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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17990/2026

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l legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato presso l'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocatoRosario Pesca che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiunta-mente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura spe-ciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in personadel direttore generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente do-miciliata in Salerno, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiun-Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026tamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio alle-Data pubblicazione 04/06/2026gato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 617/2024 della Corte d'appello di Salerno.Udita la relazione nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con atto notificato in data 8.10.2018 il “Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C.” citava a comparire dinanzi al Tribunale diSalerno l' “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno” (cfr. ricorso, pagg. 5 - 7).Esponeva che, in regime dapprima di accreditamento “transitorio” e poi, adecorrere dal 2014, di accreditamento istituzionale, aveva negli anni 2010, 2011e 2012 erogato prestazioni sanitarie afferenti alla branca di “patologia clinica”,macroarea “specialistica ambulatoriale”, in favore di assistiti del S.S.N. nell'am-bito del territorio di competenza dell' “A.S.L. di Salerno”.Esponeva che le proprie spettanze relative agli anni anzidetti erano state dall'“A.S.L.” decurtate mercé indebita applicazione dello “sconto tariffario”, ossia perl'importo di euro 24.888,06 per l'anno 2010, per l'importo di euro 21.447,83 perl'anno 2011 e per l'importo di euro 18.479,49 per l'anno 2012.Chiedeva condannarsi l' “A.S.L.” convenuta al pagamento della complessivasomma di euro 64.815,38 a titolo di adempimento contrattuale, in subordine aisensi dell'art. 2041 cod. civ. ed in ulteriore subordine ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.; il tutto con gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/20262.

L' “A.S.L. di Salerno” si costituiva.Instava, peraltro, per il rigetto dell'avversa domanda.3.

Con sentenza n. 275/2022 il Tribunale accoglieva la domanda principale econdannava la convenuta al pagamento della somma di euro 64.815,38, oltreinteressi ex d.lgs. n. 231/2002.4.

L' “A.S.L. di Salerno” proponeva appello.Resisteva il “Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”; riproponeva la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.5.

Con ordinanza in data 12.12.2023 la Corte di Salerno invitava le parti adinterloquire in ordine alla sussistenza dell'accreditamento provvisorio ovvero de-finitivo nonché in ordine alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali conriferimento alle prestazioni eseguite nei periodi controversi, anche antecedentia quello di stipula dei contratti (cfr. ricorso, pag. 8).6.

Con sentenza n. 671/2024 la Corte di Salerno accoglieva il gravame, ri-gettava la domanda esperita in prime cure e condannava l'appellata alle spesedel doppio grado.Evidenziava la Corte che la società appellata, onerata della dimostrazionedella sussistenza di un valido ed efficace rapporto con l' “A.S.L. di Salerno”, nonaveva prodotto in giudizio entro i termini di rito “alcun documento comprovantela sussistenza, in relazione all'epoca alla quale si [riferivano] le prestazioni [og-getto della domanda di pagamento], di un rapporto di accreditamento, né –quanto meno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio – con-trattuale, instaurato nelle forme richieste, a pena, peraltro, di nullità, rilevabileanche d'ufficio (…), tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivoper le prestazioni erogate” (così sentenza d'appello, pagg. 17 - 18).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026Evidenziava segnatamente che in relazione al periodo temporale rilevantenella specie “nessuno (…) dei documenti prodotti in giudizio – entro i terminidecadenziali stabiliti dalla legge - integra[va] un vero e proprio provvedimentodi accreditamento di competenza regionale” (così sentenza d'appello, pag. 18);il che, di per sé, induceva a reputare destituita di fondamento l'azionata pretesa.Evidenziava altresì che i contratti allegati erano stati sottoscritti nel corso enon già antecedentemente all'anno di riferimento, “di talché, per le prestazionierogate prima della loro stipula, sarebbe quanto meno opinabile (…) applicarliretroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali-consustanziali alla genesistessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione e ri-dondante (…), in mancanza di siffatti requisiti formali, nella nullità” (così sen-tenza d'appello, pag. 18).Evidenziava ulteriormente che a seguito dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] las.n.c. appellata “nulla [aveva] prodotto in giudizio, essendo presente, agli atti,solamente un decreto – già depositato in epoca antecedente – emesso succes-sivamente al periodo al quale si riferiscono le prestazioni de quibus (…)” (cosìsentenza d'appello, pag. 20).Evidenziava ossia che siffatta documentazione non consentiva di reputar ri-tualmente assolto l'onere probatorio incombente sull'appellata in ordine alla“sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento all'uopoemanato dall'ente a ciò deputato” (così sentenza d'appello, pag. 20).Evidenziava propriamente che la documentazione nel complesso prodotta,alla luce del suo contenuto, non era valutabile positivamente ai fini della provache l'appellata avrebbe dovuto fornire (cfr. sentenza d'appello, pagg. 23 e 31).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Evidenziava segnatamente che il decreto n. 81 del 2014 afferiva all' “accre-Data pubblicazione 04/06/2026ditamento istituzionale definitivo” e risaliva ad epoca successiva a quella cuiinerivano le prestazioni controverse (cfr. sentenza d'appello, pag. 23).Evidenziava infine che la pretesa dell'appellata era da disconoscere pur aisensi dell'art. 2041 cod. civ.

“in mancanza di qualsivoglia dimostrazione riguardoall'asserita depauperatio che si sarebbe verificata e alla sua effettiva consistenzae, nel contempo, al vantaggio che l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno avrebbeconseguito” (così sentenza d'appello, pag. 33).Evidenziava invero che “l'applicazione dello sconto [tariffario] nulla [aveva] ache vedere con una vera e propria depauperatio e, cioè, con una perdita patri-moniale correlata ai costi sostenuti per eseguire le prestazioni” ed afferiva piut-tosto “all'utilità che sarebbe dovuta scaturire (…) dall'esecuzione del contratto”;più esattamente, le somme pretese avrebbero permesso all'appellata “di incas-sare importi maggiori rispetto a quelli ricevuti” (così sentenza d'appello, pag.32).7.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”; ne ha chiesto sulla scorta di ottomotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spesedi lite.L' “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno” ha depositato controricorso; ha chie-sto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese “con il riconoscimento degli oneririflessi in sostituzione di i.v.a. e c.p.a., essendo l'A.S.L. patrocinata dalla suaAvvocatura interna” (così controricorso, pag. 20).8.

