegittima occupazione tuttora perdurante», non es-sendo revocabile in dubbio «allo stato […] la detenzione sine titulo dei ter-reni di proprietà dei ricorrenti, né l'ingiustizia del danno derivante dalla per-dita della disponibilità dei suddetti immobili. Attesa l'impossibilità di legitti-mare l'istituto dell'accessione invertita, per quanto già osservato (cfr. ancheex pluris Cons.di Stato, Sez.IV, n. 5830/2007, n. 2582), dovendosi esclu-dere l'idoneità della intervenuta trasformazione dei beni a trasferire in capoall'[OSCURATO:PERSONA] la proprietà delle aree in assenza di un regolare prov-vedimento di esproprio (cfr. sentenze CEDU nei casi Scordino/Italia, [OSCURATO:PERSONA] c/Italia, Prena c/Italia), la [OSCURATO:PERSONA] è ob-bligata a far cessare la illegittima compromissione del diritto di proprietàalternativamente mediante uno dei seguenti atti: 1) la restituzione dei suolioggetto di diritto di proprietà secondo le modalità e con gli effetti della or-dinaria normativa civilistica (cfr., in particolare, artt. 936 c.c.). Obbligato aNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026tale restituzione è chi materialmente detiene allo stato i suoli, e cioè l'inti-mata ASL, cui è imputabile allo stato la lesione lamentata; 2) l'adozione delprovvedimento previsto e disciplinato dall'art. 42 bis del D.P.R. n.327/2001. Detta disposizione, sul presupposto che la perdita della proprietànon possa collegarsi se non ad un atto di natura contrattuale o autoritativa,perdita della disponibilità del bene in capo al privato, il potere di acquisirela proprietà dell'area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale(in sostanziale sanatoria), al termine del procedimento legale nel corso delquale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto. Il decreto diacquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis citato, costituisce un atto di-screzionale con effetti ex nunc, emesso però nel rispetto del principio dilegalità e delle condizioni legislativamente previste, e come tale ed entrotali limiti rispettoso anche dalla giurisprudenza CEDU».Accertata la responsabilità solidale degli enti intimati e ravvisata la ne-cessità di consentire all'[OSCURATO:PERSONA] di decidere, previa valutazione di-screzionale, se acquisire, con lo strumento autoritativo di cui all'art. 42-biscit. o con uno strumento privatistico rimesso all'autonomia delle parti, laproprietà del bene illegittimamente appreso o invece se restituirlo ai ricor-renti come da loro richiesto, il TAR aveva ritenuto di «ricorrere allo stru-mento previsto dall'art. 34, comma 4 c.p.a., con i criteri […] di seguito det-tati, riservandosi, in sede di ottemperanza, ove non si addivenga ad unaccordo, di valutare la condotta tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale rico-noscimento della risarcibilità degli ulteriori danni cagionati dal protrarsidell'illegittima occupazione».Per l'ipotesi di acquisizione del bene da parte della p.a. («nel caso diemanazione dell'atto ex art. 42-bis»), il «risarcimento del danno» avrebbedovuto essere commisurato al «valore venale del bene» alla data dell'ado-zione del provvedimento di acquisizione sanante («[l]' unico criterio utiliz-zabile risulta essere dunque quello del valore venale delle aree»), mentreNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026l'illegittima occupazione a far data dal 2000 avrebbe dovuto essere risarcita«tenendo come riferimento il 5% annuo del valore venale, come previstodal già richiamato art. 42-bis T.U. espropri». Quanto alla «individuazionedel valore di mercato del bene», secondo il TAR, «anche alla luce delle mo-tivate osservazioni del C.T.U.», si doveva «senz'altro ritenere l'area edifica-bile, adottando l'indice di fabbricabilità attualmente consentito nella zona,dello spossessamento, al quale invece si rifà il Consulente del Comune».Per la contrapposta ipotesi («In caso di mancato acquisto dell'area daparte dell'Ente pubblico»), la restituzione del fondo con riduzione in pristinodi quanto ivi realizzato «resta soggetta alla disciplina di cui agli artt. 934 ess cc., ed alla preclusione sostanziale di cui all'art. 936 commi 4 e 5 Cod.civ., in materia di rimozione di opere eseguite dal terzo sul terreno altrui([OSCURATO:PERSONA], sez. II quater n. 3260 - 14 aprile 2011)», ma nel caso di specie«l'iniziale richiesta di risarcimento del danno per equivalente, con il ricorsoprincipale, alla quale ha fatto seguito solo dopo un periodo ben superiore aisei mesi la richiesta restituzione» aveva determinato la decadenza di cuiall'art. 936, comma 5, c.c.Dunque, secondo il TAR, scattata la preclusione di cui all'ultimo commadell'art. 936 c.c., i privati non potevano più scegliere se chiedere la rimo-zione delle opere «a spese di colui che le ha fatte», salva la tutela risarcitoria(comma 3), o invece ritenerle (comma 2), ma esclusivamente, nell'ambitodella fattispecie regolata dal comma 2, decidere se pagare alla p.a. il «va-lore dei materiali e il prezzo della mano d'opera», da un lato, oppure unasomma corrispondente all'«aumento di valore recato al fondo»2.2. All'esito del giudizio amministrativo contro il Comune di Salerno el'A.S.L. 2 Salerno (come si è detto, la decisione di primo grado TAR n.1066/2012 emessa a definizione del processo n. 561/2008 R.G. era stataconfermata da Cons. Stato, n. 306/2014), in assenza di un accordo tra leparti e non avendo i proprietari del fondo – dichiarati decaduti ex art. 936,Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026comma 5, c.c. dal potere di domandare la rimozione delle opere costruitesul fondo ‒ esercitato l'opzione di cui all'art. 936, comma 2, c.c. («Se ilproprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore deimateriali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recatoal fondo»), l'ASL Salerno si era rivolta al TAR con ricorso ai sensi degli artt.112, comma 5 e 114, comma 7, c.p.a. (c.d. «ottemperanza di chiarimenti»)iscritto al n. 1743/2014 R.G.Con sentenza 4 febbraio 2015 n. 228, il TAR Campania – Sezione Sa-lerno aveva assegnato ai proprietari del fondo termine di trenta giorni peresercitare l'opzione di cui al comma 2 dell'art. 636 c.c. e successivo terminealla ASL Salerno di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della comuni-cazione di esercizio dell'opzione o dalla scadenza del termine previsto peresercitare l'opzione, per decidere se restituire i beni o invece procedereall'acquisizione delle aree, come già evidenziato da TAR n. 1066/2012.2.3. Successivamente, a fronte dell'inerzia dei proprietari del fondo, iquali avevano omesso di esercitare l'opzione di cui all'art. 936, comma 2,c.c. nel termine loro assegnato in sede di ottemperanza (nell'ordinanza 13aprile 2023 n. 9871 della Corte di cassazione, laddove viene illustrato ilsecondo motivo di ricorso proposto dall'ASL Salerno, si legge che gli ex pro-prietari del fondo «con nota del 6/3/2015, […] avevano comunicato che, nelcaso in cui la ASL avesse optato per la restituzione dei beni, essi intende-vano corrispondere all'Ente, ai sensi dell'art. 936, comma 2, c.c., il valoredei materiali e il prezzo della mano d'opera, cosicché tali valori avrebberodovuto comunque essere scomputati, al fine di evitare ogni indebito arric-chimento degli stessi»), l'ASL Salerno aveva adottato il provvedimento diacquisizione sanante con deliberazione 3-6 luglio 2015 n. 618 del DirettoreGenerale ma i proprietari del fondo avevano contestato (unicamente) la mi-sura dell'indennizzo determinata dall'[OSCURATO:PERSONA] e si erano rivolti nuo-vamente al giudice amministrativo.Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/20262.4. Alla luce della più recente giurisprudenza (Cons. Stato, 19 ottobre2015, n. 4777; Cass., sez. un., ord. 29 ottobre 2015, n. 22096) e dellanatura indennitaria e non risarcitoria della riparazione pecuniaria ex art. 42-bis, cit., TAR Campania – Sezione Salerno, 21 gennaio 2016, n. 134, sulricorso dei privati mirante ad ottenere una nuova determinazione dell'in-dennità, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.Da qui l'azione civile esercitata dagli ex proprietari del terreno davantialla Corte d'appello di Salerno (proc. n. 1199/2016 R.G.).3. L'opposizione davanti al giudice civile, proposta con ricorso in rias-sunzione del 18 novembre 2016 dopo che il giudice amministrativo si eradichiarato privo di giurisdizione, mirava a contestare la determinazionedell'indennità (euro 2.506.874,60, di cui euro 1.619.066,00, pari a euro190,14 al mq, per valore venale delle sole aree di sedime, oltre al risarci-mento del pregiudizio patrimoniale e a quello per il periodo di occupazioneillegittima) operata con la deliberazione 3-6 luglio 2015 n. 618 del DirettoreGenerale della ASL Salerno che aveva disposto ex art. 42-bis, d.P.R. n.327/2001 l'acquisizione non retroattiva del compendio immobiliare de quoal patrimonio indisponibile dell'ente.Il primo giudizio davanti alla Corte d'appello di Salerno, nel quale sierano costituiti sia la ASL sia il Comune di Salerno, si era concluso conl'ordinanza 17 luglio 2018: il collegio aveva liquidato in favore degli oppo-nenti, sulla scorta di relazione del C.T.U. ing. [OSCURATO:PERSONA], lacomplessiva somma di euro 13.902.996,46 a titolo di pregiudizio patrimo-niale e non patrimoniale e di indennizzo per il periodo di occupazione, avutoriguardo al valore venale dell'intero compendio immobiliare, comprensivodel valore del suolo e della struttura sanitaria, poliambulatorio e antistanteviale di collegamento.Per quanto qui rileva, l'ordinanza 17 luglio 2018, esclusa l'esistenza diun giudicato ostativo conseguente alle pregresse statuizioni del giudice am-ministrativo (TAR Campania – Sezione di Salerno, sentenza n. 1066/2012,Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026confermata da Cons. Stato, sentenza n. 306/2014), aveva ritenuto che l'in-dennizzo del pregiudizio patrimoniale ex art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001 an-dasse determinato in misura corrispondente al valore venale del bene «almomento del trasferimento della sua proprietà», inteso come comprensivonon solo del valore del suolo ma anche di quello delle opere eventualmenterealizzate, sul rilievo che, in mancanza di un provvedimento di acquisizionesanante, quelle opere sarebbero state inevitabilmente assoggettate ad ac-cessione a beneficio del proprietario in forza del principio generale di cuiall'art. 936 c.c.Secondo la Corte d'appello, poiché gli opponenti erano decaduti, ai sensidell'art. 936, comma 5, c.c., dal potere di chiedere la rimozione delle opererealizzate dalla P.A. sui loro fondi «come sancito, con efficacia di giudicato»dal giudice amministrativo (T.A.R. Salerno n. 1066/2012, Cons. Stato n.304/2014), essi erano «divenuti ope legis proprietari del poliambulatorio edell'antistante viale di collegamento»; pertanto, ad avviso della Corte sa-lernitana, l'adozione ad opera della ASL, con deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 618/2015, del provvedimento di acquisizione sanante, ossia di unproprietà, sotto la condizione sospensiva del pagamento dell'indennizzo,non solo dell'area, ma anche dei fabbricati su di essa costruiti, «impo-nendo[…]», dunque, alla ASL «di assicurare alle controparti, ai sensi dell'art.42 bis, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, un ristoro patrimoniale commisuratoal valore venale dell'intero compendio immobiliare, comprensivo, cioè, delsuolo e della struttura sanitaria sul medesimo realizzata». D'altra parte,secondo la Corte salernitana, se l'[OSCURATO:PERSONA] avesse optato per la re-stituzione dei beni e per il risarcimento del danno derivante dalla loro man-cata utilizzazione, avrebbe dovuto rimettere ai privati non solo i fondi ille-gittimamente occupati ma anche, «proprio in ragione dell'operatività delprincipio dell'accessione», i fabbricati ivi realizzati, «con la conseguente in-sorgenza del diritto di ottenere dalle controparti il pagamento del valore deiNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026materiali e del prezzo della mano d'opera o, in alternativa, dell'incrementodel valore apportato ai suoli, quale forma di indennizzo giustificata, per l'ap-punto, dall'intervenuto acquisto a titolo originario dell'edificata struttura sa-nitaria».4. La decisione della Corte d'appello è stata impugnata dalla ASL Sa-lerno.Respinto il primo motivo, di stampo processuale, del ricorso (che in viapreliminare deduceva la tardività della riassunzione del giudizio davanti algiudice civile) e accolto il secondo motivo formulato in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. (violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis, d.P.R.n. 327/2001 e dell'art. 936 c.c.), con ordinanza 13 aprile 2023, n. 9871della Prima Sezione civile la Corte di cassazione ha cassato con rinvio l'or-dinanza 17 luglio 2018 del giudice di merito enunciando il seguente principiodi diritto: «In tema di indennizzo ex art. 42-bis DPR 327/2001, ai fini delladeterminazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento dic.d. acquisizione sanante, alla data della adozione dello stesso, non devecomputarsi, alla luce del tenore della citata disposizione, nonché del ri-chiamo all'art. 37, comma 4, DPR 327/2001, che fa salva la disposizionedell'art. 32, comma 1, anche il valore dell'opera pubblica che sullo stessobene sia stata, anche solo parzialmente, realizzata dalla pubblica ammini-strazione».Premesso che la contestazione sollevata dai privati riguardava la «solaquantificazione dell'indennizzo effettuata dalla ASL» (v. già i paragrafi 2.1.,2.2. e 2.3. concernenti il primo motivo) e che la liquidazione del quantumva effettuata «alla attualità, ossia al momento della adozione del provvedi-menti di c.d. adozione sanante» (par. 3.2.), con l'ordinanza