CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 15723/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria e documenti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Messina, in accoglimento dell'appello' presentato dal Pubblico Ministero presso la locale Direzione distrettuale antimafia avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponeva il sequestro preventivo degli autocarri Iveco tg. [OSCURATO:TARGA], [OSCURATO:TARGA], [OSCURATO:TARGA], allo stesso intestati, oltre che dell'escavatore Hitachi EX215, di proprietàdella ditta individuale dell'indagato, con riguardo al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 452-quaterdecies cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - carenza di motivazione e/o motivazione apparente in ordine al fumus commissi delicti. Il Tribunale avrebbe riformato il provvedimento genetico con motivazione viziata, che non terrebbe conto degli obblighi effettivamente a carico del trasportatore, come il [OSCURATO:PERSONA]: questi, invero, si esaurirebbero nell'iscrizione nell'Albo dei gestori ambientali, ora integrato dal RENTRI, nell'autorizzazione al trasporto di determinati rifiuti, nella verifica che il centro di conferimento sia autorizzato per la tipologia di rifiuto. Ebbene, tali obblighi sarebbero stati pienamente adempiuti, come dimostrato dalla difesa, mentre nessuna verifica lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto compiere quanto ad un eventuale scostamento tra i codici forniti dal produttore e la reale natura del rifiuto, potendo al più riscontrare - con l'uso della normale diligenza - la corrispondenza tra il dato formale e quello effettivo. Come già evidenziato dal G.i.p., inoltre, non vi sarebbe alcuna prova di accordo delittuoso o di consapevolezza illecita, né, peraltro, risulterebbe alcun profitto che il ricorrente avrebbe ottenuto dall'ipotizzato reato, venendo lui solo pagato dal produttore per il trasporto. Nessuna responsabilità, inoltre, potrebbe essere ravvisata quanto al luogo di scarico dei rifiuti, in quanto il trasportatore non avrebbe alcun obbligo di verificare i reali confini dell'impianto autorizzato (fermo restando che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque mai scaricato al di fuori del piazzale dell'impresa individuale Croce); effettuata la consegna e controfirmato il FIR, dunque, il compito dello stesso trasportatore si esaurirebbe. Infine, si evidenzia che il ricorrente non comparirebbe mai nelle riprese video alla guida dei mezzi, così emergendo ulteriormente la totale assenza di fumus, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale con motivazione apparente; - le stesse censure sono poi mosse quanto al periculum in mora, che sarebbe stato individuato senza accertare i requisiti di concretezza e di attualità, sebbene necessari anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte. La difesa ha depositato una memoria, a sostegno dei motivi già presentati, ed ha allegato documenti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. In primo luogo, occorre ribadire che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., tale dovendosi intendere - quanto al vizio di motivazione - il caso in cui il percorso argomentativo del provvedimento sia del2 7'7L-ctutto assente, oppure si risolva in affermazioni a tal punto generiche da non consentire di cogliere l'analisi logico-giuridica compiuta dal Tribunale, che dunque risulta soltanto apparente. 5. Tanto premesso in termini generali, la Corte osserva che nessun vizio di tale natura può essere riscontrato nell'ordinanza impugnata, e che nessuna carenza argomentativa coinvolge la gravità indiziaria degli elementi a carico del ricorrente, che il Tribunale ha illustrato in modo estremamente ampio e diffuso, richiamando plurimi esiti investigativi di differente natura (riprese video, intercettazioni, documenti ed altro), ai quali, peraltro, il ricorso non dedica alcuna considerazione. 5.1. L'impugnazione qui in esame, infatti, per un verso non spende argomenti quanto all'esistenza di una attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 -quaterdecies cod. pen.), riscontrata in questa sede cautelare - presso il sito gestito dai coindagati Croce - in forza di numerosissimi elementi che l'ordinanza richiama; per altro verso, si limita a sostenere - con inammissibile argomento di merito - che il trasportatore: a) sarebbe onerato soltanto da specifici compiti; b) dipenderebbe dall'attività a monte svolta dal produttore, c) non potrebbe in alcun modo sindacare - al di là dell'ordinaria diligenza - il contenuto delle indicazioni documentalmente offerte da questi. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], peraltro, sarebbe in possesso di ogni richiesta autorizzazione, così da non potersi riscontrare alcun elemento concorsuale nella fattispecie illecita, difettando prove effettive ed un qualunque profitto. 6. Neppure un passaggio del ricorso, dunque, concerne le tante pagine dell'ordinanza relative, in primo luogo, al modus operandi del tutto illecito riscontrato per la lavorazione dei rifiuti all'interno del sito, con carattere assolutamente abituale e con l'intervento quotidiano di numerosissimi soggetti e mezzi; quindi, alla specifica figura del [OSCURATO:PERSONA], oggetto di una motivazione estremamente articolaa ed approfondita, ricca di pertinenti riferimenti investigativi e, come tale, del tutto estranea a qualunque ipotesi di motivazione assente o di mera apparenza. 