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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36717/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento del provvedimento impugnato". [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Milano con sentenza del 6 novembre 2019 ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 19 marzo 2018 (correggendo un errore materiale del dispositivo) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione (come corretto) relativamente ai reati di cui agli art. 81, cod. pen. e 8 d.

Igs. 74 del 2000 - capo A, per gli anni di imposta 2011- 2012- 2013-, 81 cod. pen. e 2 d.

Igs. 74 del 2000 - capo B, per gli anni di imposta 2011 e 2012 -, 110 cod. pen. e 8 d.

Igs. 74 del 2000 - capo C, anno di imposta 2014, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per il quale si è proceduto separatamente

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 238, 431, lettera D, e lettera F, 526 cod. proc. pen.).

Le decisioni di merito hanno utilizzato, per la decisione, prove dichiarative assunte dal Pubblico Ministero di Lugano e trasmesstin Italia senza una regolare rogatoria.

Questi elementi di prova hanno avuto un peso decisivo sulla decisione di condanna.

All'udienza del 12 gennaio 2018 il P.M. produceva gli atti trasmessi (spontaneamente) dalla Procura di Lugano con l'opposizione della difesa; il giudice ammetteva la produzione degli atti "esclusivamente nella parte in cui riproducono accertamenti irripetibili, documenti, ovvero atti compiuti alla presenza dei difensori".

Tuttavia, il giudice non specificava quali atti, acquisiti, erano da ritenere irripetibili.

Invero, tutti gli atti della Procura di Lugano non sono atti irripetibili, ma solo atti a contenuto dichiarativo (interrogatorio dell'imputato e di altro imputato in reato connesso).

Anche lo schema scritto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo interrogatorio deve ritenersi atto dichiarativo e non documento.

Gli estratti dei conti correnti non sono stati acquisiti (mai trasmessi dalla Procura di Lugano) e di essi ne parla solo il teste Aghen della Polizia elvetica e la relazione di P.G.

La Corte di appello per utilizzare gli interrogatori degli imputati davanti al Procuratore di Lugano utilizza il richiamo all'art 238 cod. proc. pen. che, però, non è pertinente al caso in giudizio.

Infatti, solo un rifiuto dell'imputato all'esame in dibattimento potrebbe far acquisire legittimamente, ex art. 238 cod. proc. pen., il precedente interrogatorio.

Inoltre, nell'ipotesi di inutilizzabilità degli atti trasmessi dalla Procura di Lugano non ci sarebbe stata la condanna per assenza delle prove di responsabilità in ordine ai reati contestati (c.d. prova di resistenza).

La natura di fatture per operazioni inesistenti, infatti, è stata desunta solo dal PVC e dalla considerazione che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una società senza struttura commerciale.

La Corte di appello omette, però, di considerare la natura delle operazioni di sponsorizzazione commerciale che non richiedono una struttura complessa.

Manca qualsiasi prova sulla retrocessione in contanti di parte delle somme, dei contratti artatamente gonfiati nell'importo.

Le operazioni di sponsorizzazione potevano far capo sia alla società italiana ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e sia alla società elvetica ([OSCURATO:PERSONA] SA) trattandosi di meri accordi contrattuali e di prestazioni "cartolari", sena alcuna necessità di una struttura societaria aziendale (uomini e mezzi).

I soli PVC non sono, del resto sufficienti per una condanna in sede penale (Cassazione n. 51497/2018).

Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. 2.

2. Con successiva memoria, in replica alle conclusioni scritte della Procura Generale della Corte di Cassazione (di inammissibilità del ricorso, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]), il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità; inoltre, il ricorso, reitera le stesse argomentazioni dell'atto di appello adeguatamente vagliate dalla sentenza impugnata e, valutato nel suo complesso, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).

In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

4. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado) ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestatigli, rilevando come gli atti utilizzati per la decisione sono costituiti dai soli atti irripetibili trasmessi dalla Procura di Lugano, come espressamente disposto con l'ordinanza di ammissione, e che "il portato dichiarativo degli atti trasmessi (interrogatori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso l'autorità giudiziaria elvetica) non è stato in alcun modo utilizzato per fondare la declaratoria di responsabilità dell'imputato".

La Corte di appello (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) invece, evidenzia gli accertamenti della Guardia di Finanza nei P.V.C. sull'assenza di strutture e capacità produttive della [OSCURATO:SOCIETA].

A riscontro della accertata inoperatività della società, con il P.V.C. citato, sono state evidenziate anche le testimonianze dei clienti finali "che ribadivano di aver avuto rapporti solo con Ola società svizzera".

Inoltre, le e-mail acquisite provano che ai clienti "veniva proposta la fatturazione da parte della società italiana solo per motivi fiscali e senza coinvolgimento di alcuna prestazione da parte di questa".

Infine, si registrava una / crescita esponenziale del fatturato della MA s.r.I., del tutto trascurabile in precedenza, proprio a partire dal 2011, in coincidenza con l'avvio della frode fiscale.