n. 9871/2023,par. 3.3., la Corte, alla luce del tenore letterale del comma 3 dell'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001 (ove si parla di valore venale del «bene utilizzato»per scopi di pubblica utilità e non del bene “risultante” da quella utilizza-zione), rapportato anche al rinvio operato all'art. 37, d.P.R. cit. e in parti-Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026colare al suo comma 4 e all'esigenza di evitare «un indebito arricchimentodel privato», ha affermato che parametro di riferimento è «il valore intrin-seco del bene occupato e trasformato» nel quale non va inglobato anchequello delle opere realizzate dalla P.A., pena altrimenti «una altrettanto in-debita duplicazione di costo per la [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo avererealizzato le opere a proprie spese, dovrebbe rimborsarne il valore al pro-prietario del bene occupato a tal fine, senza potere beneficiare dell'inden-nizzo previsto dagli artt. 936 c.c. per l'ipotesi – alternativa alla acquisizione,nella specie non tempestivamente prescelta dai privati – della restituzionedel bene nello stato in cui si trova dopo la trasformazione».A tal proposito, ha richiamato Corte cost. n. 283/1993, par. 6.6, laquale, sia pure in relazione a una diversa disciplina e fermo il rispetto delcanone di adeguatezza di cui all'art. 42, comma 3, Cost., ha chiarito che«rientra nella discrezionalità del legislatore fissare i criteri di determinazionedell'indennità espropriativa secondo generali valutazioni di politica econo-mico-finanziaria che possono tenere conto anche del fatto che la rendita diposizione, della quale è parzialmente privato il soggetto espropriato, è fruttoin larga parte - oggi più ancora che in passato - di investimenti della collet-tività». Ha altresì ricordato che «[l]a Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA], nellasentenza Guiso-Gallisay c. Italia del 22/12/2009, ha, inoltre, confermato ilrevirement della giurisprudenza inaugurato dalla sentenza del 21 ottobre2008, in tema di calcolo del risarcimento dei danni da espropriazione indi-retta finora seguito (consistente nel riconoscere alle vittime una somma parial valore attuale del fondo espropriato aumentata del plusvalore apportatodalla costruzione delle opere: sentenza Papamichalopoulos del 31/10/1995e sentenza Carbonara e Ventura dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), affermando che il criteriosecondo cui l'indennizzo equo debba ricomprendere anche il plus-valore ap-portato dall'opera pubblica reca un pericolo discriminatorio decisivo, quellodi differenziare il ristoro dovuto ai proprietari espropriati sulla base di unNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026elemento, indipendente dalla loro volontà, del tutto casuale, quale il valoredell'opera costruita dall'ente pubblico procedente».L'ordinanza n. 9871/2023, par. 3.4., ha inoltre escluso, come invecededotto dai privati, parte controricorrente, che si fosse formato un giudicatoamministrativo sul computo, per determinare il valore venale del bene, an-che del valore dell'opera pubblica costruita, come peraltro già riconosciutodal giudice di merito («Ora, la Corte d'appello, sul punto ha anzitutto affer-mato che l'eccezione di giudicato non era fondata, “non avendo il giudiceamministrativo neanche incidentalmente statuito che nella relativa deter-minazione non dovesse essere compreso il valore degli immobili sovra-stanti”, salvo, poi, concludere nel senso che i ricorrenti, essendo “decadutidal potere di richiedere la rimozione delle opere realizzate sui propri fondi”dalla pubblica amministrazione, “come sancito, con efficacia di giudicato,dal T.A.R. Salerno con sentenza n. 1066/2012, confermata dal Consiglio diStato con decisione n. 306/2014, sono divenuti ope legis proprietari delpoliambulatorio e dell'antistante viale di collegamento”»), quando invece ilgiudicato riguardava esclusivamente la decadenza dei proprietari del fondodalla facoltà di chiedere la rimozione delle opere ai sensi dell'art. 936,comma 5, c.c. («Risulta dunque chiaro che la preclusione derivante dal giu-dicato amministrativo sia stata affermata dalla Corte d'appello soltanto conriferimento alla decadenza dei proprietari privati dal potere di chiedere, exart. 936, comma 4 , c.c., la rimozione delle opere realizzate sui propri fondidalla pubblica amministrazione, non anche in ordine al criterio di determi-nazione dell'indennizzo dovuto ex art.42 bis DPR 327/2001»), come già ri-levato in sede di ottemperanza da TAR Campania – Sezione Salerno, 4 feb-braio 2015, n. 228.In conclusione, l'ordinanza n. 9871/2023 ha ritenuto la censura dellaASL ricorrente meritevole di accoglimento, «in quanto, insussistente un giu-dicato amministrativo sul punto (come anche affermato dalla Corte territo-riale), il valore venale del bene oggetto di acquisizione c.d. sanante va in-Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026teso come non comprensivo anche del valore dell'opera pubblica realiz-zata», per poi enunciare il già richiamato principio di diritto (così nel par.3.5.).5. E' opportuno sin d'ora mettere in luce un aspetto significativo.Contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, l'ordinanza che ha cas-sato con rinvio la prima decisione della Corte salernitana era entrata “nelmerito” della «questione specifica […] del criterio di determinazione del va-lore venale del bene oggetto del provvedimento di acquisizione» (così nelpar. 3.3.) sottoposta al suo esame e riassunta nel quesito «se debba o menocomputarsi anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene siastata, anche solo parzialmente, realizzata», quesito che ha trovato una ine-quivoca risposta negativa.Dunque, il giudice del rinvio, sullo specifico punto del «criterio di deter-minazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di acqui-sizione», non si è trovato di fronte ad altro giudicato che a quello conse-guente alla pronuncia di cassazione con rinvio e che riguarda non solo lequestioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel giudizio di legittimità, maanche quelle che costituiscono il necessario presupposto della decisione(Cass., sez. II, ord. 31 gennaio 2025, n. 2365).6. Riassunto il giudizio davanti alla Corte d'appello con ricorso 11 luglio2023 (proc. n. 761/2023 R.G.), gli opponenti hanno sollevato, in via pre-giudiziale, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, d.P.R. n.327/2001 come interpretato dalla Corte di cassazione e ciò sull'assunto (in-fondato, come già detto) che l'ordinanza 13 aprile 2023, n. 9871 non eraentrata nel merito, né avrebbe potuto farlo in assenza di un motivo di im-pugnazione, in ordine a una statuizione fondamentale resa con efficacia digiudicato dalla Corte d'Appello di Salerno nell'ordinanza 17 luglio 2018, os-sia che «i ricorrenti, essendo decaduti dal potere di richiedere la rimozionedelle opere realizzate sui propri fondi dalla pubblica amministrazione, comesancito, con efficacia di giudicato, dal T.A.R. di Salerno con sentenza n.Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/20261066/2012, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 304/2014[rectius, n. 306/2014, n.d.r.], sono divenuti ope legis proprietari del po-liambulatorio e dell'antistante viale di collegamento».Ad avviso dei ricorrenti in riassunzione, l'interpretazione accolta dallaCorte di cassazione, secondo cui l'indennizzo ex art. 42-bis, nel rispetto deltenore letterale della norma, deve essere riferito al solo valore dell'areasenza considerare quello dei manufatti «dei quali si è in precedenza accer-tata la proprietà, ex art. 936 c.c., in capo al titolare dell'area di sedime», sipone in irrimediabile contrasto con l'art. 42 Cost., in punto di congruitàdell'indennizzo e tutela della proprietà, nonché con l'art. 1 del protocolloaddizionale n. 1 alla Convenzione EDU e con l'art. 17 della Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea, avente il medesimo valore giuridico deitrattati ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, «pur se questiultimi [i manufatti, n.d.r.] appartengano incontestabilmente ai proprietaridel suolo» al tempo dell'adozione del provvedimento ablativo.I ricorrenti in riassunzione hanno richiamato due «principi fondamen-tali» della materia, affermando che:a) pur in assenza di un precetto costituzionale o comunitario in base alquale l'indennità di espropriazione debba necessariamente ristorare inte-gralmente il proprietario per la perdita del bene, ben potendo dunque illegislatore elaborare criteri indennitari i cui risultati portino a valori inferioria quelli del bene da risarcire, l'indennizzo non può essere determinato allastregua di valutazioni astratte e senza considerare «la reale connotazione erilevanza economica del bene al quale inerisce»;b) assume rilievo l'«elemento temporale della valutazione del bene»,poiché la stima va riferita al momento in cui si svolge il procedimento diespropriazione e non già a condizioni che il bene possedeva prima dellaimposizione del vincolo espropriativo.Essi hanno inoltre rimarcato come la soluzione adottata dalla Cassazionenon fosse l'unica possibile anche alla luce della lettera dell'art. 42-bis,Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026comma 3, d.P.R. n. 327/2001 ed in particolare del relativo incipit («Salvi icasi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patri-moniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valorevenale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità […]»), essendo a loroavviso evidente che, ove si versi, come nel caso concreto, in una fattispecieregolata dall'art. 936 c.c., ricorra per l'appunto uno dei casi in cui la leggedispone «altrimenti».Su tali premesse, e dopo aver rilevato che l'ulteriore interpretazione daessi proposta «risulta preclusa nel presente giudizio di rinvio, atteso l'effettovincolante dell'ordinanza della Corte di Cassazione», i ricorrenti in riassun-zione hanno chiesto alla Corte d'appello di Salerno di sollevare questione dilegittimità costituzionale dell'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, per contrastocon l'art. 42 della Costituzione in materia di congruità dell'indennizzo e ditutela della proprietà, nonché con l'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 allaConvenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unioneeuropea, c.d. Carta di Nizza, nella parte in cui non prevede che al verificarsidelle condizioni di cui all'art. 936 c.c., e quindi dell'acquisto della proprietàdel manufatto in capo al proprietario del fondo occupato senza titolo, l'in-dennizzo debba tenere conto anche del valore di detto manufatto.Nel merito, essi hanno chiesto, «in ogni caso, ed in estremo subordine»,di rideterminare l'indennizzo e il risarcimento ad essi spettante sottraendodal valore già liquidato nell'ordinanza cassata con rinvio l'importo corrispon-dente al valore dei materiali e della manodopera sopportato in fase di co-struzione dalla ASL e dal Comune, soluzione questa consentita, ad avvisodei ricorrenti, da una interpretazione dell'ordinanza 13 aprile 2023, n. 9871della Corte di cassazione.7. L'ASL Salerno ha chiesto applicarsi il principio enunciato dalla Cassa-zione, escluso ogni rilievo al valore delle opere realizzate sull'area acquisita.Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/20268. Con l'ordinanza 14 dicembre 2023 qui impugnata, la Corte d'appellosalernitana, nella contumacia del Comune di Salerno, ritenuta la questionedi legittimità costituzionale manifestamente infondata anche alla luce diprecedenti della Corte costituzionale (sentenze 16 giugno 1993, n. 283 e30 aprile 2015, n. 71, quest'ultima relativa proprio all'art. 42-bis, d.P.R. n.327/2001 su questione sollevata da Cass., Sez. Un., ord. 13 gennaio 2014,n. 441; alla pronuncia del giudice delle leggi fece seguito Cass., Sez. Un.,25 marzo 2016, n. 6017), attesi il fondamento e la finalità della disciplinadi cui all'art. 42-bis, cit. e non essendo applicabile l'art. 936 c.c., ha ride-terminato l'indennizzo sulla scorta della già espletata C.T.U. nella quale siera considerata anche l'ipotesi di accertamento del valore venale del soloterreno, escluso quello delle opere realizzate dalla P.A.La Corte salernitana ha, fra l'altro, osservato che «le pronunce ammini-strative invocate dai ricorrenti non statuiscono sulla misura dell'indennizzo,essendo riferite al momento anteriore dell'esercizio del diritto di ritenere leopere da parte dei privati, con il relativo onere economico da sopportareverso l'amministrazione, da cui i privati sono decaduti».Quanto ai criteri di liquidazione dell'indennizzo, la Corte d'appello haaffermato che «non può farsi luogo alla mera sottrazione dall'indennizzocome determinato dal provvedimento cassato del solo costo della manodo-pera e dei materiali, operazione che andrebbe in senso contrario al principioespresso dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio, e pertanto vincolantein questa sede. Viceversa, essendo del tutto generica la formulazione diragioni critiche alla ctu dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], ed avendo la stessaformulato l'ipotesi alternativa di determina del valore dei beni, senza leopere realizzate, le conclusioni cui il consulente perviene sono pienamentecondivisibili. Accertata la natura edificatoria dell'area, non contestata, edadottato il metodo sintetico – comparativo, attraverso gli atti negoziali ri-portati alle pagine 19-20-21 della perizia, dati per integralmente richiamati,e le valutazioni Omi, il valore venale del terreno è pari ad euro 2.724.800,00Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026(320 euro mq x 8.515 mq), oltre euro 272.480,00 per il danno non patri-moniale (10%), ed euro 1.640.911,46 (di cui euro 820.455,73 a caricodell'ASL ed ½ a carico del Comune di Salerno) per il tempo della occupa-zione illegittima dal maggio 2000, verbale immissione in possesso, al[la,n.d.r.] delibera ASL Salerno del 3/07/2015 n. 618 per 185 mesi al 5%. Lasomma totale dovuta dall'Asl è pari a euro 3.817.735,72, su detta sommasono dovuti gli interessi legali dalla data del provvedimento di acquisizionesanante, somma da cui sarà detratto quanto già depositato. Per il [OSCURATO:PERSONA] resta il solo onere economico pari ad ½ della sola indennità peroccupazione illegittima (euro 820.455,73), restando l'altra metà a caricodell'ASL».Infine, la Corte d'appello ha integralmente compensato le spese proces-suali, compreso il costo di C.T.U., «considerato l'esito complessivo dei varigiudizi».9. Il ricorso principale è affidato a tre motivi.10. L'ASL Salerno si è costituita con controricorso depositato il 1° mag-gio 2024.11. Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio.Le parti hanno depositato memorie illustrative.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si deduce «violazione e falsa applicazionedell'art. 42-bis t.u. espropri (d.p.r. n. 327/2001), come interpretato dall'or-dinanza della Corte di cassazione n. 9871 del 13.4.2023, anche in relazione:agli artt. 42, 3 e 25 Cost.; all'art. 1 del protocollo n. 1 alla Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamen-tali; all'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; agliartt. 23 e 24 della l. 11 marzo 1953, n. 87; ed all'art. 384 c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.). Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 42-Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026bis d.p.r. n. 327/2001 come interpretato dall'ordinanza della Corte di cas-sazione n. 9871 del 13.4.2023, in relazione agli artt. 42, 3 e 25 Cost. .E' stata così formulata istanza, ai sensi dell'art. 53, l. 87/1953, affinchéla Suprema Corte sollevi questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001 per contrasto con gli artt. 42, 3 e 25 Cost., nonchécon l'art. 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione EDU e con l'art.17, CDFUE «nella parte in cui la norma censurata non prevede che – ovveronon sia interpretata ed applicata nel senso che – al verificarsi delle condi-zioni di cui all'art. 936 c.c., e quindi dell'acquisto della proprietà dell'opera(realizzata dall'[OSCURATO:PERSONA]) in capo al proprietario del fondo occupatosenza titolo, l'indennizzo da esso previsto debba tenere conto anche delvalore di detta opera».1.1. In estrema sintesi, i ricorrenti riprendono e sviluppano il primo mo-tivo di ricorso rivolto al giudice del rinvio lamentando la contrarietà alledisposizioni costituzionali e sovranazionali dell'interpretazione accolta dallaCorte di cassazione con l'ordinanza 13 aprile 2023 n. 9871.Presupposto di tale linea difensiva è l'avvenuto acquisto, in capo ai pro-prietari del suolo e prima del trasferimento alla P.A. ex art. 42-bis, d.P.R.n. 327/2001, della proprietà delle opere realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] e ciò per effetto dell'accessione.1.2. Il motivo non può essere accolto per varie ragioni.1.2.1. Nessuna delle statuizioni adottate dal giudice amministrativo hadato luogo all'accertamento dell'acquisto, in capo ai proprietari del fondo esecondo il principio dell'accessione, della proprietà delle costruzioni qualepassaggio necessario alla liquidazione del quantum spettante ai privati; néha stabilito, con efficacia di giudicato, che nel determinare l'indennizzo aisensi dell'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001 andasse computato anche il valorevenale delle opere realizzate dalla P.A.Ciò tanto più vale alla luce dell'autonomia, rispetto agli ordinari rimedidi tutela, della fattispecie traslativa regolata dall'istituto ora in esameNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026(«L'art. 42-bis ha […] definito in maniera esaustiva la disciplina della fatti-specie, con una normativa autosufficiente»: così Cons. Stato, Ad. Plen., 20gennaio 2020, n. 2).Ad ogni modo, sul punto si è già pronunciata, con effetto vincolante nelgiudizio di rinvio per aver ravvisato la violazione o falsa applicazione dinorme di diritto (v., da ultimo, Cass., sez. I, ord. 17 giugno 2025, n. 16222),l'ordinanza 13 aprile 2023, n. 9871, in particolare nel paragrafo 3.4. che,non a caso, così conclude l'approfondita analisi delle sentenze dei giudicicivili e amministrativi emesse nel corso della lunga vicenda: «Alcun accer-tamento sul valore del bene da indennizzare ai proprietari emerge dunquedalle sentenze amministrative».1.2.2. Oggetto immediato della controversia civilistica è unicamente ladeterminazione dell'indennizzo spettante ai ricorrenti in base all'art. 42-bis,d.P.R. n. 327/2001 (v. anche il paragrafo 2.1. dell'ordinanza 13 aprile 2023,n. 9871).Sul punto, com'è ovvio, nessun giudicato si era formato poiché il ricorsoper cassazione proposto dalla ASL Salerno mirava esattamente a contestarel'ordinanza 17 luglio 2018 e la liquidazione effettuata dalla Corte salerni-tana, tenendo conto anche del valore venale delle opere realizzate dalla P.A.sull'area occupata e poi acquisita.Lo stesso passaggio argomentativo contenuto nell'ordinanza 17 luglio2018 e valorizzato dai ricorrenti a sostegno dell'eccezione di illegittimitàcostituzionale (quello sull'avvenuto acquisto ope legis, in favore dei privati,della proprietà delle costruzioni) si traduce invero in una affermazione - cuinon corrisponde un capo autonomo della decisione anche perché non vi erauna domanda su cui provvedere - svolta dalla Corte salernitana in via me-ramente incidentale ai soli fini della soluzione dell'unica questione contro-versa (come liquidare il quantum spettante agli ex proprietari del suolo inrelazione al valore venale del bene perduto in quanto «utilizzato per scopidi pubblica utilità»), proprio perché l'operatività della disciplina sull'acces-Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026sione che – lo ha ribadito l'ordinanza n. 9871/2023 di questa Corte, ma loaveva detto anche il giudice amministrativo parlando di «deroga al regimedi diritto comune dell'art. 936 cod. civ.» (Cons. Stato, n. 306/2014) – èalternativa a quella dell'acquisizione sanante era già stata positivamenteesclusa per effetto dell'intervenuto e autonomo acquisto, in capo all'autoritàamministrativa (v., a contrario, Cass., sez. I, 4 maggio 2025, n. 11657),del «bene utilizzato» (così il comma 3 dell'art. 42-bis, cit., anche in rela-zione alla rubrica dell'articolo stesso e al tenore del suo comma 1).Su questa formula («bene utilizzato») si è soffermata l'ordinanza n.9871/2023, paragrafo 3.1., in uno (non l'unico) dei passaggi argomentativivolti ad evidenziare la violazione dell'art. 42-bis cit. (con il vincolo che nederiva nel giudizio di rinvio: da ultimo, Cass., sez. I, 17 giugno 2025, n.16222) da parte dell'ordinanza 17 luglio 2018 della Corte d'appello:«Il legislatore ha previsto unicamente una misura forfettizzata (5%) peril periodo di occupazione sine titulo e che quanto al danno patrimoniale l'in-dennità sia commisurata «al valore venale del bene utilizzato per scopi dipubblica utilità» e non a quello del bene «risultante dalla» predetta utilizza-zione. L'espressione «utilizzata» vale solo ad individuare il bene oggettodella misura indennitaria, ma non certo a legittimare che venga ricompresonel valore del bene anche quello dell'opera pubblica su di essa realizzata,non dal privato ma dalla pubblica amministrazione.Ne deriva che, se quello che rileva è il valore intrinseco del bene occu-pato e trasformato, non può essere inglobato in esso anche il valore delleopere realizzate dalla pubblica amministrazione, il quale va dunque scom-putato dal calcolo dell'indennizzo, così da evitare che quest'ultimo si traducain un indebito arricchimento del privato ed in una altrettanto indebita dupli-cazione di costo per la amministrazione, la quale, dopo avere realizzato leopere a proprie spese, dovrebbe rimborsarne il valore al proprietario delbene occupato a tal fine, senza potere beneficiare dell'indennizzo previstodagli artt. 936 c.c. per l'ipotesi – alternativa alla acquisizione, nella specieNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026non tempestivamente prescelta dai privati – della restituzione del bene nellostato in cui si trova dopo la trasformazione…».Il giudice amministrativo aveva affermato, da un lato, che nell'ipotesi,poi effettivamente verificatasi nel luglio 2015, di acquisizione del bene adopera dell'[OSCURATO:PERSONA], non potesse operare il regime di diritto comunedi cui all'art. 936 c.c. e, dall'altro, che in ogni caso i proprietari del suoloerano decaduti dal diritto di chiedere la rimozione dell'opera (art. 936,comma 5, c.c.).Chiara in tal senso la decisione del Consiglio di Stato n. 306/2014 pub-blicata il 22 gennaio 2014 (l'acquisizione sanante interverrà il 3 luglio 2015),la quale, nel rigettare l'appello incidentale dei comproprietari del terreno,così aveva statuito:«2.9) Da ultimo deve esaminarsi il motivo sub 1) dell'appello incidentaleproposto dalle parti private avverso la sentenza n. 1066/2012, nella partein cui ha ritenuto che le medesime fossero decadute dal diritto di chiederela riduzione in pristino dei suoli per decorso del termine semestrale ex art.936 comma 5 cod. civ.Gli appellanti incidentali sostengono l'inapplicabilità della disposizione,in funzione della disciplina speciale di cui all'art. 42 bis del d.P.R. n.327/2001 e in via subordinata contestano che il termine semestrale siastato considerato decorrente dalla proposizione del ricorso con la originariadomanda di risarcimento per equivalente.In effetti la Sezione ha già avuto modo di osservare (cfr. 20 luglio 2011,n. 4408), che salva l'acquisizione in via consensuale o per effetto dell'eser-cizio dei poteri di cui all'art. 42 bis, la restituzione del suolo illegittimamenteoccupato "...rientri nell'ambito applicativo dell'art. 936 cod. civ., che rego-lamenta in dettaglio le diverse fattispecie possibili, regolando i rispettivi ob-blighi delle parti".In altri termini, l'eventualità che sia disposta l'acquisizione, se intro-duce, nel caso di esercizio del relativo potere, una deroga al regime di dirittoNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026comune dell'art. 936 cod. civ., non esclude invece che i rapporti tra le parti,quanto alla restituzione del suolo, restino regolati dalla disposizione codici-stica, ivi compreso, quindi, l'assoggettamento della facoltà di richiedere larimozione dell'opera entro un termine decorrente dalla conoscenza dellanotizia della "incorporazione", ossia nella specie della realizzazione dell'o-pera pubblica.In modo affatto ragionevole e condivisibile, quindi, il giudice ammini-strativo salernitano ha considerato che, avendo gli interessati proposto ri-corso con domanda iniziale di risarcimento del danno per equivalente, conciò manifestando piena conoscenza e consapevolezza della realizzazionedell'opera, al più tardi dalla data di notificazione del ricorso potesse riferirsila decorrenza del termine semestrale decadenziale, irrimediabilmente spi-rato al momento della proposizione, con i motivi aggiunti, della alternativadomanda di restituzione del suolo, previa remissione in pristino stato».Corretta, dunque, e in linea col principio di diritto enunciato nell'ordi-nanza n. 9871/2023, è l'affermazione contenuta nella decisione qui impu-gnata, secondo cui nel caso di specie «il richiamo alla normativa codicisticaoperato dai ricorrenti […] è inconferente» proprio per l'autonomo fonda-mento del titolo di acquisto in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ha infatti osser-vato la Corte salernitana: «Il principio generale di cui all'art. 936 c.c. nonpuò trovare applicazione in quanto il provvedimento adottato ex art. 42 bistrova il suo fondamento e giustificazione in una ragione diversa, non avendofinalità risarcitoria del danno da perdita della proprietà. L'adozione del prov-vedimento di acquisizione sanante radica al momento della sua emissionela determinazione del valore del bene espropriato, in ragione del suo statooriginario, ed escluse le opere realizzate a proprie spese dalla pubblica am-ministrazione. Inoltre, le pronunce amministrative invocate dai ricorrentinon statuiscono sulla misura dell'indennizzo, essendo riferite al momentoanteriore dell'esercizio [in realtà non avvenuto e dunque inizialmente soloipotizzato, n.d.r.] del diritto di ritenere le opere da parte dei privati, con ilNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026relativo onere economico da sopportare verso l'amministrazione, da cui iprivati sono decaduti».L'ordinanza 13 aprile 2023, n. 9871 che ha cassato con rinvio la primadecisione della Corte d'appello ha affermato con chiarezza (v. in particolarei paragrafi 3.4 e 3.5.) che l'unica preclusione derivante dal giudicato ammi-nistrativo, come invero già rilevato dalla stessa ordinanza 17 luglio 2018del collegio salernitano, riguardava l'intervenuta decadenza dei proprietaridel fondo dal diritto di chiedere la rimozione delle opere realizzate dalla P.A.