CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR.309/1990, lamentando, con il primo e il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità in relazione all'uso personale dello stupefacente, con il terzo si duole in ordine alla mancata riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con il quarto motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, con l'ultimo motivo, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Con memoria il ricorrente ha sviluppato ulteriormente i motivi di ricorso, ed insistito per la fondatezza. La prima e la seconda censura non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal dato quantitativo di stupefacente detenuto all'interno dell'automobile del ricorrente, da cui è possibile ricavare un numero di dosi pari a 133, certamente superiori alla quantità destinata all'uso personale, dal rinvenimento all'interno dell'abitazione di materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché da quanto emerge dalla attività investigativa svolta dai militari, oc che hanno dichiarato di aver osservato, durate il servizio di epit, un continuo viavai di soggetti noti come assuntori di sostanza stupefacente. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. La terza censura si colloca sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nei caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantitativo di stupefacente detenuto, non modestissimo, e dalle modalità di realizzazione del fatto che depongono per un esercizio di un'intensa e non occasionale attività di spaccio da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territorialey ha richiamato i precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, seppure non specifici, e ha fatto richiamo a parametri di congruità nella determinazione della pena. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]