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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 20597/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 13/08/2025, il Tribunale di Lecce in funzione del giudicedell’esecuzione ha respinto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha chiestodichiararsi l’inefficacia del giudicato rappresentato dalla sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno indata 24/03/2022, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La difesa aveva dedotto che in seguito alla formulazione dell’accordo di cui all’art. 444cod. proc. pen. il fatto contestato era stato riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309/90 e risalendo i fatti al 2006, in virtù dell’inquadramento in tale diversa fattispecie, ilreato doveva essere dichiarato prescritto.Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che, non essendo stata eccepita la prescrizionenell’originario procedimento né rilevata d’ufficio dal giudice procedente, non era più possibileeffettuare alcuna successiva valutazione in merito.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] econ un unico articolato motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. b), cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 444, 671, 529 cod. proc. pen. e 73, commi 1 e5, d.P.R. n. 309/90.Il giudicato conteneva una pena illegale perché l’accordo era intervenuto in violazionedi legge non avendo tenuto conto della modifica normativa che interessa la fattispecie di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare inefficace ilgiudicato formatosi sulla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudiceper l’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno in data 24/03/2022, irrevocabilel’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva recepito l’accordo delle parti avente ad oggetto un’imputazione percondotta di spaccio di stupefacenti, riqualificata (i base al suddetto accordo) ai sensi dell’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.L’inefficacia del giudicato avrebbe dovuto essere dichiarata prendendo atto che i fatti al2006 oggetto dell’accordo e della successiva decisione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,risalivano al 2016 e al momento della decisione ex art. 444 cod. proc. pen. erano giàprescritti.Secondo la difesa la pena così applicata, stante la maturata prescrizione, dovevaconsiderarsi illegale.Tuttavia, come ha precisato Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 –01, la pena illegale, dinanzi alla quale la forza del giudicato deve recedere consentendol’intervento del giudice dell’esecuzione, è quella «che non sia prevista, nel genere, nellaspecie o nella quantità, dall'ordinamento»; una pena, cioè, «che attesta un abuso del poterediscrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore».E su questa linea si è posta la giurisprudenza costante e anche recente che su ipotesianaloghe a quella dedotta dall’odierno ricorrente ha affermato: « Non rientra nei poteri delgiudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso incui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate insede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio ingiudicato della sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406- 01).L’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. da parte delgiudice che ometta di rilevare l’intervenuta prescrizione può considerata viziata masuscettibile di censura solo con i mezzi ordinari di impugnazione, mezzi che nel caso dispecie non sono stati attivati con conseguente passaggio in giudicato della decisione.Alla luce di questi principi del tutto pacifici il provvedimento impugnato può essereinquadrato nell’ipotesi di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. perché ha rilevato unacausa di manifesta infondatezza della richiesta e quindi di sostanziale inammissibilità di essae ha correttamente deciso di non darvi corso.3.

Ne consegue che anche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – nonravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa diinammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 –anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 13/08/2025, il Tribunale di Lecce in funzione del giudicedell’esecuzione ha respinto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha chiestodichiararsi l’inefficacia del giudicato rappresentato dalla sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno indata 24/03/2022, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La difesa aveva dedotto che in seguito alla formulazione dell’accordo di cui all’art. 444cod. proc. pen. il fatto contestato era stato riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309/90 e risalendo i fatti al 2006, in virtù dell’inquadramento in tale diversa fattispecie, ilreato doveva essere dichiarato prescritto.Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che, non essendo stata eccepita la prescrizionenell’originario procedimento né rilevata d’ufficio dal giudice procedente, non era più possibileeffettuare alcuna successiva valutazione in merito.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] econ un unico articolato motivo lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. b), cod. proc. pen. con riguardo agli artt. 444, 671, 529 cod. proc. pen. e 73, commi 1 e5, d.P.R. n. 309/90.Il giudicato conteneva una pena illegale perché l’accordo era intervenuto in violazionedi legge non avendo tenuto conto della modifica normativa che interessa la fattispecie di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare inefficace ilgiudicato formatosi sulla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudiceper l’udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno in data 24/03/2022, irrevocabilel’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva recepito l’accordo delle parti avente ad oggetto un’imputazione percondotta di spaccio di stupefacenti, riqualificata (i base al suddetto accordo) ai sensi dell’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.L’inefficacia del giudicato avrebbe dovuto essere dichiarata prendendo atto che i fatti al2006 oggetto dell’accordo e della successiva decisione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,risalivano al 2016 e al momento della decisione ex art. 444 cod. proc. pen. erano giàprescritti.Secondo la difesa la pena così applicata, stante la maturata prescrizione, dovevaconsiderarsi illegale.Tuttavia, come ha precisato Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 –01, la pena illegale, dinanzi alla quale la forza del giudicato deve recedere consentendol’intervento del giudice dell’esecuzione, è quella «che non sia prevista, nel genere, nellaspecie o nella quantità, dall'ordinamento»; una pena, cioè, «che attesta un abuso del poterediscrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore».E su questa linea si è posta la giurisprudenza costante e anche recente che su ipotesianaloghe a quella dedotta dall’odierno ricorrente ha affermato: « Non rientra nei poteri delgiudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso incui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate insede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio ingiudicato della sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406- 01).L’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. da parte delgiudice che ometta di rilevare l’intervenuta prescrizione può considerata viziata masuscettibile di censura solo con i mezzi ordinari di impugnazione, mezzi che nel caso dispecie non sono stati attivati con conseguente passaggio in giudicato della decisione.Alla luce di questi principi del tutto pacifici il provvedimento impugnato può essereinquadrato nell’ipotesi di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. perché ha rilevato unacausa di manifesta infondatezza della richiesta e quindi di sostanziale inammissibilità di essae ha correttamente deciso di non darvi corso.3. Ne consegue che anche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – nonravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa diinammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 –anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
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