CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
glianza di Sassarivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Patarnello, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari harespinto l’opposizione avverso il provvedimento con il quale era stata rigettatal’istanza di riabilitazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sentenze diapplicazione di pena emesse in data 3 dicembre 2008 e 17 giugno 2011 dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione,rispettivamente, ai reati di associazione per delinquere, ricettazione, falsitàideologica commessa da Pubblico ufficiale in atti pubblici, denuncia di sinistronon accaduto, corruzione in atti giudiziari, guida in stato di ebbrezza, commessitra il 2004 e il 2007, nonché falsità materiale commessa da privato inautorizzazioni amministrative, truffa consumata e tentata, sottrazione di cosesottoposte a sequestro, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio,simulazione di reato, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in attipubblici e soppressione di atti veri, fatti commessi tra il 2005 e il 2008.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. C. Galloni,denunciando, attraverso tre motivi, plurimi vizi.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.179, comma sesto, cod. pen. e dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere che il ricorrente haottenuto l'annullamento giudiziale delle partite di credito concernenti ilpagamento delle spese processuali riferite a una delle due sentenze per le quali èstata domandata la riabilitazione, reputando tale annullamento giudiziale relativosoltanto alla debenza nei confronti della Camera di Commercio. [OSCURATO:PERSONA],invece, sostiene che le partite di credito oggetto delle cartelle di pagamentorelative alle spese di giustizia allegate al ricorso, siano le stesse oggetto diannullamento giudiziale pronunciato con sentenza definitiva del 22 febbraio2021, a nulla rilevando che questo procedimento giudiziale riguardi anchedebenze del ricorrente verso la Camera di Commercio.Osserva il ricorrente, dunque, che le spese giudiziali sono stategiudizialmente annullate e che queste, peraltro, si riferivano solo alla sentenzadel 3 dicembre 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Romamentre alcuna spesa processuale risulta dovuta con riferimento alla sentenza diapplicazione di pena del 17 giugno 2011, trattandosi di sentenza con la quale èstata applicata la pena di anni uno di reclusione su concorde richiesta delle partirispetto alla quale opera l'art. 445, comma 1, cod. proc. pen.Si osserva, infine, che la riabilitazione può essere negata (ai sensi dell’art.179, sesto comma, n. 2, cod. pen.) solo per l’omesso adempimento delleobbligazioni civili e non anche per il mancato pagamento delle spese processuali.2.2. Con un secondo motivo si denuncia analogo vizio sotto altro profilo,rilevando che l’ordinanza, nel ritenere non assolte le obbligazioni civili, non hatenuto conto dell’intervenuto versamento, dalla data del 2 luglio 2008, dellasomma di 20.000,00 euro destinata alle persone offese – con rinuncia di questealla costituzione di parte civile - e dell’impossibilità di adempiere ad altri impegnieconomici a causa di redditi annui pari a soli euro 6.650,00, con tre figli a carico.In ogni caso, si rileva che nell’udienza fissata per decidere sulla richiesta diapplicazione di pena su concorde richiesta delle parti, non è possibile lacostituzione di parte civile, mentre il Tribunale ha preteso la prova dell’omessacostituzione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, M. Patarnello, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è infondato.La riabilitazione si caratterizza, nell’ambito delle cause di estinzione per unconnotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea aestinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmentesopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesimacondanna per cui essa è intervenuta. L'istituto ha come risultato lareintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata,conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penaliderivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui ilcondannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta edastenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario cheegli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi di volontàdi riscatto dal passato.È noto, poi, che l'art. 179 cod. pen. richiede due condizioni positive,ontologicamente diverse e indipendenti, attenendo, l'una, ad un profilotemporale e, l'altra, a un aspetto comportamentale: il decorso di tre anni (salvi ipiù ampi termini previsti dal secondo e dal terzo comma dell’art. 179 cod. pen.)dal giorno dell'esecuzione della pena principale ovvero dell'estinzione della stessae l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta.Ai fini della verifica del requisito della buona condotta, che deve consisterein fatti positivi e costanti di ravvedimento, la valutazione del comportamentotenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo previsto dallegislatore e decorrente dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, maanche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta (Sez.1, n. 1274 del 27/02/1996, Politi, Rv. 204698).L'attivarsi al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte leconseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituiscecondizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio anche nel caso in cui,nel processo penale, sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata,quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato(Sez. 5, n. 6445 del 27/11/1998, n. 6445; Sez. 3, n. 2942 del 10/11/1998).Tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfareper ottenere la riabilitazione va compresa anche quella del pagamento dellespese processuali che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola dellasolidarietà (Sez. 1, n. 1844 del 9/12/2008, dep. 2009, Rv 242724). Pertanto, trai condannati per lo stesso reato o per reati connessi, l'obbligazione non siestingue con il pagamento pro quota, ma con il pagamento per l'intero importo(Sez. 1, n. 18030 del 26/01/2006, Rv. 234438).Alla luce di questi principi, cui il Collegio intende dare continuità, ilprovvedimento impugnato appare esente dai vizi denunciati e, anzi, il motivo diricorso presenta tratti di aspecifciità.La motivazione, compiuta e logica, del giudice dell’opposizione evidenzia chesi tratta di una obbligazione, quella relativa al pagamento delle speseprocessuali, che risulta non assolta anche a fronte della produzione, in sede diopposizione, della sentenza del 22 febbraio 2021, della [OSCURATO:PERSONA] la quale, anzi, pare avere ad oggetto pretese dell'Agenzia delle entrateper l'omesso pagamento dei diritti alla Camera di Commercio e che, comunque,riguarda un annullamento intervenuto solo per aspetti formali, non relativi alcredito essendo stato escluso espressamente, in quella sede, un accertamentonegativo dell'esistenza dello stesso. Invero, l’esame dell’atto allegato dalla [OSCURATO:PERSONA](v. all. A) consente, in difetto di puntuali elementi di smentita ancorati a datiobiettivi acquisiti nel procedimento, di confermare le conclusioni dei giudici dimerito, dal momento che la sentenza in questione ha annullato la cartella senzatuttavia escludere l’esistenza del tributo.Su tale punto, peraltro, il Tribunale dà atto di una certificazione dell’Ufficiorecupero credito del Tribunale di Roma, emessa in epoca successiva alla citatasentenza, cioè in data 1° aprile 2021, dalla quale si ricava la specifica esistenzadi un debito per spese di giustizia pari ad euro 1063,52 non assolto quanto allasentenza di cd. patteggiamento allargato.Su tale ultimo punto, invero, il ricorso nulla aggiunge specificamente,limitandosi genericamente a contestare che, comunque, quella sentenza, emessain sede tributaria, riguarderebbe anche un debito verso la Camera di Commercio,senza altro specificare rispetto all’entità dell’ammontare residuo relativo alledovute spese di giustizia, oggetto della successiva certificazione del Tribunale diRoma cui il provvedimento impugnato si riferisce.Né può rappresentare causa ostativa a rilevare tale carenza, la circostanzache il provvedimento di rigetto avverso il quale è stata proposta opposizione nonfaceva riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo indicato, trattandosi diobbligazione civile nascente da reato, quella del pagamento delle spese digiustizia, che, dunque, per ottenere la riabilitazione deve essere assolta comerequisito necessario ex artt. 185 e 186 cod. pen.2.2. Il secondo motivo è inammissibile.A tacer del fatto che non risulta alcuna dimostrazione della dedottaintervenuta rinuncia alla costituzione di parte civile, è assorbente laconsiderazione che, in tema di riabilitazione, si richiede la dimostrazione delravvedimento del richiedente, desumibile, tra l'altro, dalla sua attivazione perl'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla condottacriminosa, richiesta dall'art. 179 cod. pen. anche nei casi in cui, nelprocedimento di cognizione, le persone offese non si siano costituite parte civilenel processo e non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti acausa della sua condotta di reato (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, Rv. 261276 -01; Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Rv. 251421 - 01).Su tale punto, il ricorrente evidenzia che vi è stata prova documentaledell’avvenuto versamento di una somma, evidentemente messa a disposizionedelle persone offese dai reati, indicata come adeguata rispetto all’esiguo redditoannuo prodotto, senza considerare però che l'attivazione per l'adempimento delleobbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla streguadelle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere imposto alcondannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda e della condottasuccessiva alla condanna (Sez. 1, n. 43720 del 13/9/2021, n.m.; Sez. 1, n. 2903del 2/10/2014, dep. 2015, n.m. sul punto; Sez. 1, n. 9755 del 27/1/2005, Rv.231589 - 01).Sotto tale profilo, quindi, non appare manifestamente illogico o affetto davizi il ragionamento svolto nel provvedimento impugnato nella parte in cui, insostanza, non riconosce efficacia solutoria delle obbligazioni derivanti dalledecine di reati cui si riferiscono le sentenze di applicazione di pena a carico diZanni, a fronte del mero deposito della somma di euro 20.000,00, senza che sianemmeno dedotto che questi si sia ulteriormente attivato per eliminare leconseguenze derivanti dal reato (anche sollecitando i danneggiati nelle formepreviste dall'ordinamento; nello stesso senso v. anche Sez. 1, n.n. 37081 del 31/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287087 – 01).3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 6 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]