Il ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026CONSIDERATO CHEData pubblicazione 04/06/20269.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza per viola-zione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324, 329, 342 c.p.c. ai sensi dell'art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione all'esistenza di un giudicato internosulla sussistenza di un rapporto di accreditamento tra la ASL Salerno e la societàricorrente” (così ricorso, pag. 10).Deduce che la sussistenza di un valido ed efficace rapporto di “accredita-mento”, a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado, era coperta dagiudicato “interno”, trattandosi “di accertamento non oggetto di impugnativa(cfr. ricorso, pagg. 10 e 18).Deduce, da un canto, che il Tribunale con la statuizione assunta a definizionedel giudizio di primo grado aveva, peraltro, affermato che “la pretesa creditoriadi parte attrice è, in particolare, fondata sui contratti ex art. 8 quinquies d.lgs.n. 502/92 stipulati con l'ASL Salerno per gli anni 2010, 2011 e 2012 (…)”; e che“deve, inoltre, escludersi che con gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti inrelazione al triennio oggetto di causa l'attrice abbia voluto pattiziamente accet-tare l'applicazione dello sconto tariffario (…)” (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce, d'altro canto, che la questione esulava del tutto dalla proiezione deimotivi di cui all'atto d'appello dell' “A.S.L.”, concernenti (A) l'asserito difetto digiurisdizione del G.O., (B) la non debenza delle somme ex adverso pretese indipendenza del superamento del “tetto di spesa”, (C) l'inammissibilità ovverol'infondatezza delle avverse domande ex artt. 2041 e 2043 cod. civ. e (D) l'ec-cezione di giudicato correlata alla pronuncia n. 4425/2017 del T.A.R. di Salerno(cfr. ricorso, pagg. 14 – 17).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026Deduce al contempo che, ad opinare diversamente, la statuizione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata per violazione del principio di “corrispondenza trachiesto e pronunciato” (cfr. ricorso, pag. 19).10.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324, 329, 342, 132 c.p.c., 111,comma 6, Cost., ai sensi degli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazioneall'esistenza di un giudicato interno sul fatto della sussistenza di validi ed effi-caci rapporti contrattuali stipulati tra le parti con riferimento a parte delleprestazioni dedotte in giudizio ; nonché motivazione perplessa e apparente sulpunto” (così ricorso, pag. 20).Deduce in primo luogo che “il tema della sussistenza di validi ed efficaci ac-cordi contrattuali inerenti le prestazioni dedotte a giudizio (…) oltre a non risul-tare oggetto di specifica contestazione tra le parti, non [era] stato oggetto diimpugnativa da parte dell'A.S.L., (…) con conseguente formazione del giudicatosul punto” (così ricorso, pag. 21).Deduce in secondo luogo che “la motivazione [della sentenza d'appello], sulpunto, risulta altresì manifestamente ultronea e perplessa, poiché affronta invia dichiaratamente dubitativa la questione della asserita inapplicabilità dei con-tratti alle prestazioni passate e non addiviene, al riguardo, ad alcuna conclu-sione” (così ricorso, pag. 25).11.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e4 c.p.c., in relazione all'asserita mancanza di documentazione valida e idonea agiustificare la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dalla società ricor-rente, con particolare riferimento al rapporto di accreditamento e agli accordicontrattuali sottoscritti tra le parti” (così ricorso, pag. 26).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Deduce che l' “A.S.L.” ha riconosciuto “espressamente la sussistenza sia delData pubblicazione 04/06/2026rapporto di accreditamento in favore della società ricorrente, sia di contrattiidonei a disciplinare i rapporti tra le parti e, nello specifico, la remunerazionedelle prestazioni sanitarie erogate” (così ricorso, pagg. 31 – 32).Deduce quindi che la Corte di Salerno ha disatteso “il principio di non conte-stazione” (cfr. ricorso, pag. 32).12.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 8, 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992,dell'art. 6, comma 6, della l. n. 724 del 1994, e dell'art. 1, commi 237-quater ess., della l.r.

Campania n. 4 del 2011, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., in relazione all'asserita necessità di un provvedimento di accreditamentodi competenza regionale, quale presupposto per l'erogazione di prestazioni sa-nitarie per conto e a carico del SSN in regime di accreditamento transitorio”(così ricorso, pag. 32).Deduce, “sotto ulteriore profilo, correlato ai motivi di ricorso I) e III) (il cuiaccoglimento sarebbe assorbente)” (così ricorso, pag. 32), che, contrariamentea quanto sostenuto dalla Corte di Salerno (ai paragrafi 6.2/6.4 e 7.5/7.7), ilsistema transitorio previsto dall'art. 6, 6° co., della legge n. 724 del 1994 “haconsentito alle strutture già convenzionate , ma non ancora accreditate dicontinuare ad erogare prestazioni per conto e a carico del S.S.R., senza preve-dere, nelle more, l'adozione di alcun provvedimento di accreditamento transi-torio di competenza regionale” (così. ricorso, pag. 35).Deduce ulteriormente che la disciplina statale si completa con la disciplinaadottata dalla Regione Campania “per dare attuazione, nel proprio ambito, alnuovo sistema di accreditamento previsto dal citato d.lgs. n. 502 del 1992 eNumero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026s.m.i.” (così ricorso, pag. 35), disciplina che la Corte d'appello ha completa-Data pubblicazione 04/06/2026mente ignorato.13.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, degliartt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 2, comma 7, deld.p.r. 14.1.1997, dell'art. 32, comma 8, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 edell'art. 1322 c.c., e degli artt. 3, 32, 41, 81 e 97, Cost., ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'asserita necessità della stipula degli accordicontrattuali tra ASL e struttura privata accreditata in data antecedente a quelladi fissazione dei tetti di spesa sanitaria regionale, quale presupposto per l'ero-gazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN” (così ricorso, pag.39).Deduce che “sotto un ulteriore profilo, correlato al II) e al III) motivo (il cuiaccoglimento sarebbe assorbente), la sentenza impugnata è illegittima nellaparte in cui ha affermato che, oltre all'accreditamento, l'erogazione di presta-zioni sanitarie per conto e a carico del S.S.N. presupporrebbe l'ulteriore fattocostitutivo rappresentato dalla sussistenza di accordi contrattuali (tra il privatoe l'Amministrazione) sottoscritti antecedentemente a ciascun anno di riferi-mento e, per l'effetto, ha ritenuto infondata la pretesa creditoria azionata inprimo grado dall'odierna ricorrente, avendo quest'ultima versato in atti dei con-tratti sottoscritti in corso d'anno” (così ricorso, pag. 39).14.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 101 e 115, 345 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento di una facoltà di integrazione pro-batoria a seguito della rimessione della causa sul ruolo affinché le parti interlo-Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026quissero in merito alla sussistenza di un valido rapporto di accreditamento infavore della società ricorrente” (così ricorso, pag. 47).Deduce che, “salva l'efficacia assorbente di quanto sopra, la sentenza gravataè illegittima altresì nella parte in cui (…) non riconosce e, dunque, non attribuiscealla parti la facoltà di integrare la documentazione comprovante l'esistenza diun valido rapporto di accreditamento” (così ricorso, pagg. 47 – 48).Deduce in ogni caso che siffatto onere probatorio essa ricorrente aveva giàassolto ab origine “mediante la produzione, unitamente all'atto di citazione, deldecreto di accreditamento definitivo” (così ricorso, pag. 48).Deduce quindi che “tanto la ordinanza di rimessione quanto la sentenza gra-vata hanno escluso tale facoltà di integrazione probatoria, con evidente viola-zione del principio del contraddittorio” (così ricorso, pag. 48).15.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia “omesso esame di un fattodecisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; nullità dellasentenza per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui, travisando il contenuto della prova documentaleofferta e con motivazione incompatibile con detta prova, non ritiene provato ilrapporto di accreditamento” (così ricorso, pag. 52).Deduce che “la sentenza gravata è illegittima, altresì, nella parte in cui ritiene non provata la circostanza che la struttura ricorrente operasse in regime diaccreditamento nonostante la prova documentale offerta in merito dalla societàricorrente” (così ricorso, pag. 52).Deduce che la motivazione della sentenza gravata è manifestamente illogica“nella parte in cui assume che dai documenti depositati non si potesse desumerené il regime di accreditamento provvisorio in cui versava il centro ricorrente nél'oggetto delle prestazioni da remunerare (…)” (così ricorso, pagg. 58 – 59).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Deduce che, contrariamente a quanto ha assunto la Corte di Salerno, “il de-Data pubblicazione 04/06/2026creto n. 81 del 16.7.2014 (…), oltre a dare atto (…) del regime di accreditamentoprovvisorio (all'epoca dei fatti di causa) e definitivo (in epoca successiva) dellastruttura, indica espressamente le attività oggetto di accreditamento” (così ri-corso, pag. 59).Deduce che, contrariamente a quanto ha assunto la Corte di Salerno, “i con-tratti disciplinanti le prestazioni per cui è causa in relazione agli anni 2010, 2011e 2012 (…) prevedono espressamente (…) l' oggetto , la quantità delle pre-stazioni e i “criteri di remunerazione delle prestazioni ” (così ricorso, pag. 59).16.

Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione dell'art. 2041 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazionealla asserita mancata allegazione e carenza di prova in ordine all'indebito arric-chimento della [OSCURATO:PERSONA] in virtù dello sconto applicato” (cosìricorso, pag. 66).Deduce, “subordinatamente a tutti i precedenti motivi, [che] la sentenza gra-vata è illegittima, altresì, nella parte in cui rigetta l'azione (residuale) di ingiu-stificato arricchimento per asserita mancata allegazione e/o carenza di prova inordine al vantaggio patrimoniale conseguito dall'azienda sanitaria locale per ef-fetto dello sconto applicato” (così ricorso, pag. 66).Deduce che ai fini dell'azione ex art. 2041 cod. civ. va dimostrato il solo fattooggettivo dell'arricchimento (cfr. ricorso, pag. 68).Deduce che è notorio che le “tariffe regionali” sulla cui scorta vengono remu-nerate le prestazioni erogate dalle strutture accreditate, “sono determinate inconsiderazione dei soli costi di erogazione delle prestazioni” (così ricorso,pag. 68).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Deduce dunque che, qualora la tariffa non sia applicata per intero, “la re-Data pubblicazione 04/06/2026munerazione è inidonea a coprire integralmente i costi sostenuti dalla strut-tura accreditata per erogare le prestazioni specialistiche” (così ricorso, pag. 68).17.

Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono da accogliere; e leragioni che militano in tal senso sono sostanzialmente le medesime; il chesenz'altro giustifica la disamina contestuale degli anzidetti mezzi di impugna-zione; in ogni caso, il loro buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motividi ricorso.18.

Inevitabile è il riferimento alle motivazioni dell'ordinanza n. 29093 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata da questa Corte in accoglimento del ricorso (iscritto aln. 4741/2024 r.g.) proposto - in una fattispecie del tutto analoga a quella dequa agitur - dal “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. nei con-fronti della “A.S.L. di Salerno” (l'ordinanza n. 29093/2024 è stata espressa-mente richiamata, in ricorso, dal ricorrente: cfr. ricorso, peraltro, pagg. 19 e24).Ebbene, nelle motivazioni della surriferita ordinanza si legge testualmente:«(…) la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche infase d'appello e nel giudizio di cassazione, purché non si sia formato un giudicatoespresso in ordine alla validità dell'accordo negoziale nei gradi precedenti(Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n. 20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020,n. 19161)».«La Corte d'appello, dunque, ben può rilevare d'ufficio, in base alle risultanzeritualmente acquisite al processo, la inesistenza di un provvedimento ammini-strativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici rapporti contrattuali, in-tegrativi o attuativi di detto provvedimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015,n. 23657)».Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026«Nondimeno, come si desume dalla trascrizione della sentenza di primo gradoriportata nel ricorso (pagina 9), il tribunale aveva “accertato l'inadempimentocontrattuale dell'[OSCURATO:PERSONA]” ed aveva affermato che “la pretesa creditoria diparte attrice” era “fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia icontratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l'ASL Salerno per glianni 2010, 2011, 2012 e 2013”».«Tali passaggi motivazionali, che presuppongono dal punto di vista logico egiuridico l'affermazione della validità del contratto tra PA e struttura privata,non sono stati impugnati da alcuna delle parti in causa, in quanto i motivi diappello formulati dalla Asl concernevano tutt'altri temi, ossia il rigetto delle ec-cezioni di carenza di giurisdizione (primo motivo sub A) e di prescrizione (se-condo motivo sub B), l'applicabilità dello sconto tariffario anche dopo il triennio2007-2009 (terzo motivo sub C) e l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicatoderivante da [OSCURATO:PERSONA] n° 4425/2017 (quarto motivo sub D)».«D'altra parte, Biostudio non aveva formulato alcun appello incidentale, sic-ché la questione della sussistenza dell'accreditamento, positivamente affermatadal primo giudice ed espressamente riconosciuta dalla Asp nel suo atto di ap-pello, doveva ritenersi coperta dal giudicato e, come tale non più contestabiledalle parti, né rilevabile d'ufficio dalla Corte territoriale».«Quest'ultima, invece, pur in mancanza di uno specifico motivo di impugna-zione, ha ritenuto di rilevarla d'ufficio, violando l'art. 2909 cod. civ., come cor-rettamente afferma la ricorrente».«Ora, come già sopra anticipato, secondo l'orientamento consolidato di que-sta Corte, allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese chesuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle al-legazioni introdotte nella controversia, si deve ritenere che la proposizioneNumero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi dellastessa per come riconosciuta dal primo giudice vi è il contratto, implichi che laquestione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giu-dice, integrando un'eccezione cosiddetta in senso lato, relativa ad un fatto giàallegato in primo grado, ma ciò solo nel caso in cui le parti non abbiano discusso,né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa aquella validità ed efficacia (per tutte: Cass.

Su, 22 marzo 2017, n° 7294): ipo-tesi che qui ricorre pienamente per quanto sopra detto, con la conseguenza chei primi due motivi sono fondati e la sentenza va cassata e rimessa alla Corted'appello di Salerno per nuovo esame».«Peraltro, a prescindere dalla incontestabile sussistenza del giudicato interno,si rileva che per gli anni in contestazione, 2010 - 2012, non v'era alcuna neces-sità di richiedere un espresso provvedimento regionale di accreditamento» [si èanticipato che, parimenti, nella specie si controverte in ordine a compensi rela-tivi agli anni 2010, 2011 e 2012].«Infatti, l'art. 6, sesto comma, della legge n° 724/1994, pur prevedendo lacessazione dei previgenti “rapporti convenzionali in atto” (ossia stipulati sullabase della legge n° 833/78 e caratterizzati dall'essere a carico del Ssn), ha pre-visto un periodo transitorio “per il biennio 1995-1996”, nel quale era previstoun accreditamento “automatico” (Cass., sez. 3, 30 novembre 2010, n° 24258)delle strutture già convenzionate, purché queste accettassero il sistema di re-munerazione a prestazione in base a tariffe (cosiddetto “accreditamento tem-poraneo”)».«Con d.lgs. n° 229/1999 è stato poi introdotto nel d.lgs. n° 502/1992 l'art.8-quater, il quale al primo comma ha previsto che l'accreditamento istituzionale,per il cui rilascio era (ed è) competente la Regione, fosse concesso subordina-Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026tamente al previo accertamento in capo alle singole strutture private di “ulteriorirequisiti” (qualificazione, funzionalità, verifica dell'attività svolta e dei risultatiraggiunti)».«Il settimo comma del medesimo art. 1 ha, poi, disciplinato l'accreditamentodelle nuove strutture o dell'avvio di nuove attività esercitate in strutture pree-sistenti, prevedendo che potesse essere concesso un accreditamento in viaprovvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto edella qualità dei servizi resi (cosiddetto “accreditamento provvisorio”) (sulla di-stinzione tra accreditamento temporaneo e provvisorio si veda Corte cost. n°292/2012)».«Il termine previsto dall'art. 6, sesto comma, della citata legge n° 724/1994è stato più volte prorogato, dapprima al 30 giugno 1996 e successivamente sinoal 31 ottobre 2014 (fermo restando il termine del 1° gennaio 2011 per le strut-ture ospedaliere ed ambulatoriali), entro il quale le Regioni avrebbero dovuto“adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessinogli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarieprivate (…) non confermati dagli accreditamenti definitivi (…)” (art. 1, comma796, lettera t], della legge 296/2006, così modificata dall'art. 2, comma 100, L.23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'art. 2, comma35, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1-bis, del d.l. 30dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2014,n. 15)».19.

Con specifico riferimento alla controversia de qua agitur, si rimarcaquanto segue.Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026In primo luogo, va condiviso e recepito il rilievo addotto con il primo motivoData pubblicazione 04/06/2026e con il secondo motivo di ricorso alla cui stregua, con la statuizione di primecure n. 275/2022, il Tribunale di Salerno aveva dato atto che “la pretesa credi-toria di parte attrice è, in particolare, fondata sui contratti ex art. 8 quinquiesd.lgs. n. 502/92 stipulati con l'ASL Salerno per gli anni 2010, 2011 e 2012” (cfr.ricorso, pag. 13, ove è riprodotto il riferito passaggio del primo dictum).Evidentemente, il riscontro operato dal primo Giudice circa il fatto che l'azio-nata pretesa era titolata dai contratti siglati con l' “A.S.L.” dal “Laboratorio diAnalisi [OSCURATO:PERSONA]” per gli anni 2010, 2011 e 2012, non poteva che sup-porre, altresì, il riscontro, seppur implicito, ma di certo univoco, della sussi-stenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento.Su tale scorta, nel quadro della sentenza n. 7294 del 22.3.2017 (Rv. 643337-01) delle Sezioni Unite (il potere di rilievo officioso della nullità del contrattospetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sulriconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto con-trattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primogrado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbianodiscusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatticostitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rile-vabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ.), vi è da ritenere cheil dibattito sviluppatosi in prime cure aveva senz'altro involto il duplice profilodella validità ed efficacia dei titoli contrattuali delle azionate pretese e della va-lidità ed efficacia dell'accreditamento.

