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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 41073/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza dell'8 febbraio 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990.

L'indagato è accusato di essere promotore, finanziatore, organizzatore di un'associazione finalizzata all'approvvigionamento, attraverso fonti nazionali ed estere, di sostanze stupefacenti ed individuato, sulla scorta dei servizi di ripresa che ne segnalano la costante presenza presso il "Circolo il Pontile" di [OSCURATO:PERSONA] ,come colui che dettava le regole per coordinare le operazioni nel corso di incontri con [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali occupandosi, altresì, di sovrintendere alle operazioni di acquisto e tenere i rapporti con gli acquirenti-clienti stabili.

L'ordinanza impugnata ha valorizzato a carico dell'indagato le risultanze dei servizi di osservazione che lo danno presente presso il circolo "[OSCURATO:PERSONA]", individuato come luogo di ritrovo degli associati e sede delle riunioni nel corso delle quali si decidevano le operazioni del traffico nonchè "piazza di spaccio" e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ed è il ruolo di vertice di tale gruppo che giustifica il pericolo di recidiva e l'applicazione della misura custodiale, in una alle condanne ed al ruolo rivestito in occasione del danneggiamento dell'auto di tale Conde.

Irrilevanti, vista la centralità della sua permanenza in [OSCURATO:PERSONA], che abbia svolto attività lavorativa, per brevi periodo e a tempo determinato, lontano dalla Calabria. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 dsp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il difensore denuncia: 2.1.violazione di legge, per l'omesso esame delle deduzioni difensive svolte con la memoria di parte e relative alla valutazione della "presenza" di [OSCURATO:PERSONA] presso il Pontile e la sua attività di presidenza di incontri nel corso dei quali si stabilivano i dettagli dei traffici illeciti.

Osserva la difesa che si tratta di presenza affatto reiterata: su un totale di 68 riunioni viene registrata, e in cinque mesi, la presenza del Brandimarte in solo sei occasioni; in assenza di modalità comunicative sospette.

E' circolare l'osservazione che fossero presenti "personaggi autorevoli" dal momento che, invece, Brandimarte non è presente quando, sembra, che i sodali si occupassero del traffico.

L'ordinanza presume di ricostruire il contenuto di dialoghi che non sono stati intercettati e che non possono essere ricostruiti — come pertinenti alla organizzazione dei traffici delittuosi- sulla scorta di altri elementi diretti.

Il Tribunale ha esaminato il contenuto di tali dialoghi ma sono uno relativo all'incontro del 7 dicembre 2017, con tale Ruotolo, personaggio estraneo all'indagine; gli incontri del 31 dicembre 2017, posti a fondamento delle contestazioni di cui ai capi 5) e 15), relativi a fatti illeciti ai quali è estraneo perché mai contestatigli e che registrano il compimento di attività illecite ma solo dopo che Brandimarte si era allontanato; infine neutri con riferimento alla sua persona, gli incontri del 1 marzo e 18 marzo 2018 mentre addirittura è a favore dell'indagato il contenuto di quello del 20 aprile 2018 in cui commentando l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] l'indagato non fa mostra di preoccupazione per la sua persona e conferma di essere lontano da [OSCURATO:PERSONA] perché impegnato al Nord Italia per lavoro.

2.2. Gravemente carente è anche la motivazione dell'ordinanza impugnata sulle censure difensive che investivano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Si tratta, infatti, di dichiarazioni irrilevanti: Labate lo descrive come consumatore di droga e chiama in causa [OSCURATO:PERSONA] come la persona che si occupava dei traffici in cui la famiglia Brandimarte era impegnata; anzi, precisava il Labate, che mai aveva visto l'odierno ricorrente con più di cinque grammi di droga.

L'ordinanza sfugge i rilievi difensivi annacquandoli nel coinvolgimento della "famiglia" nel traffico di droga, senza alcun elemento che attenga al diretto coinvolgimento dell'indagato, irrilevante il riferimento all'acquisto della villa da parte della figlia dell'indagato, del tutto slegato dal contesto descrittivo di fatti illeciti.