(art. 936, u.c., c.c.) e non anche il criterio di determinazione dell'indennizzodovuto ai sensi dell'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2011.L' ordinanza 13 aprile 2023, n. 9871 ha altresì analizzato la sentenza 4febbraio 2015, n. 228 pronunciata dal TAR Campania – Sezione Salerno, alquale il Comune di Salerno si era rivolto ai sensi degli artt. 112, comma 5e 114, comma 7, c.p.a. per ottenere chiarimenti sulle modalità di correttaottemperanza della sentenza n. 1066/12 (confermata dal Consiglio diStato), e a tal proposito ha aggiunto che:«[…] anche con la sentenza n. 228/2015, esaminata da questa Corte, ilT.A.R. [OSCURATO:PERSONA], interpellato a chiarimenti sulle modalità di ese-cuzione della sentenza del 2012, ha chiarito che, nel caso in esame: a) illegislatore con l'art. 936 c.c. attribuisce al proprietario, che ha subito lacostruzione dell'opera sul proprio fondo, una “doppia scelta: la scelta di ri-tenere le opere medesime e di corrispondere l'indennizzo, di cui al commasecondo dell'art. 936 c.c., consentendo al proprietario di optare tra il valoredei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore re-cato al fondo”; b) nella specie, “le sentenze hanno accertato la decadenzadel diritto di ritenzione del proprietario e riconosciuto il potere della p.a. diprocedere con l'acquisizione delle aree”; c) nella logica dell'art. 936, co. 2,c.c., l'esercizio dell'opzione è cronologicamente successivo rispetto alla de-cisione, da parte del proprietario, di ritenere o meno le opere costruite sulproprio fondo, ma la scelta “in ordine alla sorte dei beni” non dipende piùNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026dai proprietari, “poiché il relativo diritto di scelta si è estinto”, quanto dallapubblica amministrazione, che deve decidere se esercitare o meno il poterericonosciuto dall'art. 42 bis T.U. sull'espropriazione; d) andava quindi fis-sato il termine di giorni trenta dalla notificazione e/o comunicazione dellapresente sentenza ai proprietari per esercitare l'opzione esclusivamente re-lativa al quantum dell'indennizzo contemplato dall'art. 936, co. 2. c.c. edalla ASL di novanta giorni, dalla ricezione della comunicazione di eserciziodell'opzione o dalla scadenza del termine previsto per esercitare l'opzione,di decidere se restituire i beni o procedere all'acquisizione delle aree, comegià evidenziato dal Tar nella sentenza 1066/2012; e) era inammissibile larichiesta di chiarimenti “in relazione ai criteri da adottare ai fini della quan-tificazione dell'importo che i proprietari dovrebbero corrispondere in caso direstituzione”, apparendo la richiesta meramente esplorativa.Alcun accertamento sul valore del bene da indennizzare ai proprietariemerge dunque dalle sentenze amministrative».In ogni caso l'ordinanza 13 aprile 2023 n. 9871 ha stabilito con estremachiarezza, in motivazione e nell'enunciato principio di diritto, l'estraneità delvalore dell'opera pubblica realizzata dall'[OSCURATO:PERSONA] rispetto agli ele-menti in base ai quali commisurare l'indennizzo dovuto ex art. 42-bis, d.P.R.n. 327/2001.Dunque, nessun giudicato in ordine all'avvenuto acquisto per acces-sione si era formato dopo l'ordinanza poi cassata con rinvio.1.2.3. Infine, occorre rilevare, da un lato, che la mera eccezione di ille-gittimità costituzionale di una norma non dà corpo e sostanza al motivo diricorso di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. se priva dei requisiti dellarilevanza e non manifesta infondatezza (cfr. Cass., sez. III, ord. 21 marzo2025, n. 7629; Cass., sez. tributaria, ord. 20 marzo 2023, n. 8033, Cass.,sez. I, ord. 9 luglio 2020, n. 14666, Cass., sez. III. ord. 26 novembre 2019,n. 30738) e, dall'altro, che nel caso di specie quel primo requisito manca,poiché l'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001 è già stato applicato nel giudizioNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026rescindente da questa Corte con l'ordinanza n. 9871/2023 che ha enunciatoil principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio, sfornito del poteredi rivalutare quella disposizione di legge (cfr. Cass., Sez. Un., 20 maggio2025, n. 13376).Dunque, neppure sotto questo profilo il primo motivo di ricorso meritaaccoglimento.1.3. E' appena il caso di rilevare che la Corte EDU ha valutato l'istitutodell'acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.P.R. 372/2001 quale rimedio ade-guato a garantire, con la corresponsione dell'integrale valore venale delbene oltre alla riparazione del danno da occupazione senza titolo e deldanno non patrimoniale, una equa soddisfazione agli ex proprietari delfondo.In tal senso, CEDU, prima sezione, 5 dicembre 2023, Sorasio e altri c.Italia, ric. n. 56888/16, non ha riconosciuto ai ricorrenti la qualità di vittimeai sensi dell'art. 34 della Convenzione: in quel caso, definito nell'ordina-mento interno dalla già citata Cass., Sez. Un., 25 marzo 2016, n. 6017, erastato calcolato il valore di mercato del terreno agricolo occupato dall'auto-rità amministrativa per costruirvi un argine fluviale, e ciò sulla scorta di unaanalisi comparativa dell'andamento dei prezzi di appezzamenti di terrenoconfrontabili. Tale decisione fa espresso richiamo, fra le altre, a Corte EDU,22 dicembre 2009, Guiso-Gallisay c. Italia, ric. n. 58858/00, già menzionatanell'ordinanza che ha cassato con rinvio la prima sentenza della Corte d'ap-pello di Salerno.In varie occasioni in materia di espropriazione indiretta la Corte di Stra-sburgo, tenuto altresì conto del margine di discrezionalità concesso alle au-torità nazionali, ha considerato il versamento di un importo corrispondenteal valore venale del terreno come mezzo appropriato per la riparazione pe-cuniaria, a titolo di equa soddisfazione, delle conseguenze del danno subitodai privati per la perdita dell'immobile acquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 43, d.P.R. n. 372/2001, quando ancora vigenteNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026(CEDU, 23 ottobre 2025, ric. n. 35333/10, [OSCURATO:SOCIETA] c. Italia, in uncaso di accertata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla ConvenzioneEDU) o ai sensi dell'art. 42-bis, d.P.R. cit. (CEDU, prima sezione, 15 febbraio2024, Donati c. Italia, ric. n. 37760/02, par. 43) o comunque in ipotesi diespropriazione non illegittima ma posta in essere in violazione dell'art. 1 delProtocollo n. 1 alla Convenzione (CEDU, prima sezione, 23 gennaio 2025,[OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia, ric. n. 13355/09; a proposito dell'inadeguatezzadell'indennità di esproprio calcolata in base al “valore agricolo medio” e nonall'effettivo valore di mercato del terreno, v. CEDU, prima sezione, 20 giu-gno 2024, [OSCURATO:PERSONA] e Cammarata c. Italia, ric. n. 6899/10). Con riguardoa un caso di occupazione usurpativa avente ad oggetto un terreno edifica-bile per un terzo della sua superficie con costruzioni preesistenti, v. CEDU,sezione prima, 5 settembre 2024, ricorso n. 50827/11, Giuffrè e altri c.Italia (ad essa si riferisce Cass., sez. I, ord. 7 gennaio 2025, n. 1221), haritenuto che «alla luce della sua giurisprudenza, un risarcimento basato suun importo corrispondente al valore venale del terreno possa essere consi-derato un mezzo appropriato per riparare le conseguenze del danno subitoper la perdita dell'immobile da parte della società ricorrente nel caso di spe-cie (si vedano, mutatis mutandis, Guiso-Gallisay, § 96, e Sorasio e altri, §46, […])».1.4. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, basti qui richiamareCass., sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6622:«In tema di liquidazione dell'indennità dovuta per l'acquisizione sa-nante, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che, trattandosi diun rimedio volto a ripristinare, ma solo con efficacia ex nunc, la legalitàamministrativa violata, il valore venale dell'immobile dev'essere determi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data dell'occupazione o dell'espropriazione,ma a quella di adozione del provvedimento acquisitivo (cfr. Cass., Sez. I,26/03/2024, n. 8163; 2/07/2021, n. 18780), e quindi senza considerare ilvalore dell'opera realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA], ma tenendoNumero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026conto della classificazione urbanistica in atto al momento dell'acquisizionedell'area che costituisce oggetto del procedimento ablatorio, giacché la de-stinazione prevista dallo strumento urbanistico vigente connota le attualicaratteristiche giuridiche, in particolare di edificabilità, del bene stesso (cfr.Cass., Sez. I, 26/09/2024, n. 25707; 13/04/2023, n. 9871)».2. Col secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. la «nullità del provvedimento per violazione dell'art. 384, comma2, c.p.c., in relazione agli artt. 392 e seguenti c.p.c. ed agli artt. 936 c.c. e42-bis d.p.r. 327/2001 (art. 360. comma 1, n. 4), c.p.c.)».Secondo i ricorrenti, il principio di diritto enunciato da Cass., n. 9871/2023 «non esclude, anzi impone, in forza dell'art. 936, comma 2, c.c., che,in questo caso, agli espropriati – in alternativa all'acquisizione (nella specieda loro non tempestivamente prescelta) – sia riconosciuto un importo parial valore venale del suolo, maggiorato del valore dei materiali e della ma-nodopera, ovvero dell'incremento di valore del suolo. Diversamente opi-nando, ne resterebbe svalutata l'interpretazione che dell'art. 42-bis t.u.espropri (in particolare del suo incipit: “Salvi i casi in cui la legge dispongaaltrimenti”) ha dato la Corte di Cassazione, con la finalità di renderla coe-rente con le disposizioni dell'art. 936 c.c.; e, conseguentemente, l'avvenutoacquisto del manufatto per accessione resterebbe lettera morta»Il motivo non può essere accolto, avendo il giudice del rinvio corretta-mente applicato il principio di diritto enunciato da Cass., n. 9871/2023.3. Col terzo motivo si deduce l'«omesso esame circa fatti decisivi per ilgiudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma1, n. 5), c.p.c.)».I ricorrenti lamentano che il giudice del rinvio non abbia accolto la loroistanza di integrale rinnovazione dell'indagine effettuata dal C.T.U. ing. [OSCURATO:PERSONA] nel corso del primo giudizio davanti alla Corte d'ap-pello di Salerno.Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026Lamentano inoltre che il giudice del rinvio, adottando la prima delle ipo-tesi illustrate dal C.T.U. nella relazione del 25 ottobre 2017, abbia omessol'esame di «due punti di fatto», a loro avviso decisivi, emergenti dalla rela-zione dell'ing. Mastroroberto e dagli atti di causa, oggetto di discussione trale parti:il primo, consistente nel fatto che, come si legge a pag. 26 della rela-zione, il valore della strada di collegamento del terreno con la pubblica viaè stato stimato in euro 435,00 al mq. a fronte di una stima al mq. del ter-reno di euro 320,00, mentre ad avviso dei ricorrenti il valore della strada dicollegamento non può ricevere una stima diversa da quella del terreno;il secondo, consistente nel fatto che la somma del valore del suolo, sti-mato dal C.T.U. in euro 2.724.800,00 e come tale recepito dalla Corte d'ap-pello che l'ha posto a fondamento della propria statuizione, e del valore delcosto di costruzione dei manufatti edilizi, che - secondo gli elementi espostinel ricorso per riassunzione davanti alla Corte d'appello con richiamo anchealla relazione 17 febbraio 2012 del C.T.U. ing. [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio n. 561/2018 R.G. davanti al T.A.R. Campania – Sezione Salerno(doc. 2 allegato al ricorso in riassunzione) - ammontava ad euro2.575.804,11 (euro 1.937.266,11 per la costruzione del poliambulatorio edeuro 638.538,00 per la realizzazione della strada di collegamento), non cor-risponde al valore di mercato dei prodotti edilizi finiti, stimato dal C.T.U. apagina 26 in un totale di euro 7.924.200,00 (di cui euro 5.975.400 per ilpoliambulatorio ed euro 1.948.800,00 per la strada).Il motivo non può essere accolto:ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., rileva l'esame non di questionicontroverse, temi discussi, meri elementi istruttori o argomentazioni difen-sive, ma di fatti storici, principali o secondari, quali accadimenti fenomeniciesterni al processo, di natura decisiva, trascurati dal giudice di merito ben-ché idonei a ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite e talinon sono quelli indicati dai ricorrenti, i quali fanno leva su stime del C.T.U.,Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026ne censurano l'intrinseca contradditorietà o la non coerenza rispetto ad ele-menti desumibili da documenti acquisiti o comunque da circostanze allegatedai ricorrenti stessi e lamentano l'omesso esame di tali elementi da partedel giudice (cfr. Cass., sez. I, 16 marzo 2022, n. 8584; Cass., sez. I, 13ottobre 2020, n. 22056; Cass., sez. VI-3, ord. 24 giugno 2020, n. 12387;Cass., sez. III, ord. 9 luglio 2019, n. 18328; Cass., sez. un., 7 aprile 2014,n. 8053);nel rispetto del principio di diritto cui doveva uniformarsi, il giudice delrinvio ha dato rilievo unicamente alla stima del terreno (alla data dell'acqui-sizione sanante) senza tenere conto del valore delle opere realizzate dallaP.A. né tantomeno di quello che i ricorrenti dicono essere il costo di costru-zione dei manufatti: dunque, la critica operata dai ricorrenti non attinge laratio decidendi dell'ordinanza impugnata e comunque introduce elementiestranei all'oggetto dell'esame cui la Corte d'appello era vincolata (cfr.Cass., sez. II, 21 luglio 2025, n. 20536; Cass., sez. I, ord. 24 giugno 2025,n. 16915);è preclusa nel giudizio di legittimità una rivalutazione degli elementi difatto, riservata al giudice di merito (Cass., sez. III, ord. 20 giugno 2024, n.17078; Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476).4. In conclusione, il ricorso non può essere accolto.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.6. Sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato,se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a pagare, in favore della controri-corrente, le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge.Numero registro generale 7864/2024Numero sezionale 4101/2025Numero di raccolta generale 13444/2026Data pubblicazione 09/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.Il PresidenteGuido Mercolino