CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 1987
Cassazione n. 45080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 25 settembre 2017 dal Tribunale di Brindisi, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, confermando la condanna per i reati di cui agli artt. 635, comma 2, e 612, comma 2, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo, con cui si lamenta la violazione di legge (in relazione agli artt. 2, 133 e 157 cod. pen. e 129, 131-bis, 185, 191, 192, 97, 303, 507 e 604 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione. La responsabilità per il danneggiamento sarebbe stata ritenuta, secondo la difesa, nonostante difettino condotte violente o minacciose e non si possa neppure qualificare bene esposto alla pubblica fede la finestra di un condominio (anche perché i fatti si sarebbero svolti alla costante presenza delle persone offese). Mancherebbe altresì un'effettiva motivazione in punto di danno effettivamente cagionato (danno che, sia pure non quantificato, apparirebbe in ogni caso esiguo), in ordine alla penale responsabilità per entrambi i residui delitti, a fronte di serie lacune istruttorie, e in tema di non applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Risulterebbe infine illogico il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, in difetto dei presupposti per ritenere ritualmente la recidiva aggravata. Da un ultimo si sollecita il rilievo dell'intervenuta prescrizione. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1. Per quanto attiene al primo profilo di censura, inerente alla riconducibilità del danneggiamento alla fattispecie di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen., occorre rilevare come le condotte di danneggiamento siano avvenute all'interno dell'appartamento dei genitori dell'imputato ovvero comunque delle scale condominiali. In entrambi i luoghi non vi è questione di pubblico affidamento, poiché il primo è per definizione un luogo di privata dimora e il secondo non è comunque aperto al pubblico. L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, infatti, non è correlata alla natura del bene e ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato, ma solo allorquando, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, ad esso si possa liberamente accedere (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279774. Cfr. anche Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. 2015, Felici, Rv. 263258, che ammette la sussistenza della circostanza nel caso di cosa posta in luoghi privati ma aperti al pubblico e soggetta a sorveglianza soltanto saltuaria, senza custodia continua). Deve dunque essere corretta l'affermazione della Corte che ha ritenuto sussumibile il fatto nella fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 635 cod. pen. Nondimeno, alla luce della condotta intrinsecamente minatoria e dell'avvenuta presentazione di querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 7 aprile 2015, la vicenda integra comunque il delitto previsto e punito dal primo comma del medesimo articolo. 2. Le doglianze sulla responsabilità per il delitto di minaccia, contestato al capo c), risultano del tutto generiche, evitando di confrontarsi con le osservazioni della Corte salentina che rileva in primo luogo l'inammissibilità del motivo di gravame, per la sua natura meramente confutativa, a fronte di una congrua motivazione del Tribunale (che ha valutato credibili le dichiarazioni del padre, in assenza di circostanze di segno contrario). La particolare tenuità delle offese è stata correttamente e incensurabilmente esclusa per l'abitualità (dati i plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, nonché per altri delitti sintomatici di un temperamento violento e aggressivo) e la gravità delle condotte. La Corte di appello ha chiarito che la prevalenza delle circostanze ex art. 62- bis cod. peri. è impedita, ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. proc. pen., avuto riguardo alla recidiva aggravata contestata e ritenuta (che lascia emergere, dunque, secondo i giudici di merito, una più netta proclività a delinquere). In difetto di applicazione della continuazione interna tra i plurimi episodi di danneggiamento, è stato peraltro applicato il minimo edittale, con quanto ne consegue in termini di carenza interesse sul punto. Il termine prescrizionale, ai sensi degli artt. 99, quarto comma, 157 e 161 cod. pen., maturerà soltanto il 3 aprile 2025. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così