Sono, poi, prive di riscontri esterni e anzi smentite dalle riferite dichiarazioni del Labate, le dichiarazioni rese dal Trunfio che scontano la generalizzazione dei riferimenti, in più punti, non al ricorrente ma alla sia "famiglia". 2.3.Anche con riferimento al reato di cui al capo 14)- relativo al danneggiamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]- la lettura operata dal Tribunale sconta il travisamento delle allegazioni difensive secondo le quali l'indagato non poteva avere indicato l'autovettura del Conde, poi bruciata, dal momento che durante la sua breve passeggiata parlava e gesticolava da solo, ovvero transitava accanto ad un'autovettura diversa da quella che poi era stata data alle fiamme o, infine, non poteva vederla dal punto in cui si trovava su via Veneto sicché non poteva indicarla al suo accompagnatore.

Sempre con riferimento all'incendio dell'autovettura l'ordinanza impugnata ha trascurato altri elementi che la difesa aveva evidenziato per rilevare la estraneità del Brandimarte all'episodio cioè il fatto che il Brandimarte è assente dalla fase successiva al furto dell'autovettura del Sidoti e della ricerca degli autori, per vendicarlo e dalla fase esecutiva dell'attentato incendiario.

2.4. Analoghi vizi inficiano, a fronte della documentata assenza dell'indagato dalla Calabria, a partire dall'anno 2005 avendo svolto lavori, a tempo determinato, in altre parti d'Italia, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, argomento tout court superato con il riferimento alla circostanza che Brandimarte risiede a [OSCURATO:PERSONA].

3. Il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla pur richiesta di trattazione orale e non è comparso all'udienza tenutasi con l'osservanza del rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure articolate dal ricorrente con i primi tre motivi di ricorso sono fondate e meritano accoglimento con conseguente assorbimento del quarto motivo di ricorso.

2. Secondo la costante lezione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, "in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza" (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002;Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, dep. 2020, Rispoli.

Rv. 278242; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699).

3. Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali coordinate ermeneutiche nel valutare la gravità del quadro indiziario a carico del Brandimarte in ordine alla sua partecipazione, peraltro con ruolo direttivo, all'associazione dedita ad un imponente, ma non meglio precisato e delineato, traffico di sostanze stupefacenti e, omettendo l'esame delle precise deduzioni difensive sviluppate con la richiesta di riesame e con la memoria difensiva, ha proceduto ad una ricostruzione del tutto astratta del compendio indiziario.

Le prime pagine dell'ordinanza impugnata ricostruiscono il complesso scenario ndranghetista che fa da sfondo alle attività dell'organizzazione a cominciare dal matrimonio dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA] una cui sorella, Filomena, aveva sposato [OSCURATO:PERSONA], e valorizza il dato che tali matrimoni avevano proiettato in area ndranghetista la famiglia Brandimarte, attraverso il [OSCURATO:PERSONA], e rafforzato il legame con la famiglia Piromalli fin dagli anni 2011 e 2012, quando i Brandimarte erano usciti vittoriosi da una faida che li aveva opposti alla famiglia Priolo, in concomitanza con la loro ascesa - si tratta di tre fratelli Giuseppe, Nuccio e Alfonso- nel settore del traffico di stupefacenti /avendo costituito una squadra di portuali infedeli che riusciva ad esfiltrare tonnellate di droga nell'interesse delle famiglie mafiose presso il Porto di [OSCURATO:PERSONA].

Rileva il Tribunale che l'avvenuto sequestro di armi - in data 5 aprile 2017- in un fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] aveva dato avvio alle operazioni di osservazione del Circolo "[OSCURATO:PERSONA]" che era stato individuato, grazie alle assidue frequentazioni di pregiudicati locali, come il quartiere generale della consorteria mafiosa e che era organizzato come una vera e propria piazza di spaccio.

L'attenzione dell'ordinanza si è concentrata, in particolare, nella descrizione degli incontri del 31 dicembre 2017, in quanto i movimenti di alcuni dei protagonisti avevano occasionato un controllo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], portando al rinvenimento di armi e droga - si tratta del reato ascritto ai capi 5) e 15) a [OSCURATO:PERSONA] ed altri - e della conversazione del 20 aprile 2018 - intercettata grazie ad una microspia installata sul cellulare di [OSCURATO:PERSONA], nipote del ricorrente, nel corso della quale questi, Brandimarte ed altri commentavano la cattura di [OSCURATO:PERSONA], classe 1992, arrestato a poca distanza dal Pontile aggiungendo che altri arresti sarebbero seguiti a quello del Piromalli.

Rileva il Collegio che l'inquadramento della mafiosità del ricorrente, in mancanza dell'aggancio a precedenti decisioni giudiziarie o ad altre fonti di prova, si risolve in una generica valutazione di dati di tipo ambientale e sociologico che non è rafforzata dall'accertata presenza del ricorrente presso il Circolo "[OSCURATO:PERSONA]" o dalla sua frequentazione con pregiudicati locali.

Il circolo è indicato, ma del tutto genericamente dal momento che non sono descritti andirivieni di acquirenti di sostanze stupefacenti, come piazza di spaccio ovvero, anche a stregua delle dichiarazioni del Trunfio, di seguito precisate, come sede delle riunioni dell'associazione ma in carenza di elementi che siano significativi del dato che avrebbe dovuto essere oggetto di prova - che, in poche parole, si è in presenza di riunioni operative del gruppo dedito al traffico di sostanze stupefacenti.

Come ben evidenziato nel ricorso, a smentita della significatività degli incontri, le "riunioni" alle quali l'indagato è stato presente, unitamente ad altre persone indicate come implicate nel traffico sono non solo di numero piuttosto contenuto ma in realtà "mute" poiché le conversazioni, eventualmente svoltesi durante tali "riunioni", non sono state intercettate.

Il Tribunale ha esaminato anche il contenuto dei pochi dialoghi intercettati ma, in tal caso, gli esiti di tali conversazioni non sono stati sottoposti al confronto con le deduzioni difensive, che ne evidenziavano la genericità e la neutralità a fini dimostrativi del coinvolgimento nelle attività illecite in corso (quelle sub capi 5 e 15, che neppure sono addebitati al ricorrente) e, che, dunque, sono sorrette da argomentazioni che si rivelano meramente assertive circa il risultato di prova che ne deriverebbe a carico del ricorrente.

L'ordinanza ha poi illustrato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che chiamano in causa l'indagato e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che pure ha indicato il circolo "[OSCURATO:PERSONA]" come luogo di riunione del gruppo criminale composto da alcune famiglie, fra cui la famiglia Brandimarte, ha poi descritto due episodi che coinvolgono direttamente [OSCURATO:PERSONA] e, cioè, la visita di [OSCURATO:PERSONA], nel gennaio 2016, presso la masseria di [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del clan Piromalli e quella dello stesso indagato presso l'abitazione di suo zio, [OSCURATO:PERSONA], anch'egli figura apicale del clan Piromalli.

La visita a [OSCURATO:PERSONA], presente il Trunfio, era stata occasionata dal presunto coinvolgimento del Brandimarte negli attentati subiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovuti al passaggio del Tomaselli - portuale- nelle fila del clan Piromalli dalla squadra organizzata, per le operazioni di esfiltrazione, del Mole presso il Porto di [OSCURATO:PERSONA].

In occasione dell'incontro [OSCURATO:PERSONA] aveva preso le distanze dall'attentato e, anzi, aveva offerto il suo contributo per individuarne gli autori.

In occasione della visita a casa di [OSCURATO:PERSONA], invece, il ricorrente aveva perorato la causa di tale [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli di intervenire per fare in modo che [OSCURATO:PERSONA] desistesse dalle pretese economiche sul Papasergi - un portuale impegnato nelle attività di esfiltrazione di stupefacenti, poi condannato nel processo cd. [OSCURATO:PERSONA] - allegando che si trattava di un suo uomo.

Il Tribunale ha valorizzato a carico dell'indagato la circostanza che egli fosse un vertice rappresentativo della sua famiglia, tanto da interloquire con il Mazzaferro, figura apicale del clan Piromalli - e in un settore, quello del traffico di stupefacenti, che assicurava il controllo del Porto di [OSCURATO:PERSONA] dove avvenivano le esfiltrazioni della droga giunta con i carichi dei container, un ruolo che si pone in perfetta linea di continuità con l'intervento dispiegato a favore del Papasergi. [OSCURATO:PERSONA], invece, amico di vecchia data del ricorrente ne ricordava il comune consumo di cocaina; che in una occasione il Brandimarte gli aveva commissionato l'acquisto di cocaina da consumare con gli amici durante una cena e che, una volta aveva, invece, egli acquistato dal Brandimarte tre grammi di cocaina per regalarli ad un giovane, figlio di un poliziotto, per il compimento dei 18 anni.

Sottolineava, infine, che i Brandimarte avevano fatto i soldi con la cocaina, e che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito dell'acquisto di una villa sul CI lungomare di [OSCURATO:PERSONA], villa che effettivamente è risultata intestata alla figlia del ricorrente, attraverso una società.

La carenza di elementi individualizzanti a riscontro delle dichiarazioni - sono, in questa prospettiva significative quelle del Trunfio che, come correttamente rilevato dal Tribunale, ne denotano una condotta che, per le sue connotazioni, secondo massime di comune esperienza, ne attesterebbe un ruolo specifico funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale - non consente, tuttavia di ritenere soddisfacente la motivazione del Tribunale.

Come noto in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221).

Ma, anche così ampiamente inquadrato il tema di prova, risulta evidente che le dichiarazioni del Labate — genericamente ricondotte alla famiglia Brandimarte con riguardo al rapporto con le famiglie che si occupavano del traffico di droga - non possono costituire riscontro alle dichiarazioni del Trunfio che neppure trovano riscontro nei dati relativi alle descritte "riunioni" presso il circolo "[OSCURATO:PERSONA]" o nella ricostruzione delle vicende familiare dei Brandimarte o nei brani di conversazioni intercettati e che di per sé non sono sufficienti, per le descritte ragioni, ad essere valorizzati come elementi di riscontrò, in quanto significativi di un ruolo del ricorrente in un gruppo criminale.

Né tale riscontro rinviene dall'ingerimento dell'indagato nell'incendio dell'autovettura di tale [OSCURATO:PERSONA], individuato come autore del furto di una cassetta di frutta ai danni di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA]: si tratta, infatti, di un contributo riconducibile al contesto familiare di appartenenza dell'indagato che ne segnala la condivisione di logiche criminali ma non anche un ruolo nel reato associativo ascrittogli.

A fronte delle esposte lacune motivazionali, ad avviso del Collegio si rende necessaria una rivalutazione della posizione del ricorrente, nei termini indiziari richiesti in sede di cautela e in ragionato confronto critico con i rilievi di merito sviluppati dalla difesa, ai fini della ricostruzione del ruolo da questi svolto nell'ambito del consesso criminale, ruolo che non può essere sostanziato da generici rapporti con altri soggetti, quand'anche essi stessi ritenuti membri apicali del medesimo gruppo.

Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] cle~R, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali. 4.Devono, inoltre, essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza dell'8 febbraio 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990. L'indagato è accusato di essere promotore, finanziatore, organizzatore di un'associazione finalizzata all'approvvigionamento, attraverso fonti nazionali ed estere, di sostanze stupefacenti ed individuato, sulla scorta dei servizi di ripresa che ne segnalano la costante presenza presso il "Circolo il Pontile" di [OSCURATO:PERSONA] ,come colui che dettava le regole per coordinare le operazioni nel corso di incontri con [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali occupandosi, altresì, di sovrintendere alle operazioni di acquisto e tenere i rapporti con gli acquirenti-clienti stabili. L'ordinanza impugnata ha valorizzato a carico dell'indagato le risultanze dei servizi di osservazione che lo danno presente presso il circolo "[OSCURATO:PERSONA]", individuato come luogo di ritrovo degli associati e sede delle riunioni nel corso delle quali si decidevano le operazioni del traffico nonchè "piazza di spaccio" e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ed è il ruolo di vertice di tale gruppo che giustifica il pericolo di recidiva e l'applicazione della misura custodiale, in una alle condanne ed al ruolo rivestito in occasione del danneggiamento dell'auto di tale Conde. Irrilevanti, vista la centralità della sua permanenza in [OSCURATO:PERSONA], che abbia svolto attività lavorativa, per brevi periodo e a tempo determinato, lontano dalla Calabria. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 dsp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il difensore denuncia: 2.1.violazione di legge, per l'omesso esame delle deduzioni difensive svolte con la memoria di parte e relative alla valutazione della "presenza" di [OSCURATO:PERSONA] presso il Pontile e la sua attività di presidenza di incontri nel corso dei quali si stabilivano i dettagli dei traffici illeciti. Osserva la difesa che si tratta di presenza affatto reiterata: su un totale di 68 riunioni viene registrata, e in cinque mesi, la presenza del Brandimarte in solo sei occasioni; in assenza di modalità comunicative sospette. E' circolare l'osservazione che fossero presenti "personaggi autorevoli" dal momento che, invece, Brandimarte non è presente quando, sembra, che i sodali si occupassero del traffico. L'ordinanza presume di ricostruire il contenuto di dialoghi che non sono stati intercettati e che non possono essere ricostruiti — come pertinenti alla organizzazione dei traffici delittuosi- sulla scorta di altri elementi diretti. Il Tribunale ha esaminato il contenuto di tali dialoghi ma sono uno relativo all'incontro del 7 dicembre 2017, con tale Ruotolo, personaggio estraneo all'indagine; gli incontri del 31 dicembre 2017, posti a fondamento delle contestazioni di cui ai capi 5) e 15), relativi a fatti illeciti ai quali è estraneo perché mai contestatigli e che registrano il compimento di attività illecite ma solo dopo che Brandimarte si era allontanato; infine neutri con riferimento alla sua persona, gli incontri del 1 marzo e 18 marzo 2018 mentre addirittura è a favore dell'indagato il contenuto di quello del 20 aprile 2018 in cui commentando l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] l'indagato non fa mostra di preoccupazione per la sua persona e conferma di essere lontano da [OSCURATO:PERSONA] perché impegnato al Nord Italia per lavoro. 2.2. Gravemente carente è anche la motivazione dell'ordinanza impugnata sulle censure difensive che investivano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Si tratta, infatti, di dichiarazioni irrilevanti: Labate lo descrive come consumatore di droga e chiama in causa [OSCURATO:PERSONA] come la persona che si occupava dei traffici in cui la famiglia Brandimarte era impegnata; anzi, precisava il Labate, che mai aveva visto l'odierno ricorrente con più di cinque grammi di droga. L'ordinanza sfugge i rilievi difensivi annacquandoli nel coinvolgimento della "famiglia" nel traffico di droga, senza alcun elemento che attenga al diretto coinvolgimento dell'indagato, irrilevante il riferimento all'acquisto della villa da parte della figlia dell'indagato, del tutto slegato dal contesto descrittivo di fatti illeciti. Sono, poi, prive di riscontri esterni e anzi smentite dalle riferite dichiarazioni del Labate, le dichiarazioni rese dal Trunfio che scontano la generalizzazione dei riferimenti, in più punti, non al ricorrente ma alla sia "famiglia". 2.3.Anche con riferimento al reato di cui al capo 14)- relativo al danneggiamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]- la lettura operata dal Tribunale sconta il travisamento delle allegazioni difensive secondo le quali l'indagato non poteva avere indicato l'autovettura del Conde, poi bruciata, dal momento che durante la sua breve passeggiata parlava e gesticolava da solo, ovvero transitava accanto ad un'autovettura diversa da quella che poi era stata data alle fiamme o, infine, non poteva vederla dal punto in cui si trovava su via Veneto sicché non poteva indicarla al suo accompagnatore. Sempre con riferimento all'incendio dell'autovettura l'ordinanza impugnata ha trascurato altri elementi che la difesa aveva evidenziato per rilevare la estraneità del Brandimarte all'episodio cioè il fatto che il Brandimarte è assente dalla fase successiva al furto dell'autovettura del Sidoti e della ricerca degli autori, per vendicarlo e dalla fase esecutiva dell'attentato incendiario. 2.4. Analoghi vizi inficiano, a fronte della documentata assenza dell'indagato dalla Calabria, a partire dall'anno 2005 avendo svolto lavori, a tempo determinato, in altre parti d'Italia, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, argomento tout court superato con il riferimento alla circostanza che Brandimarte risiede a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla pur richiesta di trattazione orale e non è comparso all'udienza tenutasi con l'osservanza del rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure articolate dal ricorrente con i primi tre motivi di ricorso sono fondate e meritano accoglimento con conseguente assorbimento del quarto motivo di ricorso. 2. Secondo la costante lezione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, "in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza" (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002;Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, dep. 2020, Rispoli. Rv. 278242; Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699). 3. Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali coordinate ermeneutiche nel valutare la gravità del quadro indiziario a carico del Brandimarte in ordine alla sua partecipazione, peraltro con ruolo direttivo, all'associazione dedita ad un imponente, ma non meglio precisato e delineato, traffico di sostanze stupefacenti e, omettendo l'esame delle precise deduzioni difensive sviluppate con la richiesta di riesame e con la memoria difensiva, ha proceduto ad una ricostruzione del tutto astratta del compendio indiziario. Le prime pagine dell'ordinanza impugnata ricostruiscono il complesso scenario ndranghetista che fa da sfondo alle attività dell'organizzazione a cominciare dal matrimonio dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA] una cui sorella, Filomena, aveva sposato [OSCURATO:PERSONA], e valorizza il dato che tali matrimoni avevano proiettato in area ndranghetista la famiglia Brandimarte, attraverso il [OSCURATO:PERSONA], e rafforzato il legame con la famiglia Piromalli fin dagli anni 2011 e 2012, quando i Brandimarte erano usciti vittoriosi da una faida che li aveva opposti alla famiglia Priolo, in concomitanza con la loro ascesa - si tratta di tre fratelli Giuseppe, Nuccio e Alfonso- nel settore del traffico di stupefacenti /avendo costituito una squadra di portuali infedeli che riusciva ad esfiltrare tonnellate di droga nell'interesse delle famiglie mafiose presso il Porto di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva il Tribunale che l'avvenuto sequestro di armi - in data 5 aprile 2017- in un fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] aveva dato avvio alle operazioni di osservazione del Circolo "[OSCURATO:PERSONA]" che era stato individuato, grazie alle assidue frequentazioni di pregiudicati locali, come il quartiere generale della consorteria mafiosa e che era organizzato come una vera e propria piazza di spaccio. L'attenzione dell'ordinanza si è concentrata, in particolare, nella descrizione degli incontri del 31 dicembre 2017, in quanto i movimenti di alcuni dei protagonisti avevano occasionato un controllo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], portando al rinvenimento di armi e droga - si tratta del reato ascritto ai capi 5) e 15) a [OSCURATO:PERSONA] ed altri - e della conversazione del 20 aprile 2018 - intercettata grazie ad una microspia installata sul cellulare di [OSCURATO:PERSONA], nipote del ricorrente, nel corso della quale questi, Brandimarte ed altri commentavano la cattura di [OSCURATO:PERSONA], classe 1992, arrestato a poca distanza dal Pontile aggiungendo che altri arresti sarebbero seguiti a quello del Piromalli. Rileva il Collegio che l'inquadramento della mafiosità del ricorrente, in mancanza dell'aggancio a precedenti decisioni giudiziarie o ad altre fonti di prova, si risolve in una generica valutazione di dati di tipo ambientale e sociologico che non è rafforzata dall'accertata presenza del ricorrente presso il Circolo "[OSCURATO:PERSONA]" o dalla sua frequentazione con pregiudicati locali. Il circolo è indicato, ma del tutto genericamente dal momento che non sono descritti andirivieni di acquirenti di sostanze stupefacenti, come piazza di spaccio ovvero, anche a stregua delle dichiarazioni del Trunfio, di seguito precisate, come sede delle riunioni dell'associazione ma in carenza di elementi che siano significativi del dato che avrebbe dovuto essere oggetto di prova - che, in poche parole, si è in presenza di riunioni operative del gruppo dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Come ben evidenziato nel ricorso, a smentita della significatività degli incontri, le "riunioni" alle quali l'indagato è stato presente, unitamente ad altre persone indicate come implicate nel traffico sono non solo di numero piuttosto contenuto ma in realtà "mute" poiché le conversazioni, eventualmente svoltesi durante tali "riunioni", non sono state intercettate. Il Tribunale ha esaminato anche il contenuto dei pochi dialoghi intercettati ma, in tal caso, gli esiti di tali conversazioni non sono stati sottoposti al confronto con le deduzioni difensive, che ne evidenziavano la genericità e la neutralità a fini dimostrativi del coinvolgimento nelle attività illecite in corso (quelle sub capi 5 e 15, che neppure sono addebitati al ricorrente) e, che, dunque, sono sorrette da argomentazioni che si rivelano meramente assertive circa il risultato di prova che ne deriverebbe a carico del ricorrente. L'ordinanza ha poi illustrato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che chiamano in causa l'indagato e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che pure ha indicato il circolo "[OSCURATO:PERSONA]" come luogo di riunione del gruppo criminale composto da alcune famiglie, fra cui la famiglia Brandimarte, ha poi descritto due episodi che coinvolgono direttamente [OSCURATO:PERSONA] e, cioè, la visita di [OSCURATO:PERSONA], nel gennaio 2016, presso la masseria di [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice del clan Piromalli e quella dello stesso indagato presso l'abitazione di suo zio, [OSCURATO:PERSONA], anch'egli figura apicale del clan Piromalli. La visita a [OSCURATO:PERSONA], presente il Trunfio, era stata occasionata dal presunto coinvolgimento del Brandimarte negli attentati subiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dovuti al passaggio del Tomaselli - portuale- nelle fila del clan Piromalli dalla squadra organizzata, per le operazioni di esfiltrazione, del Mole presso il Porto di [OSCURATO:PERSONA]. In occasione dell'incontro [OSCURATO:PERSONA] aveva preso le distanze dall'attentato e, anzi, aveva offerto il suo contributo per individuarne gli autori. In occasione della visita a casa di [OSCURATO:PERSONA], invece, il ricorrente aveva perorato la causa di tale [OSCURATO:PERSONA], chiedendogli di intervenire per fare in modo che [OSCURATO:PERSONA] desistesse dalle pretese economiche sul Papasergi - un portuale impegnato nelle attività di esfiltrazione di stupefacenti, poi condannato nel processo cd. [OSCURATO:PERSONA] - allegando che si trattava di un suo uomo. Il Tribunale ha valorizzato a carico dell'indagato la circostanza che egli fosse un vertice rappresentativo della sua famiglia, tanto da interloquire con il Mazzaferro, figura apicale del clan Piromalli - e in un settore, quello del traffico di stupefacenti, che assicurava il controllo del Porto di [OSCURATO:PERSONA] dove avvenivano le esfiltrazioni della droga giunta con i carichi dei container, un ruolo che si pone in perfetta linea di continuità con l'intervento dispiegato a favore del Papasergi. [OSCURATO:PERSONA], invece, amico di vecchia data del ricorrente ne ricordava il comune consumo di cocaina; che in una occasione il Brandimarte gli aveva commissionato l'acquisto di cocaina da consumare con gli amici durante una cena e che, una volta aveva, invece, egli acquistato dal Brandimarte tre grammi di cocaina per regalarli ad un giovane, figlio di un poliziotto, per il compimento dei 18 anni. Sottolineava, infine, che i Brandimarte avevano fatto i soldi con la cocaina, e che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito dell'acquisto di una villa sul CI lungomare di [OSCURATO:PERSONA], villa che effettivamente è risultata intestata alla figlia del ricorrente, attraverso una società. La carenza di elementi individualizzanti a riscontro delle dichiarazioni - sono, in questa prospettiva significative quelle del Trunfio che, come correttamente rilevato dal Tribunale, ne denotano una condotta che, per le sue connotazioni, secondo massime di comune esperienza, ne attesterebbe un ruolo specifico funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale - non consente, tuttavia di ritenere soddisfacente la motivazione del Tribunale. Come noto in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221). Ma, anche così ampiamente inquadrato il tema di prova, risulta evidente che le dichiarazioni del Labate — genericamente ricondotte alla famiglia Brandimarte con riguardo al rapporto con le famiglie che si occupavano del traffico di droga - non possono costituire riscontro alle dichiarazioni del Trunfio che neppure trovano riscontro nei dati relativi alle descritte "riunioni" presso il circolo "[OSCURATO:PERSONA]" o nella ricostruzione delle vicende familiare dei Brandimarte o nei brani di conversazioni intercettati e che di per sé non sono sufficienti, per le descritte ragioni, ad essere valorizzati come elementi di riscontrò, in quanto significativi di un ruolo del ricorrente in un gruppo criminale. Né tale riscontro rinviene dall'ingerimento dell'indagato nell'incendio dell'autovettura di tale [OSCURATO:PERSONA], individuato come autore del furto di una cassetta di frutta ai danni di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA]: si tratta, infatti, di un contributo riconducibile al contesto familiare di appartenenza dell'indagato che ne segnala la condivisione di logiche criminali ma non anche un ruolo nel reato associativo ascrittogli. A fronte delle esposte lacune motivazionali, ad avviso del Collegio si rende necessaria una rivalutazione della posizione del ricorrente, nei termini indiziari richiesti in sede di cautela e in ragionato confronto critico con i rilievi di merito sviluppati dalla difesa, ai fini della ricostruzione del ruolo da questi svolto nell'ambito del consesso criminale, ruolo che non può essere sostanziato da generici rapporti con altri soggetti, quand'anche essi stessi ritenuti membri apicali del medesimo gruppo. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] cle~R, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali. 4.Devono, inoltre, essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di
Sentenza Cassazione n. 41073/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris