CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delleMARCHE n. 1224/2024 depositata il 30/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di giustizia di secondo grado delle Marche (hinc: CGT2), con lasentenza n. 1224/2024 depositata in data 30/12/2024, ha respinto l’appelloproposto dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 244/2021, con laquale la Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto ilNumero registro generale 13652/2025Numero sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 14067/2026Data pubblicazione 13/05/2026ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (titolare dell’impresa individualeTRAS di [OSCURATO:PERSONA], hinc: il contribuente), contro gli avvisi diaccertamento con i quali venivano eseguite, in merito agli anni d’imposta2014 e 2015, riprese a titolo IRPEF, IVA, IRAP. Gli atti impositivicontestavano la deduzione di costi relativi a operazioni intercorse conl’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].2. La CGT2 ha ritenuto che le operazioni interessate dalla ripresa fosseroeffettivamente esistenti e che, di conseguenza, la detrazione dell’IVAspettasse indipendentemente dal pagamento dell’importo indicato infattura, tanto più che all’epoca dei fatti era ammesso il pagamento incontanti sotto la soglia di mille euro. Anche la natura di evasore totaledell’Angelosanti, in caso di operazioni effettive, non appare dirimente, postoche, come esposto in sentenza, essa ben poteva essere ignota al ricorrente.3. Contro la sentenza della CGUE l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4. La parte intimata non si è costituita.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2729 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che la CGT2 ha errato,poiché ha del tutto obnubilato i principi affermati dalla giurisprudenza dilegittimità circa l’onere della prova in ipotesi di utilizzo di fatture che(benché esistenti come documenti materiali e puntualmente registrati econtabilizzati) afferiscono ad operazioni oggettivamente inesistenti. Inparticolare, il giudice di seconde cure ha ingiustamente addebitato all’Ufficiouna pretesa insufficienza degli elementi probatori, che risultavano giàpuntualmente descritti nel processo verbale di constatazione, poiulteriormente illustrati, oltre che negli avvisi di accertamento, anche negliscritti difensivi dell’Ufficio. Non ha tenuto conto della valenza probatoriaNumero registro generale 13652/2025Numero sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 14067/2026Data pubblicazione 13/05/2026qualificata dell’accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza nei confrontidella cedente, dovendosi rammentare come i fatti documentati nel processoverbale e trasfusi negli atti impositivi erano pacifici. Richiama, quindi, (pag.5-6 ricorso in cassazione) i seguenti elementi:«1. la pregressa conoscenza dell’Angelosante e dello [OSCURATO:PERSONA], soci inaffari nella società Superzinco, allegando la visura camerale relativa;2. la natura di evasore totale dell’Angelosante, che non aveva maipresentato dichiarazioni dei redditi;3. la constatazione che le prestazioni di servizio e le cessioni di beniindicati dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei documenti fiscaliemessi non rientravano nell’ambito dell’attività dichiarata dalla societàcedente (fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate), né inquella dello [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di facchinaggio e montaggioarredi;4. la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] risultava aver cedutonegli anni 2014, 2015 e 2016 circa 750 cofani funerari e aver allestito 660camere ardenti, servizi e cessioni che non trovavano alcun riscontro neimateriali acquistati dalla stessa Zincart;5. la mancanza di certezza in ordine all’avvenuto pagamento sia delleprestazioni che delle cessioni in quanto i pagamenti erano avvenuti, per laquasi totalità, in contanti o, laddove avvenuti mediante assegni bancari,non era stato rilevato alcun elemento certo afferente l’effettivo incasso dellesomme;6. la constatazione che le fatture relative erano emesse tutte per importiinferiori all’allora limite per l’utilizzo del contante (ad es., per l’annualità2014 [omissis]7. la circostanza che le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] recasserodescrizioni palesemente generiche ed in contrasto con le disposizionidell’art. 21 D.P.R. 633/72;Numero registro generale 13652/2025Numero sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 14067/2026Data pubblicazione 13/05/20268. la dichiarazione confessoria resa dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]: “…nella maggior parte dei casi le fatture attive sono stateemesse con importi maggiorati”;9. l’alta incidenza, nella composizione dei costi della TRAS, delle fatturedi acquisto emesse dalla [OSCURATO:PERSONA].»1.2. La ricorrente rileva, poi, che nel caso di specie, la partecontribuente non aveva prodotto alcuna evidenza probatoria utile adimostrare l’esistenza oggettiva delle prestazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], cosìcome alcun elemento certo sull’effettivo incasso delle somme in relazioneai pagamenti delle fatture effettuati con assegni, non essendo sufficiente lasola esibizione della matrice a provare la reale emissione degli assegni, el’incasso degli stessi.1.3. Altro dato sintomatico circa l’inesistenza dei rapporti commercialitra le due ditte emergeva, poi, dalle dichiarazioni fiscali presentate dalcontribuente nel 2014 e nel 2015, che dimostravano l’elevata incidenza deicomponenti negativi di reddito collegati alle fatture di acquisto emesse dalsig. Angelosante sui ricavi della Tras: sul totale dei costi sostenuticontribuente, quelli collegati alle prestazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] quasi il 40% per il 2014 e, addirittura, superavano il 70%l’anno successivo, derivandone un abbattimento del reddito collegato allefatture emesse dall’Angelosante decisamente elevato ed ingiustificato,soprattutto se si considera la diversità delle attività rese dalle due realtàaziendali. Anche in relazione a tale dato, alcuna evidenza probatoria erastata resa dal contribuente per comprendere quale tipo diservizio/prestazione gli aveva reso la [OSCURATO:PERSONA].1.4. Il giudice di seconde cure, invece, avrebbe dato rilievo alla soladichiarazione dell’emittente, secondo cui «le fatture sarebbero state emessecon importi maggiorati», facendo dipendere dalla stessa – in contrasto conle previsioni degli artt. 2727 e 2729 c.c. – il carattere effettivamenteesistente delle operazioni, quando, in realtà, dimostrava l’esatto contrario.Numero registro generale 13652/2025Numero sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 14067/2026Data pubblicazione 13/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione efalsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia come la sentenza impugnatasia affetta dal vizio di motivazione perplessa e contraddittoria. Inparticolare, l’affermazione della CGT2, secondo cui: «Anche la natura dievasore totale dell’Angelosanti, in caso di operazioni effettive, non apparedirimente, posto che, come esposto in sentenza, essa ben poteva essereignota al ricorrente (Cfr. Corte Ue, sentenza in causa C-440/04, citatadall’appellato)», comporta un sindacato sulla buona fede del contribuente,rilevante solo in caso di operazioni soggettivamente inesistenti e nonnell’ambito di quelle oggettivamente inesistenti.2.2. La ricorrente evidenzia che, secondo la giurisprudenza prevalente,di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile»può parlarsi, laddove essa non renda: «percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscerel’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice» (Cass. 2622/2024).La decisione impugnata appare pertanto, oltre che illegittima, nulla, peressere apoditticamente fondata su una motivazione perplessa,contraddittoria ed illogica.3. I motivi di ricorso possono essere esaminati insieme e sono entrambifondati.3.1. Nel caso di specie viene contestata la deduzione di costi relativi adoperazioni oggettivamente inesistenti, con riferimento a fatture emessedalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].3.2. La CGT2 incorre, in primo luogo, in un’errata qualificazionedell’esistenza nella parte in cui fa dipendere dalla dichiarazionedell’Angelosante del 12 febbraio 2017, secondo cui le fatture sarebberoNumero registro generale 13652/2025Numero sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 14067/2026Data pubblicazione 13/05/2026state emesse con importi maggiorati, il carattere esistente e non fittiziodelle operazioni contestate dall’amministrazione finanziaria. La stessaricostruzione fattuale cui ha aderito la CGT2 evidenziava, quindi, il carattereoggettivamente inesistente, in parte qua, delle operazioni de quibus, postoche l’emissione di una fattura per importanti maggiorati rispetto a quellieffettivi comporta, almeno, il riconoscimento del carattere oggettivamenteinesistente dell’operazione.3.3. Tale asserzione, oltre a un difetto di qualificazione della fattispecie,incorre anche nella violazione dei criteri che governano la prova perpresunzione ai sensi dell’art. 2729 c.c., non potendosi ritenere certamenteche il contribuente possa dare la prova del carattere oggettivamenteesistente di una fattura (in senso contrario alle allegazionidell’amministrazione finanziaria), affermando che quest’ultima è stataemessa per un importo maggiore di quello effettivo. In tale ipotesi non solomancano i requisiti della gravità, precisione e concordanza previsti dall’art.2729 c.c., ma addirittura l’elemento probatorio prodotto dal contribuenteassume valore confermativo, anziché contrario agli elementi di provaindiziaria addotti dall’amministrazione finanziaria.3.4. Sotto il profilo appena evocato occorre richiamare quanto precisatoda questa Corte in ordine all’interpretazione dell’art. 2729 c.c. e cioè che ilrequisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilitàdella sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quellodella "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementipresuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da unapluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loroNumero registro generale 13652/2025Numero sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 14067/2026Data pubblicazione 13/05/2026combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delmolteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica deglistessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma(Cass., 21/03/2022, n. 9054).3.5. Nel caso di specie la CGT2, oltre ad aver dato rilievo a un elementoindiziario privo dei caratteri della gravità, precisione e concordanza(prodotto dal contribuente) non ha tenuto conto degli elementi di provaindiziaria introdotti dall’amministrazione finanziaria: la qualità di evasoretotale dell’Angelosante, i pagamenti avvenuti tutti in contanti e comunquenon tracciabili, la non corrispondenza tra i materiali ceduti e quelliacquistati, la mancanza di inerenza tra i beni ceduti e l’attività svolta, lagenerica descrizione delle fatture. Tali elementi avrebbero dovuto essereoggetto non solo di una valutazione autonoma, ma anche complessiva, alfine di verificare se l’intero materiale probatorio in atti potesse portare aritenere provato (o meno) il carattere oggettivamente inesistente delleoperazioni sottese alle fatture per le quali sono stati disconosciuti i costi daparte dell’amministrazione finanziaria.3.6. Infine, è totalmente avulsa dalla prova delle operazionioggettivamente inesistenti la questione relativa alla buona fede delcontribuente, occorrendo dare, anche sotto tale profilo, continuitàall’orientamento di questa Corte, secondo il quale ai fini del disconoscimentoNumero registro generale 13652/2025Numero sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 14067/2026Data pubblicazione 13/05/2026della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazionioggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziarial'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietàdell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosaprova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione dellafattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabilio dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmenteutilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass.,19/04/2025, n. 10336). L’amministrazione finanziaria non è quindi tenutaa dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertatal'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo,che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il beneo la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass., 18/10/2021,n. 28628).4. Alla luce di quanto sin qui argomentato il ricorso è fondato e deveessere accolto nei termini di cui in motivazione.4.1. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinvio allaCGT2 che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]