Con queste articolate e logiche argomentazioni della sentenza il ricorso in cassazione non si confronta, ma ribadisce in modo generico le stesse argomentazioni dell'atto di appello.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento del provvedimento impugnato". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Milano con sentenza del 6 novembre 2019 ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 19 marzo 2018 (correggendo un errore materiale del dispositivo) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione (come corretto) relativamente ai reati di cui agli art. 81, cod. pen. e 8 d. Igs. 74 del 2000 - capo A, per gli anni di imposta 2011- 2012- 2013-, 81 cod. pen. e 2 d. Igs. 74 del 2000 - capo B, per gli anni di imposta 2011 e 2012 -, 110 cod. pen. e 8 d. Igs. 74 del 2000 - capo C, anno di imposta 2014, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per il quale si è proceduto separatamente 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 238, 431, lettera D, e lettera F, 526 cod. proc. pen.). Le decisioni di merito hanno utilizzato, per la decisione, prove dichiarative assunte dal Pubblico Ministero di Lugano e trasmesstin Italia senza una regolare rogatoria. Questi elementi di prova hanno avuto un peso decisivo sulla decisione di condanna. All'udienza del 12 gennaio 2018 il P.M. produceva gli atti trasmessi (spontaneamente) dalla Procura di Lugano con l'opposizione della difesa; il giudice ammetteva la produzione degli atti "esclusivamente nella parte in cui riproducono accertamenti irripetibili, documenti, ovvero atti compiuti alla presenza dei difensori". Tuttavia, il giudice non specificava quali atti, acquisiti, erano da ritenere irripetibili. Invero, tutti gli atti della Procura di Lugano non sono atti irripetibili, ma solo atti a contenuto dichiarativo (interrogatorio dell'imputato e di altro imputato in reato connesso). Anche lo schema scritto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo interrogatorio deve ritenersi atto dichiarativo e non documento. Gli estratti dei conti correnti non sono stati acquisiti (mai trasmessi dalla Procura di Lugano) e di essi ne parla solo il teste Aghen della Polizia elvetica e la relazione di P.G. La Corte di appello per utilizzare gli interrogatori degli imputati davanti al Procuratore di Lugano utilizza il richiamo all'art 238 cod. proc. pen. che, però, non è pertinente al caso in giudizio. Infatti, solo un rifiuto dell'imputato all'esame in dibattimento potrebbe far acquisire legittimamente, ex art. 238 cod. proc. pen., il precedente interrogatorio. Inoltre, nell'ipotesi di inutilizzabilità degli atti trasmessi dalla Procura di Lugano non ci sarebbe stata la condanna per assenza delle prove di responsabilità in ordine ai reati contestati (c.d. prova di resistenza). La natura di fatture per operazioni inesistenti, infatti, è stata desunta solo dal PVC e dalla considerazione che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era una società senza struttura commerciale. La Corte di appello omette, però, di considerare la natura delle operazioni di sponsorizzazione commerciale che non richiedono una struttura complessa. Manca qualsiasi prova sulla retrocessione in contanti di parte delle somme, dei contratti artatamente gonfiati nell'importo. Le operazioni di sponsorizzazione potevano far capo sia alla società italiana ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e sia alla società elvetica ([OSCURATO:PERSONA] SA) trattandosi di meri accordi contrattuali e di prestazioni "cartolari", sena alcuna necessità di una struttura societaria aziendale (uomini e mezzi). I soli PVC non sono, del resto sufficienti per una condanna in sede penale (Cassazione n. 51497/2018). Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. 2. 2. Con successiva memoria, in replica alle conclusioni scritte della Procura Generale della Corte di Cassazione (di inammissibilità del ricorso, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]), il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità; inoltre, il ricorso, reitera le stesse argomentazioni dell'atto di appello adeguatamente vagliate dalla sentenza impugnata e, valutato nel suo complesso, richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 4. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado) ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestatigli, rilevando come gli atti utilizzati per la decisione sono costituiti dai soli atti irripetibili trasmessi dalla Procura di Lugano, come espressamente disposto con l'ordinanza di ammissione, e che "il portato dichiarativo degli atti trasmessi (interrogatori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso l'autorità giudiziaria elvetica) non è stato in alcun modo utilizzato per fondare la declaratoria di responsabilità dell'imputato". La Corte di appello (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) invece, evidenzia gli accertamenti della Guardia di Finanza nei P.V.C. sull'assenza di strutture e capacità produttive della [OSCURATO:SOCIETA]. A riscontro della accertata inoperatività della società, con il P.V.C. citato, sono state evidenziate anche le testimonianze dei clienti finali "che ribadivano di aver avuto rapporti solo con Ola società svizzera". Inoltre, le e-mail acquisite provano che ai clienti "veniva proposta la fatturazione da parte della società italiana solo per motivi fiscali e senza coinvolgimento di alcuna prestazione da parte di questa". Infine, si registrava una / crescita esponenziale del fatturato della MA s.r.I., del tutto trascurabile in precedenza, proprio a partire dal 2011, in coincidenza con l'avvio della frode fiscale. Con queste articolate e logiche argomentazioni della sentenza il ricorso in cassazione non si confronta, ma ribadisce in modo generico le stesse argomentazioni dell'atto di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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