6.1. Quanto al primo profilo, l'ordinanza impugnata ha trattato della genesi dell'indagine, al pari dei gravi indizi di colpevolezza del delitto contestato al capo 1 (art. 452 -quaterdecies cod. pen.), riscontrati in una pluralità di elementi (pagg. 11-16): da questi emergeva "l'enorme quantità di veicoli che, entrati nell'impianto, non transitavano dalla pesa, non consegnavano il prescritto FIR e raggiungevano direttamente il piazzale di stoccaggio ove scaricavano indiscriminatamente ogni tipo di rifiuto, che non veniva trattato dai macchinari di frantumazione e vagliatura, mai utilizzati nel periodo di osservazione". L'articolata investigazione della polizia giudiziaria, inoltre, aveva consentito di verificare che questi rifiuti, caricati su due 3autocarri interni all'area della "Croce", venivano poi sversati nell'alveo di un torrente, a valle dell'impianto, ad intervalli di circa 30 minuti, direttamente e senza essere mai trattati dai macchinari di lavorazione; nell'arco di soli 4 giorni, peraltro e a titolo esemplificativo, i quantitativi erano stati stimati in circa 1.170 mc. Numerosissimi, inoltre, erano risultati i conferimenti anche altrove, comunque al di fuori dell'area autorizzata. 6.2. Quanto, poi, al [OSCURATO:PERSONA], i gravi indizi di colpevolezza sono stati copiosamente individuati nelle immagini captate (che davano conto di come gli autocarri e la ruspa allo stesso riferibili partecipassero in modo costante e diretto a tutte le operazioni illecite), così come nelle numerose conversazioni che lo stesso ricorrente aveva costantemente con altri soggetti, ad esempio il figlio Giuseppe o il genero [OSCURATO:PERSONA]: ebbene, dal contenuto di queste il Tribunale del riesame, con argomento solido e logico, tutt'altro che apparente, ha tratto non solo la piena consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa il carattere palesemente illecito di parte dell'attività che veniva svolta all'interno del sito, pur dotato di autorizzazioni, ma anche l'evidente adesione dello stesso all'attività organizzata criminosa, peraltro ben espressa dalla preoccupazione che aveva coinvolto tutti i partecipi in occasione delle prime ispezioni e dei primi controlli da parte dell'autorità. In particolare, lo specifico apporto offerto dal ricorrente ha costituito oggetto, nell'ordinanza impugnata, di un diffuso ed articolato paragrafo (pagg. 32-34), nel quale sono stati riportati i dati di fatto riscontrati nel corso delle indagini a sostegno di un'attività illecita (in sé assolutamente estranea ad ogni contestazione in questa sede), posti in confronto logico con i medesimi argomenti poi sostenuti nel ricorso, ossia la formale presenza di regolari autorizzazioni in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed i limiti di diligenza individuabili nei confronti del trasportatore dei rifiuti. La motivazione del provvedimento risulta, anche su tali profili, estremamente adeguata ed articolata, così da sfuggire alla censura proposta (peraltro con carattere generico), che - si ribadisce, quale indice di un profilo di inammissibilità - risulta priva di qualunque relazione critica con la motivazione qui in esame. 7. Il primo motivo di ricorso, concernente i gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA], risulta pertanto manifestamente infondato. 8. Alle stesse conclusioni, di seguito, la Corte giunge anche quanto alla seconda censura, in forza della quale il periculum in mora sarebbe stato riconosciuto dal Tribunale senza motivazione in ordine alla sua concretezza ed attualità. 8.1. Pur su questo profilo, infatti, la doglianza censura una carenza argomentativa tutt'altro che ravvisabile nei rigorosi termini del già richiamato art. 325 cod. proc. pen., come ben emerge dalle considerazioni spese alla pag. 36. In particolare, è stato evidenziato che - in presenza di un reato abituale, quale quello 4contestato anche al ricorrente - il sequestro preventivo dell'intera area, della ditta e dei mezzi ripetutamente coinvolti dalla gestione illecita risultava necessario per evitare che gli stessi beni potessero essere ancora utilizzati, aggravando o protraendo le conseguenze del reato. Con significativo riferimento, peraltro, l'ordinanza ha anche valorizzato in senso negativo la "peculiare propensione criminale" del [OSCURATO:PERSONA], che aveva improntato all'illegalità la propria attività professionale, "al punto che neanche la sottoposizione a precedenti procedimenti e la consapevolezza di essere oggetto di interesse investigativo hanno mai costituito un valido deterrente." La strumentalità del vincolo rispetto ad esigenze cautelari concrete ed attuali, pertanto, risulta enunciata e motivata con argomento ancora del tutto adeguato, tale da non meritare censura. 9. La Corte, infine, evidenzia l'inammissibilità, in questa sede, della produzione documentale allegata alla memoria difensiva del 31/3/2026. Al riguardo, basti sottolineare che le vicende in fatto che avrebbero coinvolto alcuni mezzi in sequestro (come la titolarità effettiva dell'escavatore Hitachi), specie se successive all'ordinanza impugnata (come la vendita dell'autocarro Iveco in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), non possono essere valutate dalla Corte di legittimità, in quanto di cognizione esclusiva del Giudice della cautela. 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichia P.Q.M