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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 36015/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in data 19/6/2023 dal Tribunale di Palermo che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di furto in abitazione tentato e consumato, in continuazione.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in ordine all'erronea applicazione delle norme sulla valutazione delle prove.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

5. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il resi dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in data 19/6/2023 dal Tribunale di Palermo che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di furto in abitazione tentato e consumato, in continuazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in ordine all'erronea applicazione delle norme sulla valutazione delle prove. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4. Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). 5. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il resi dente
Sentenza Cassazione n. 36015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris