CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 17 giungo 2025 la Corte d’appello diCatanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa in data 8 ottobre 2024 dalTribunale di Catanzaro, concesse le circostanze attenuanti generiche congiudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, rideterminava le peneinflitte all’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata estorsione eminaccia aggravata.In particolare, al [OSCURATO:PERSONA], conduttore insieme alla propria famiglia di unimmobile di proprietà della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], era stato contestatodi avere minacciato di morte la [OSCURATO:PERSONA] al fine di costringerla a stipulare unnuovo contratto di locazione, essendo scaduto il precedente.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tremotivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva illogicità della motivazione in relazione allaritenuta attendibilità della persona offesa.Rassegnava che con l’atto di appello era stato dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] avevasempre nutrito sentimenti di astio nei confronti del ricorrente in ragione, tral’altro, del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione, che laconversazione intervenuta fra il [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa e fatta oggetto diregistrazione a cura di quest’ultima era stata male interpretata, che la minacciaproferita dal [OSCURATO:PERSONA] all’indirizzo della [OSCURATO:PERSONA] non era finalizzata a costringerequest’ultima a concludere un nuovo contratto di locazione, che la [OSCURATO:PERSONA] aldibattimento aveva reso dichiarazioni inattendibili, in parte reticenti e incontrasto con il contenuto della registrazione della suddetta conversazione, cheera stata prodotta in giudizio.Assumeva che, a fronte di tali deduzioni, la Corte d’appello aveva sminuito ilrisentimento manifestato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della suafamiglia, aveva illogicamente ricondotto a un cattivo ricordo le contraddizioniche avevano caratterizzato le dichiarazioni rese al dibattimento dalla personaoffesa e aveva reso una motivazione apparente in relazione alla finalizzazionedelle minacce rivolte dal [OSCURATO:PERSONA] alla vittima e alle frasi proferite dalla [OSCURATO:PERSONA] nelcorso della discussione con il ricorrente, frasi che non erano state fatte oggettodi trascrizione.In relazione a un successivo episodio, pure contemplato nell’imputazione eriqualificato dal primo giudice nel reato di minaccia aggravata, la difesaevidenziava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che nell’occasione la [OSCURATO:PERSONA] lo avevacolpito con un calcio ai testicoli e che tale circostanza era stata confermata daitestimoni che avevano affermato che l’imputato era dolorante ai testicoli inragione di un colpo ricevuto, laddove la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, incontraddizione rispetto alla versione fornita dall’imputato e dai testimoni, diavere avuto con il [OSCURATO:PERSONA] un contatto del tutto fortuito, in tal modo rendendopalese la propria inattendibilità.4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 69 cod. pen.riguardo all’aumento di pena per la continuazione relativo al reato satellite diminaccia grave.Deduceva che la Corte d’appello, pur avendo concesso le circostanzeper il reato più grave e l’aumento di pena per il reato satellite, rispetto al qualesarebbe stato corretto considerare la sola pena pecuniaria prevista dall’art. 612,primo comma, cod. pen,. per la minaccia non aggravata.5. Con il terzo motivo deduceva carenza di motivazione in relazione allaquantificazione della pena base, assumendo che il Tribunale non aveva motivatosul punto e che la Corte d’appello, a fronte dello specifico motivo di gravame,rendendo una motivazione apparente si era limitata ad affermare che la penaera congrua alla luce dell’entità del fatto e della personalità del reo e che lastessa si discostava in maniera non significativa dal minimo edittale, laddove inrealtà era prossima alla media edittale.6. In data 27 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha depositato notescritte con le quali ha insistito nelle argomentazioni dedotte con il secondomotivo di ricorso.7. In data 28 gennaio 2026 la parte civile ha depositato note conclusionalie nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è non consentito in quanto teso a sollecitare unarilettura nel merito delle prove assunte.Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Cortescegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile. L'equilibrio delsistema si caratterizza, infatti, nel senso che, se al giudice di legittimità èaffidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, èaltrettanto vero che tale privilegio trova, nell'ordinamento, il propriocontrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato algiudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deveessere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti.Per questo, le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sulmateriale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606,comma 3, cod. proc. pen.). E debbono essere considerate censure di merito,come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dallasua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quandoesistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianzeche 'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudicedel merito. Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprioapprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibilinel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto estruttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che ladeduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice digenericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di meritodella doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).La motivazione della Corte d'appello con la sentenza impugnata non puòessere definita contraddittoria o manifestamente illogica, perché dà contopuntuale degli elementi di fatto considerati all’esito di una valutazione delleprove non palesemente incongrua e assistita da specifiche argomentazioni, e datali elementi trae conseguenze improntate a logica.In particolare, la Corte d’appello, rendendo una motivazione che risultaimmune da vizi, ha ritenuto congruamente che la persona offesa non nutrissealcuna ragione di astio o di risentimento nei confronti dell’imputato, consideratoche la stessa aveva “presentato querela solo in data 13 novembre 2023sebbene il primo episodio fosse risalente al 9 maggio 2023” (v. pag. 5 dellasentenza impugnata), che la registrazione del colloquio intervenuto fra i due intale data avesse dato conto delle esplicite e gravissime minacce proferite dalGiglio all’indirizzo della [OSCURATO:PERSONA] e del collegamento di esse con la pretesa dicontinuare a occupare l’appartamento di proprietà di quest’ultima (“non pensareche oggi o domani, che noi ce ne andiamo, che finisce qua .. salgo sopra e titaglio la testa … ti taglio pezzettini pezzettini, Daniè …”; v. pag. 6 delprovvedimento impugnato), che, quanto all’episodio risalente al novembre2023, la persona offesa aveva “confermato un contatto fisico con l’imputato eche i testi della difesa Colao e Caputo hanno riferito di avere sentito urla ma dinon avere assistito al fatto” (v. pag. 7 della sentenza impugnata).Resta, pertanto, escluso il denunciato vizio di motivazione.2. Il secondo motivo è infondato.Ed invero, a prescindere dalle questioni di diritto relative agli effetti delgiudizio di bilanciamento fra circostanze in ipotesi di reato continuato, osserva ilCollegio che la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto prevalentel’aggravante ex art. 612, secondo comma, cod. pen. sulle attenuanti generichecon il richiamo alla gravità del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] e al fatto che lo stesso,nell’occorso, avesse fatto uso di un’arma (un’accetta), con ciò effettuando unavalutazione di merito che risulta sorretta da idonea motivazione (“Parimentiadeguato al fatto commesso è l’aumento a titolo di continuazione per il delittodi minaccia. Nella valutazione dell’entità del fatto e quindi della misura dellapena non può trascurarsi che in relazione all’episodio del 13 novembre 2023l’imputato ha agito di propria iniziativa senza che la persona offesa avesseproferito alcuna parola, dirigendosi verso la stessa e mostrando l’accetta cheaveva acquistato. Si tratta di un fatto di notevole gravità, per cui correttamenteil Tribunale ha determinato l’aumento a titolo di continuazione nella misura dicinque mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa”; v. pag. 8 delprovvedimento impugnato).3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaquantificazione della pena per il reato base, ritenendola “congrua” e “adeguataalla complessiva entità del fatto e alla personalità dell’imputato”, gravato dinumerosi e assi rilevanti precedenti penali. Ciò anche in considerazione del fattoche la pena detentiva base, pari a anni due e mesi nove di reclusione, lungidall’essere prossima alla media edittale, pari ad anni quattro e mesi due direclusione, risulta prossima al minimo edittale, pari ad anno uno e mesi otto direclusione (v., in tema, Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli,Rv. 271524 – 01, secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligodi motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura dellariduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraversol'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo"; v.anche, ex multis, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01,che ha statuito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione delgiudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittaleche deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per ilreato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimodal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento.La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile deve essererigettata poiché quest’ultima, con le note conclusionali depositate, non hafornito un apprezzabile contributo alla decisione (v., ex multis,Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 – 01, secondo cui, intema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile, la disposizione di cuiall'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualitàdella partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere dicoltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica delcontraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusionedelle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svoltoalcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte e nota spese). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.Così deciso il 04/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini