Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 11035/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29,presso l'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] - INAIL 01165400589, in personadel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 144, presso lo studio dell'avvocatoRAFFAELA FABBI, che la rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -avverso la sentenza n. 140/2020 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 14/08/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEcon la sentenza n. 140 del 14.8.2020 la Corte d'appello di Cagliari,respingendo l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. econfermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda diaccertamento negativo proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’Inail voltaalla declaratoria della insussistenza dell’obbligazione contributiva (e dellainfondatezza del verbale ispettivo della Direzione provinciale del lavoro)concernente il lavoratore [OSCURATO:PERSONA], pretese riportate,rispettivamente, nell’avviso bonario dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 9500853505-001notificato il 20.11.2014 e nella diffida dell’Inail n. 36421 notificata il27.11.2014;Ric. 2021 n. 05138 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022la Corte territoriale riteneva che il materiale istruttorio, di fontedocumentale (tra cui i verbali ispettivi) e testimoniale, dimostravano cheil Mereu, dopo la cessazione del rapporto di lavoro di apprendistato(19.6.2010) e sino alla data dell’infortunio sul lavoro (dicembre 2011),aveva continuato a prestare attività per due o tre giorni alla settimana,dedicandosi a carteggiare gli infissi e a curare il giardino; in particolare,tali circostanze risultavano con sufficiente chiarezza dalle dichiarazionirese agli ispettori (oltre che dal lavoratore infortunato, seppurinteressato all’esito favorevole del giudizio), nonostante la parzialecontraddittorietà con le dichiarazioni che le medesime persone avevanodichiarato in giudizio (le quali non avevano spiegato, seppurespressamente sollecitate, la divergenza con la versione dei fatti fornita,nell’immediatezza degli eventi, agli ispettori e si erano limitate aconfermare la presenza del Mereu durante il rapporto di apprendistato,nulla riferendo per il periodo successivo); inoltre, le argomentazionifornite dal datore di lavoro (secondo cui il Mereu era autorizzato adaccedere al cortile dell’azienda per prelevare pezzi di legname di scarto)potevano costituire una conferma della sussistenza del rapporto dilavoro, rappresentando un benefit concesso ai dipendenti;avverso detta sentenza la società propone ricorso affidato a quattromotivi, illustrato da memoria, e gli enti previdenziali oppongono difesedepositando rispettivi controricorsi;la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente aldecreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bisc.p.c.;CONSIDERATO CHE1. con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 115, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. non essendo supportata, la sentenza della Corte territoriale, dalleRic. 2021 n. 05138 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022necessarie risultanze di carattere probatorio, non avendo riferito – itestimoni – che il Mereu avesse svolto attività lavorativa in favore dellaSpar Tecnoinfissi da giugno 2010 al dicembre 2011, data dell’infortunio;2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonpotendo riconoscersi al verbale di accertamento ispettivo alcun grado divalutazioni effettuate dagli ispettori, né potendo fondare le stesse unapresunzione semplice in ordine ai fatti dichiarati e gravando sull’enteprevidenziale l’onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato tra il Mereu e la società;3. con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonchévizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,c.p.c. avendo, la Corte territoriale, accertato in ogni caso un rapporto dilavoro subordinato per “due o tre giorni alla settimana” e dovendo,coerentemente, rideterminare l’obbligo contributivo a carico dellasocietà rispetto a quello determinato nell’avviso bonario dell’[OSCURATO:PERSONA] n.9500853505-001 e nella diffida Inail 36421d/2014 (i qualipresupponevano lo svolgimento di un orario di lavoro pari a 40 oresettimanali dal 19.6.2010 al 28.12.2011);4. con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 115 c.p.c. e 2094 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c. avendo, la Corte territoriale, trascurato diverificare la sussistenza degli indici della subordinazione;5. il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso sono inammissibilie, per la parte residuale, manifestamente infondati;Ric. 2021 n. 05138 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/20225.1. la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella meracircostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalleparti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sullabase di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al difuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso didisposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez.

U, n. 11892/2016, Cass.Sez.U. n. 20867 del 2020); il malgoverno dei poteri istruttori deve, poi,emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesamedegli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 24434 del2016 e Cass. n. 14267 del 2006).5.2. questa Corte ha, altresì, ribadito che in tema di valutazione delleprove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degliartt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento dimerito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia dellaviolazione delle predette regole da parte del giudice del merito nonconfigura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì unerrore di fatto, che deve essere censurato attraverso il correttoparadigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (tra le altre v.

Cass. n.23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769 del 2018; Cass. n. 1229 del 2019;v., da ultimo, pure Cass. n. 24395 del 2020);5.3. come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con lasentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012 èdenunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motiviRic. 2021 n. 05138 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione);5.4. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non èassente o meramente apparente, né gli argomenti addotti agiustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamenteillogici o contraddittori, avendo – la Corte territoriale – esaminato ilquadro probatorio acquisito, di fonte documentale e testimoniale, e,valutando le deposizioni testimoniali comparativamente con gli elementiemergenti dal verbale ispettivo, ha ritenuto accertato lo svolgimento, peril periodo 19.6.2010 - 28.12.2011, di un rapporto di lavoro subordinatocon il Mereu per “due o tre giorni a settimana” con mansioni che siriducevano a carteggiare gli infissi e a curare il giardino;5.5. oltre ai profili di inammissibilità, va in ogni caso rilevato che, quantoai verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali, la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ènel senso che tali verbali fanno fede fino a querela di falso unicamentecon riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazioneispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciutisenza alcun margine di apprezzamento, nonchè con riguardo allaprovenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alledichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è,per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, nè ai fatti dicui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che siassumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazionilogiche; ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioniispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudiceRic. 2021 n. 05138 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepireaprioristicamente (tra molte, Cass. n. 13679 del 2018; n. 22862 del 2010);quindi, mentre i documenti in questione sono assistiti da fedeprivilegiata nei limiti suindicati, per le altre circostanze di fatto che iverbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per ledichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) ilmateriale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice,unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti(tra molte, Cass. n. 9251 del 2010);5.6. si tratta dunque di documenti liberamente valutabili dal giudice dimerito: se dalla giurisprudenza invocata non può trarsi il principiosecondo cui i verbali ispettivi stabilirebbero una presunzione semplicedella veridicità delle loro conclusioni, essa esprime il principio che ilgiudice di merito può ben raggiungere la conclusione che l'onere dellaprova della pretesa dell'ente di volta in volta interessato sia stato assoltoin base ai soli elementi contenuti nel verbale, ovviamente quando questisiano sufficienti (cfr. da ultimo Cass. n. 15410 del 2020);5.7. nel caso di specie gli elementi contenuti nei verbali, valutaticomparativamente con le deposizioni testimoniali acquisite, sono statiritenuti sufficienti dalla Corte di merito, con valutazione non censurabilein questa sede se sorretta da motivazione immune da vizi logici, nelsenso precisato dalla sentenza già citata delle Sezioni Unite di questaCorte n. 8053 del 2014;5.8. in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro come di naturasubordinata, il giudice del merito si è conformato alla consolidatagiurisprudenza che - a fronte di una prestazione elementare, ripetitiva epredeterminata quale la mansione di cura del giardino e di carteggio degliinfissi - ha operato una valutazione complessiva e globale, avvalendosidi indici di fatto già ripetutamente apprezzati da questa Corte comeRic. 2021 n. 05138 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022sintomatici della subordinazione (cfr. Cass. n. 24561 del 2013 e daultimo Cass. n.33041 del 2021);6. il terzo motivo di ricorso è manifestamente fondato;6.1. dal testo della sentenza impugnata risulta che la società ha propostouna domanda di accertamento negativo sulla sussistenza di un rapportodi lavoro subordinato di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] -28.12.2011, con orario di lavoro a tempo pieno, così come risultantedalle valutazioni degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro edha chiesto la declaratoria di infondatezza delle conseguenti obbligazionicontributive (pag. 3 della sentenza impugnata); il provvedimentoimpugnato ha ritenuto dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato, peraltro con modalità orarie differenti rispetto a quellecontestate all’impresa dagli enti previdenziali (“due o tre giorni allasettimana” e “non con l’assidua presenza garantita durante la durata delcontratto formalizzato” di apprendistato) ma nulla ha statuito sia inordine alla determinazione esatta dell’obbligo contributivo sia conriguardo alle intimazioni di pagamento degli enti previdenziali; nellacarenza assoluta di motivazione sul punto, la sentenza va cassataaffinchè la Corte territoriale statuisca sulla domanda di “non dovutezzadelle pretese creditorie avanzate dalle appellate per il tramite dell’avvisobonario dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 9500853505-001 notificato in data 20.11.2014nonché della diffida dell’Inail n. 36421 notificata in data 27.11.2014”; P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo, ilsecondo ed il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, la qualestatuirà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.Ric. 2021 n. 05138 sez.

ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 8 marzo 2022.Il PresidenteDott.ssa Adriana DoronzoRic. 2021 n. 05138 sez.

ML - ud. 08-03-2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29,presso l'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] - INAIL 01165400589, in personadel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 144, presso lo studio dell'avvocatoRAFFAELA FABBI, che la rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -avverso la sentenza n. 140/2020 della CORTE D'APPELLO diCAGLIARI, depositata il 14/08/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHEcon la sentenza n. 140 del 14.8.2020 la Corte d'appello di Cagliari,respingendo l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. econfermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda diaccertamento negativo proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’Inail voltaalla declaratoria della insussistenza dell’obbligazione contributiva (e dellainfondatezza del verbale ispettivo della Direzione provinciale del lavoro)concernente il lavoratore [OSCURATO:PERSONA], pretese riportate,rispettivamente, nell’avviso bonario dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 9500853505-001notificato il 20.11.2014 e nella diffida dell’Inail n. 36421 notificata il27.11.2014;Ric. 2021 n. 05138 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022la Corte territoriale riteneva che il materiale istruttorio, di fontedocumentale (tra cui i verbali ispettivi) e testimoniale, dimostravano cheil Mereu, dopo la cessazione del rapporto di lavoro di apprendistato(19.6.2010) e sino alla data dell’infortunio sul lavoro (dicembre 2011),aveva continuato a prestare attività per due o tre giorni alla settimana,dedicandosi a carteggiare gli infissi e a curare il giardino; in particolare,tali circostanze risultavano con sufficiente chiarezza dalle dichiarazionirese agli ispettori (oltre che dal lavoratore infortunato, seppurinteressato all’esito favorevole del giudizio), nonostante la parzialecontraddittorietà con le dichiarazioni che le medesime persone avevanodichiarato in giudizio (le quali non avevano spiegato, seppurespressamente sollecitate, la divergenza con la versione dei fatti fornita,nell’immediatezza degli eventi, agli ispettori e si erano limitate aconfermare la presenza del Mereu durante il rapporto di apprendistato,nulla riferendo per il periodo successivo); inoltre, le argomentazionifornite dal datore di lavoro (secondo cui il Mereu era autorizzato adaccedere al cortile dell’azienda per prelevare pezzi di legname di scarto)potevano costituire una conferma della sussistenza del rapporto dilavoro, rappresentando un benefit concesso ai dipendenti;avverso detta sentenza la società propone ricorso affidato a quattromotivi, illustrato da memoria, e gli enti previdenziali oppongono difesedepositando rispettivi controricorsi;la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente aldecreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bisc.p.c.;CONSIDERATO CHE1. con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 115, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. non essendo supportata, la sentenza della Corte territoriale, dalleRic. 2021 n. 05138 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022necessarie risultanze di carattere probatorio, non avendo riferito – itestimoni – che il Mereu avesse svolto attività lavorativa in favore dellaSpar Tecnoinfissi da giugno 2010 al dicembre 2011, data dell’infortunio;2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonpotendo riconoscersi al verbale di accertamento ispettivo alcun grado divalutazioni effettuate dagli ispettori, né potendo fondare le stesse unapresunzione semplice in ordine ai fatti dichiarati e gravando sull’enteprevidenziale l’onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato tra il Mereu e la società;3. con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nonchévizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,c.p.c. avendo, la Corte territoriale, accertato in ogni caso un rapporto dilavoro subordinato per “due o tre giorni alla settimana” e dovendo,coerentemente, rideterminare l’obbligo contributivo a carico dellasocietà rispetto a quello determinato nell’avviso bonario dell’[OSCURATO:PERSONA] n.9500853505-001 e nella diffida Inail 36421d/2014 (i qualipresupponevano lo svolgimento di un orario di lavoro pari a 40 oresettimanali dal 19.6.2010 al 28.12.2011);4. con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 115 c.p.c. e 2094 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c. avendo, la Corte territoriale, trascurato diverificare la sussistenza degli indici della subordinazione;5. il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso sono inammissibilie, per la parte residuale, manifestamente infondati;Ric. 2021 n. 05138 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/20225.1. la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella meracircostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalleparti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sullabase di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al difuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso didisposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass.Sez.U. n. 20867 del 2020); il malgoverno dei poteri istruttori deve, poi,emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesamedegli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 24434 del2016 e Cass. n. 14267 del 2006).5.2. questa Corte ha, altresì, ribadito che in tema di valutazione delleprove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degliartt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento dimerito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia dellaviolazione delle predette regole da parte del giudice del merito nonconfigura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì unerrore di fatto, che deve essere censurato attraverso il correttoparadigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (tra le altre v. Cass. n.23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769 del 2018; Cass. n. 1229 del 2019;v., da ultimo, pure Cass. n. 24395 del 2020);5.3. come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con lasentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012 èdenunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motiviRic. 2021 n. 05138 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione);5.4. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non èassente o meramente apparente, né gli argomenti addotti agiustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamenteillogici o contraddittori, avendo – la Corte territoriale – esaminato ilquadro probatorio acquisito, di fonte documentale e testimoniale, e,valutando le deposizioni testimoniali comparativamente con gli elementiemergenti dal verbale ispettivo, ha ritenuto accertato lo svolgimento, peril periodo 19.6.2010 - 28.12.2011, di un rapporto di lavoro subordinatocon il Mereu per “due o tre giorni a settimana” con mansioni che siriducevano a carteggiare gli infissi e a curare il giardino;5.5. oltre ai profili di inammissibilità, va in ogni caso rilevato che, quantoai verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali, la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ènel senso che tali verbali fanno fede fino a querela di falso unicamentecon riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazioneispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciutisenza alcun margine di apprezzamento, nonchè con riguardo allaprovenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alledichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è,per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, nè ai fatti dicui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che siassumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazionilogiche; ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioniispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudiceRic. 2021 n. 05138 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepireaprioristicamente (tra molte, Cass. n. 13679 del 2018; n. 22862 del 2010);quindi, mentre i documenti in questione sono assistiti da fedeprivilegiata nei limiti suindicati, per le altre circostanze di fatto che iverbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per ledichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) ilmateriale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice,unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti(tra molte, Cass. n. 9251 del 2010);5.6. si tratta dunque di documenti liberamente valutabili dal giudice dimerito: se dalla giurisprudenza invocata non può trarsi il principiosecondo cui i verbali ispettivi stabilirebbero una presunzione semplicedella veridicità delle loro conclusioni, essa esprime il principio che ilgiudice di merito può ben raggiungere la conclusione che l'onere dellaprova della pretesa dell'ente di volta in volta interessato sia stato assoltoin base ai soli elementi contenuti nel verbale, ovviamente quando questisiano sufficienti (cfr. da ultimo Cass. n. 15410 del 2020);5.7. nel caso di specie gli elementi contenuti nei verbali, valutaticomparativamente con le deposizioni testimoniali acquisite, sono statiritenuti sufficienti dalla Corte di merito, con valutazione non censurabilein questa sede se sorretta da motivazione immune da vizi logici, nelsenso precisato dalla sentenza già citata delle Sezioni Unite di questaCorte n. 8053 del 2014;5.8. in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro come di naturasubordinata, il giudice del merito si è conformato alla consolidatagiurisprudenza che - a fronte di una prestazione elementare, ripetitiva epredeterminata quale la mansione di cura del giardino e di carteggio degliinfissi - ha operato una valutazione complessiva e globale, avvalendosidi indici di fatto già ripetutamente apprezzati da questa Corte comeRic. 2021 n. 05138 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022sintomatici della subordinazione (cfr. Cass. n. 24561 del 2013 e daultimo Cass. n.33041 del 2021);6. il terzo motivo di ricorso è manifestamente fondato;6.1. dal testo della sentenza impugnata risulta che la società ha propostouna domanda di accertamento negativo sulla sussistenza di un rapportodi lavoro subordinato di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] -28.12.2011, con orario di lavoro a tempo pieno, così come risultantedalle valutazioni degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro edha chiesto la declaratoria di infondatezza delle conseguenti obbligazionicontributive (pag. 3 della sentenza impugnata); il provvedimentoimpugnato ha ritenuto dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato, peraltro con modalità orarie differenti rispetto a quellecontestate all’impresa dagli enti previdenziali (“due o tre giorni allasettimana” e “non con l’assidua presenza garantita durante la durata delcontratto formalizzato” di apprendistato) ma nulla ha statuito sia inordine alla determinazione esatta dell’obbligo contributivo sia conriguardo alle intimazioni di pagamento degli enti previdenziali; nellacarenza assoluta di motivazione sul punto, la sentenza va cassataaffinchè la Corte territoriale statuisca sulla domanda di “non dovutezzadelle pretese creditorie avanzate dalle appellate per il tramite dell’avvisobonario dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 9500853505-001 notificato in data 20.11.2014nonché della diffida dell’Inail n. 36421 notificata in data 27.11.2014”; P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo, ilsecondo ed il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, la qualestatuirà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.Ric. 2021 n. 05138 sez. ML - ud. 08-03-2022Numero registro generale 5138/2021Numero sezionale 2614/2022Numero di raccolta generale 11035/2022Data pubblicazione 05/04/2022Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 8 marzo 2022.Il PresidenteDott.ssa Adriana DoronzoRic. 2021 n. 05138 sez. ML - ud. 08-03-2022
Sentenza Cassazione n. 11035/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris