CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06601/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,(;) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 489 cod. pen. e il vizio di motivazione, segnatamente in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato -, il secondo motivo - che assume la violazione dell'art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione rispetto al chiesto riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto di giudizio e quelli per cui l'imputato è già stato giudicato (con sentenza del Tribunale di Bari del 20 settembre 2017) - e il terzo motivo - che deduce la violazione dell'art. 20-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al diniego dell'irrogazione delle pene sostitutive - sono privi di specificità poiché non si confrontano con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato ma si limitano a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), proponendo con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito, senza prospettare effettivamente il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), adducendo in maniera assertiva che non si sarebbe valorizzato, per concedere la continuazione, il tempo della commissione dei reati senza tuttavia avere riguardo al piano argomentativo speso dalla Corte di merito per escludere il medesimo disegno criminoso (cfr. spec. p. 3 della sentenza impugnata) e senza muovere puntuali censure alle ragioni (parametrate alle specifiche condotte dell'imputato) per cui non è stata irrogata una pena sostitutiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrent I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d mende. Così deci