Inoltre, siffatto duplice profilo era stato,evidentemente, oggetto di delibazione da parte del Tribunale di Salerno con lapronuncia n. 275/2022.Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026In secondo luogo, va del pari condiviso e recepito il rilievo addotto con il primomotivo e con il secondo motivo di ricorso alla cui stregua l'appello dall' “A.S.L.”esperito avverso il primo dictum per nulla era volto a confutare, a censurare ilsurriferito duplice riscontro (in ordine alla sussistenza dei contratti ex art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92 e dell'accreditamento).Anzi - l'appello - ne forniva, in positivo, esplicito duplice riflesso.Sia giacché nell'atto di gravame – come dà atto il ricorrente ‒ “proprio su taliaccordi contrattuali, ancorché erroneamente interpretati, (…) l'amministrazioneresistente [aveva fondato] la asserita legittimità dello sconto applicato” (cosìricorso, pag. 23).Difatti, l' “A.S.L.” aveva peraltro addotto che “l'applicazione dello sconto èstata recepita nei contratti ex art. 8 quinquies Dlgs n. 502/92, successivi all'anno2009 e precisamente negli anni 2010 al 2013” (così ricorso, pag. 15, ove èriprodotto, peraltro, il riferito passaggio dell'atto di appello dell' “A.S.L.”).Sia giacché nell'atto di gravame l' “A.S.L.” aveva dato espressamente attoche “l'odierno appellato, (…) opera in regime di accreditamento con l'[OSCURATO:PERSONA] sensi del D.lvo 502/92 e ss. mm. (…)” (così ricorso, pag. 14, ove è riprodotto,peraltro, il riferito passaggio dell'atto di appello dell' “A.S.L.”).20.

In questi termini, nel segno, parimenti, della pronuncia n. 7294/2017delle Sezioni Unite (cfr. altresì Cass. (ord.) 19.7.2018, n. 19251), non può checoncludersi nel senso che il rilievo officioso, in appello, della insussistenza di unvalido ed efficace accreditamento e di un valido ed efficace rapporto contrattualeera precluso in dipendenza del giudicato “interno” formatosi al riguardo (forma-tosi nel senso, viceversa, della sussistenza di un valido ed efficace accredita-mento e di un valido ed efficace rapporto contrattuale).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/202621.

In accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, laData pubblicazione 04/06/2026sentenza n. 617/2024 della Corte d'appello di Salerno va cassata con rinvio allastessa Corte d'appello, in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.22.

In virtù del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processualiperché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente siatenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso – assorbiti il terzomotivo, il quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo el'ottavo motivo ‒ cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza n. 617/2024della Corte d'appello di Salerno e rinvia alla stessa Corte d'appello, in diversacomposizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giu-dizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato presso l'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocatoRosario Pesca che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiunta-mente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura spe-ciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA [OSCURATO:PERSONA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in personadel direttore generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente do-miciliata in Salerno, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiun-Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026tamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio alle-Data pubblicazione 04/06/2026gato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 617/2024 della Corte d'appello di Salerno.Udita la relazione nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto notificato in data 8.10.2018 il “Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C.” citava a comparire dinanzi al Tribunale diSalerno l' “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno” (cfr. ricorso, pagg. 5 - 7).Esponeva che, in regime dapprima di accreditamento “transitorio” e poi, adecorrere dal 2014, di accreditamento istituzionale, aveva negli anni 2010, 2011e 2012 erogato prestazioni sanitarie afferenti alla branca di “patologia clinica”,macroarea “specialistica ambulatoriale”, in favore di assistiti del S.S.N. nell'am-bito del territorio di competenza dell' “A.S.L. di Salerno”.Esponeva che le proprie spettanze relative agli anni anzidetti erano state dall'“A.S.L.” decurtate mercé indebita applicazione dello “sconto tariffario”, ossia perl'importo di euro 24.888,06 per l'anno 2010, per l'importo di euro 21.447,83 perl'anno 2011 e per l'importo di euro 18.479,49 per l'anno 2012.Chiedeva condannarsi l' “A.S.L.” convenuta al pagamento della complessivasomma di euro 64.815,38 a titolo di adempimento contrattuale, in subordine aisensi dell'art. 2041 cod. civ. ed in ulteriore subordine ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.; il tutto con gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/20262. L' “A.S.L. di Salerno” si costituiva.Instava, peraltro, per il rigetto dell'avversa domanda.3. Con sentenza n. 275/2022 il Tribunale accoglieva la domanda principale econdannava la convenuta al pagamento della somma di euro 64.815,38, oltreinteressi ex d.lgs. n. 231/2002.4. L' “A.S.L. di Salerno” proponeva appello.Resisteva il “Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”; riproponeva la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.5. Con ordinanza in data 12.12.2023 la Corte di Salerno invitava le parti adinterloquire in ordine alla sussistenza dell'accreditamento provvisorio ovvero de-finitivo nonché in ordine alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali conriferimento alle prestazioni eseguite nei periodi controversi, anche antecedentia quello di stipula dei contratti (cfr. ricorso, pag. 8).6. Con sentenza n. 671/2024 la Corte di Salerno accoglieva il gravame, ri-gettava la domanda esperita in prime cure e condannava l'appellata alle spesedel doppio grado.Evidenziava la Corte che la società appellata, onerata della dimostrazionedella sussistenza di un valido ed efficace rapporto con l' “A.S.L. di Salerno”, nonaveva prodotto in giudizio entro i termini di rito “alcun documento comprovantela sussistenza, in relazione all'epoca alla quale si [riferivano] le prestazioni [og-getto della domanda di pagamento], di un rapporto di accreditamento, né –quanto meno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio – con-trattuale, instaurato nelle forme richieste, a pena, peraltro, di nullità, rilevabileanche d'ufficio (…), tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivoper le prestazioni erogate” (così sentenza d'appello, pagg. 17 - 18).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026Evidenziava segnatamente che in relazione al periodo temporale rilevantenella specie “nessuno (…) dei documenti prodotti in giudizio – entro i terminidecadenziali stabiliti dalla legge - integra[va] un vero e proprio provvedimentodi accreditamento di competenza regionale” (così sentenza d'appello, pag. 18);il che, di per sé, induceva a reputare destituita di fondamento l'azionata pretesa.Evidenziava altresì che i contratti allegati erano stati sottoscritti nel corso enon già antecedentemente all'anno di riferimento, “di talché, per le prestazionierogate prima della loro stipula, sarebbe quanto meno opinabile (…) applicarliretroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali-consustanziali alla genesistessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione e ri-dondante (…), in mancanza di siffatti requisiti formali, nella nullità” (così sen-tenza d'appello, pag. 18).Evidenziava ulteriormente che a seguito dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] las.n.c. appellata “nulla [aveva] prodotto in giudizio, essendo presente, agli atti,solamente un decreto – già depositato in epoca antecedente – emesso succes-sivamente al periodo al quale si riferiscono le prestazioni de quibus (…)” (cosìsentenza d'appello, pag. 20).Evidenziava ossia che siffatta documentazione non consentiva di reputar ri-tualmente assolto l'onere probatorio incombente sull'appellata in ordine alla“sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento all'uopoemanato dall'ente a ciò deputato” (così sentenza d'appello, pag. 20).Evidenziava propriamente che la documentazione nel complesso prodotta,alla luce del suo contenuto, non era valutabile positivamente ai fini della provache l'appellata avrebbe dovuto fornire (cfr. sentenza d'appello, pagg. 23 e 31).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Evidenziava segnatamente che il decreto n. 81 del 2014 afferiva all' “accre-Data pubblicazione 04/06/2026ditamento istituzionale definitivo” e risaliva ad epoca successiva a quella cuiinerivano le prestazioni controverse (cfr. sentenza d'appello, pag. 23).Evidenziava infine che la pretesa dell'appellata era da disconoscere pur aisensi dell'art. 2041 cod. civ. “in mancanza di qualsivoglia dimostrazione riguardoall'asserita depauperatio che si sarebbe verificata e alla sua effettiva consistenzae, nel contempo, al vantaggio che l'[OSCURATO:PERSONA] di Salerno avrebbeconseguito” (così sentenza d'appello, pag. 33).Evidenziava invero che “l'applicazione dello sconto [tariffario] nulla [aveva] ache vedere con una vera e propria depauperatio e, cioè, con una perdita patri-moniale correlata ai costi sostenuti per eseguire le prestazioni” ed afferiva piut-tosto “all'utilità che sarebbe dovuta scaturire (…) dall'esecuzione del contratto”;più esattamente, le somme pretese avrebbero permesso all'appellata “di incas-sare importi maggiori rispetto a quelli ricevuti” (così sentenza d'appello, pag.32).7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”; ne ha chiesto sulla scorta di ottomotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spesedi lite.L' “[OSCURATO:PERSONA] di Salerno” ha depositato controricorso; ha chie-sto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese “con il riconoscimento degli oneririflessi in sostituzione di i.v.a. e c.p.a., essendo l'A.S.L. patrocinata dalla suaAvvocatura interna” (così controricorso, pag. 20).8. Il ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026CONSIDERATO CHEData pubblicazione 04/06/20269. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza per viola-zione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324, 329, 342 c.p.c. ai sensi dell'art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione all'esistenza di un giudicato internosulla sussistenza di un rapporto di accreditamento tra la ASL Salerno e la societàricorrente” (così ricorso, pag. 10).Deduce che la sussistenza di un valido ed efficace rapporto di “accredita-mento”, a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado, era coperta dagiudicato “interno”, trattandosi “di accertamento non oggetto di impugnativa(cfr. ricorso, pagg. 10 e 18).Deduce, da un canto, che il Tribunale con la statuizione assunta a definizionedel giudizio di primo grado aveva, peraltro, affermato che “la pretesa creditoriadi parte attrice è, in particolare, fondata sui contratti ex art. 8 quinquies d.lgs.n. 502/92 stipulati con l'ASL Salerno per gli anni 2010, 2011 e 2012 (…)”; e che“deve, inoltre, escludersi che con gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti inrelazione al triennio oggetto di causa l'attrice abbia voluto pattiziamente accet-tare l'applicazione dello sconto tariffario (…)” (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce, d'altro canto, che la questione esulava del tutto dalla proiezione deimotivi di cui all'atto d'appello dell' “A.S.L.”, concernenti (A) l'asserito difetto digiurisdizione del G.O., (B) la non debenza delle somme ex adverso pretese indipendenza del superamento del “tetto di spesa”, (C) l'inammissibilità ovverol'infondatezza delle avverse domande ex artt. 2041 e 2043 cod. civ. e (D) l'ec-cezione di giudicato correlata alla pronuncia n. 4425/2017 del T.A.R. di Salerno(cfr. ricorso, pagg. 14 – 17).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026Deduce al contempo che, ad opinare diversamente, la statuizione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata per violazione del principio di “corrispondenza trachiesto e pronunciato” (cfr. ricorso, pag. 19).10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324, 329, 342, 132 c.p.c., 111,comma 6, Cost., ai sensi degli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazioneall'esistenza di un giudicato interno sul fatto della sussistenza di validi ed effi-caci rapporti contrattuali stipulati tra le parti con riferimento a parte delleprestazioni dedotte in giudizio ; nonché motivazione perplessa e apparente sulpunto” (così ricorso, pag. 20).Deduce in primo luogo che “il tema della sussistenza di validi ed efficaci ac-cordi contrattuali inerenti le prestazioni dedotte a giudizio (…) oltre a non risul-tare oggetto di specifica contestazione tra le parti, non [era] stato oggetto diimpugnativa da parte dell'A.S.L., (…) con conseguente formazione del giudicatosul punto” (così ricorso, pag. 21).Deduce in secondo luogo che “la motivazione [della sentenza d'appello], sulpunto, risulta altresì manifestamente ultronea e perplessa, poiché affronta invia dichiaratamente dubitativa la questione della asserita inapplicabilità dei con-tratti alle prestazioni passate e non addiviene, al riguardo, ad alcuna conclu-sione” (così ricorso, pag. 25).11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e4 c.p.c., in relazione all'asserita mancanza di documentazione valida e idonea agiustificare la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dalla società ricor-rente, con particolare riferimento al rapporto di accreditamento e agli accordicontrattuali sottoscritti tra le parti” (così ricorso, pag. 26).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Deduce che l' “A.S.L.” ha riconosciuto “espressamente la sussistenza sia delData pubblicazione 04/06/2026rapporto di accreditamento in favore della società ricorrente, sia di contrattiidonei a disciplinare i rapporti tra le parti e, nello specifico, la remunerazionedelle prestazioni sanitarie erogate” (così ricorso, pagg. 31 – 32).Deduce quindi che la Corte di Salerno ha disatteso “il principio di non conte-stazione” (cfr. ricorso, pag. 32).12. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 8, 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992,dell'art. 6, comma 6, della l. n. 724 del 1994, e dell'art. 1, commi 237-quater ess., della l.r. Campania n. 4 del 2011, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., in relazione all'asserita necessità di un provvedimento di accreditamentodi competenza regionale, quale presupposto per l'erogazione di prestazioni sa-nitarie per conto e a carico del SSN in regime di accreditamento transitorio”(così ricorso, pag. 32).Deduce, “sotto ulteriore profilo, correlato ai motivi di ricorso I) e III) (il cuiaccoglimento sarebbe assorbente)” (così ricorso, pag. 32), che, contrariamentea quanto sostenuto dalla Corte di Salerno (ai paragrafi 6.2/6.4 e 7.5/7.7), ilsistema transitorio previsto dall'art. 6, 6° co., della legge n. 724 del 1994 “haconsentito alle strutture già convenzionate , ma non ancora accreditate dicontinuare ad erogare prestazioni per conto e a carico del S.S.R., senza preve-dere, nelle more, l'adozione di alcun provvedimento di accreditamento transi-torio di competenza regionale” (così. ricorso, pag. 35).Deduce ulteriormente che la disciplina statale si completa con la disciplinaadottata dalla Regione Campania “per dare attuazione, nel proprio ambito, alnuovo sistema di accreditamento previsto dal citato d.lgs. n. 502 del 1992 eNumero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026s.m.i.” (così ricorso, pag. 35), disciplina che la Corte d'appello ha completa-Data pubblicazione 04/06/2026mente ignorato.13. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, degliartt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 2, comma 7, deld.p.r. 14.1.1997, dell'art. 32, comma 8, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 edell'art. 1322 c.c., e degli artt. 3, 32, 41, 81 e 97, Cost., ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'asserita necessità della stipula degli accordicontrattuali tra ASL e struttura privata accreditata in data antecedente a quelladi fissazione dei tetti di spesa sanitaria regionale, quale presupposto per l'ero-gazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN” (così ricorso, pag.39).Deduce che “sotto un ulteriore profilo, correlato al II) e al III) motivo (il cuiaccoglimento sarebbe assorbente), la sentenza impugnata è illegittima nellaparte in cui ha affermato che, oltre all'accreditamento, l'erogazione di presta-zioni sanitarie per conto e a carico del S.S.N. presupporrebbe l'ulteriore fattocostitutivo rappresentato dalla sussistenza di accordi contrattuali (tra il privatoe l'Amministrazione) sottoscritti antecedentemente a ciascun anno di riferi-mento e, per l'effetto, ha ritenuto infondata la pretesa creditoria azionata inprimo grado dall'odierna ricorrente, avendo quest'ultima versato in atti dei con-tratti sottoscritti in corso d'anno” (così ricorso, pag. 39).14. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione degli artt. 101 e 115, 345 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3 e 4c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento di una facoltà di integrazione pro-batoria a seguito della rimessione della causa sul ruolo affinché le parti interlo-Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026quissero in merito alla sussistenza di un valido rapporto di accreditamento infavore della società ricorrente” (così ricorso, pag. 47).Deduce che, “salva l'efficacia assorbente di quanto sopra, la sentenza gravataè illegittima altresì nella parte in cui (…) non riconosce e, dunque, non attribuiscealla parti la facoltà di integrare la documentazione comprovante l'esistenza diun valido rapporto di accreditamento” (così ricorso, pagg. 47 – 48).Deduce in ogni caso che siffatto onere probatorio essa ricorrente aveva giàassolto ab origine “mediante la produzione, unitamente all'atto di citazione, deldecreto di accreditamento definitivo” (così ricorso, pag. 48).Deduce quindi che “tanto la ordinanza di rimessione quanto la sentenza gra-vata hanno escluso tale facoltà di integrazione probatoria, con evidente viola-zione del principio del contraddittorio” (così ricorso, pag. 48).15. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia “omesso esame di un fattodecisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; nullità dellasentenza per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui, travisando il contenuto della prova documentaleofferta e con motivazione incompatibile con detta prova, non ritiene provato ilrapporto di accreditamento” (così ricorso, pag. 52).Deduce che “la sentenza gravata è illegittima, altresì, nella parte in cui ritiene non provata la circostanza che la struttura ricorrente operasse in regime diaccreditamento nonostante la prova documentale offerta in merito dalla societàricorrente” (così ricorso, pag. 52).Deduce che la motivazione della sentenza gravata è manifestamente illogica“nella parte in cui assume che dai documenti depositati non si potesse desumerené il regime di accreditamento provvisorio in cui versava il centro ricorrente nél'oggetto delle prestazioni da remunerare (…)” (così ricorso, pagg. 58 – 59).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Deduce che, contrariamente a quanto ha assunto la Corte di Salerno, “il de-Data pubblicazione 04/06/2026creto n. 81 del 16.7.2014 (…), oltre a dare atto (…) del regime di accreditamentoprovvisorio (all'epoca dei fatti di causa) e definitivo (in epoca successiva) dellastruttura, indica espressamente le attività oggetto di accreditamento” (così ri-corso, pag. 59).Deduce che, contrariamente a quanto ha assunto la Corte di Salerno, “i con-tratti disciplinanti le prestazioni per cui è causa in relazione agli anni 2010, 2011e 2012 (…) prevedono espressamente (…) l' oggetto , la quantità delle pre-stazioni e i “criteri di remunerazione delle prestazioni ” (così ricorso, pag. 59).16. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applica-zione dell'art. 2041 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazionealla asserita mancata allegazione e carenza di prova in ordine all'indebito arric-chimento della [OSCURATO:PERSONA] in virtù dello sconto applicato” (cosìricorso, pag. 66).Deduce, “subordinatamente a tutti i precedenti motivi, [che] la sentenza gra-vata è illegittima, altresì, nella parte in cui rigetta l'azione (residuale) di ingiu-stificato arricchimento per asserita mancata allegazione e/o carenza di prova inordine al vantaggio patrimoniale conseguito dall'azienda sanitaria locale per ef-fetto dello sconto applicato” (così ricorso, pag. 66).Deduce che ai fini dell'azione ex art. 2041 cod. civ. va dimostrato il solo fattooggettivo dell'arricchimento (cfr. ricorso, pag. 68).Deduce che è notorio che le “tariffe regionali” sulla cui scorta vengono remu-nerate le prestazioni erogate dalle strutture accreditate, “sono determinate inconsiderazione dei soli costi di erogazione delle prestazioni” (così ricorso,pag. 68).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Deduce dunque che, qualora la tariffa non sia applicata per intero, “la re-Data pubblicazione 04/06/2026munerazione è inidonea a coprire integralmente i costi sostenuti dalla strut-tura accreditata per erogare le prestazioni specialistiche” (così ricorso, pag. 68).17. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono da accogliere; e leragioni che militano in tal senso sono sostanzialmente le medesime; il chesenz'altro giustifica la disamina contestuale degli anzidetti mezzi di impugna-zione; in ogni caso, il loro buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motividi ricorso.18. Inevitabile è il riferimento alle motivazioni dell'ordinanza n. 29093 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata da questa Corte in accoglimento del ricorso (iscritto aln. 4741/2024 r.g.) proposto - in una fattispecie del tutto analoga a quella dequa agitur - dal “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. nei con-fronti della “A.S.L. di Salerno” (l'ordinanza n. 29093/2024 è stata espressa-mente richiamata, in ricorso, dal ricorrente: cfr. ricorso, peraltro, pagg. 19 e24).Ebbene, nelle motivazioni della surriferita ordinanza si legge testualmente:«(…) la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche infase d'appello e nel giudizio di cassazione, purché non si sia formato un giudicatoespresso in ordine alla validità dell'accordo negoziale nei gradi precedenti(Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n. 20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020,n. 19161)».«La Corte d'appello, dunque, ben può rilevare d'ufficio, in base alle risultanzeritualmente acquisite al processo, la inesistenza di un provvedimento ammini-strativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici rapporti contrattuali, in-tegrativi o attuativi di detto provvedimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015,n. 23657)».Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026«Nondimeno, come si desume dalla trascrizione della sentenza di primo gradoriportata nel ricorso (pagina 9), il tribunale aveva “accertato l'inadempimentocontrattuale dell'[OSCURATO:PERSONA]” ed aveva affermato che “la pretesa creditoria diparte attrice” era “fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia icontratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l'ASL Salerno per glianni 2010, 2011, 2012 e 2013”».«Tali passaggi motivazionali, che presuppongono dal punto di vista logico egiuridico l'affermazione della validità del contratto tra PA e struttura privata,non sono stati impugnati da alcuna delle parti in causa, in quanto i motivi diappello formulati dalla Asl concernevano tutt'altri temi, ossia il rigetto delle ec-cezioni di carenza di giurisdizione (primo motivo sub A) e di prescrizione (se-condo motivo sub B), l'applicabilità dello sconto tariffario anche dopo il triennio2007-2009 (terzo motivo sub C) e l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicatoderivante da [OSCURATO:PERSONA] n° 4425/2017 (quarto motivo sub D)».«D'altra parte, Biostudio non aveva formulato alcun appello incidentale, sic-ché la questione della sussistenza dell'accreditamento, positivamente affermatadal primo giudice ed espressamente riconosciuta dalla Asp nel suo atto di ap-pello, doveva ritenersi coperta dal giudicato e, come tale non più contestabiledalle parti, né rilevabile d'ufficio dalla Corte territoriale».«Quest'ultima, invece, pur in mancanza di uno specifico motivo di impugna-zione, ha ritenuto di rilevarla d'ufficio, violando l'art. 2909 cod. civ., come cor-rettamente afferma la ricorrente».«Ora, come già sopra anticipato, secondo l'orientamento consolidato di que-sta Corte, allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese chesuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle al-legazioni introdotte nella controversia, si deve ritenere che la proposizioneNumero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi dellastessa per come riconosciuta dal primo giudice vi è il contratto, implichi che laquestione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giu-dice, integrando un'eccezione cosiddetta in senso lato, relativa ad un fatto giàallegato in primo grado, ma ciò solo nel caso in cui le parti non abbiano discusso,né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa aquella validità ed efficacia (per tutte: Cass. Su, 22 marzo 2017, n° 7294): ipo-tesi che qui ricorre pienamente per quanto sopra detto, con la conseguenza chei primi due motivi sono fondati e la sentenza va cassata e rimessa alla Corted'appello di Salerno per nuovo esame».«Peraltro, a prescindere dalla incontestabile sussistenza del giudicato interno,si rileva che per gli anni in contestazione, 2010 - 2012, non v'era alcuna neces-sità di richiedere un espresso provvedimento regionale di accreditamento» [si èanticipato che, parimenti, nella specie si controverte in ordine a compensi rela-tivi agli anni 2010, 2011 e 2012].«Infatti, l'art. 6, sesto comma, della legge n° 724/1994, pur prevedendo lacessazione dei previgenti “rapporti convenzionali in atto” (ossia stipulati sullabase della legge n° 833/78 e caratterizzati dall'essere a carico del Ssn), ha pre-visto un periodo transitorio “per il biennio 1995-1996”, nel quale era previstoun accreditamento “automatico” (Cass., sez. 3, 30 novembre 2010, n° 24258)delle strutture già convenzionate, purché queste accettassero il sistema di re-munerazione a prestazione in base a tariffe (cosiddetto “accreditamento tem-poraneo”)».«Con d.lgs. n° 229/1999 è stato poi introdotto nel d.lgs. n° 502/1992 l'art.8-quater, il quale al primo comma ha previsto che l'accreditamento istituzionale,per il cui rilascio era (ed è) competente la Regione, fosse concesso subordina-Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026tamente al previo accertamento in capo alle singole strutture private di “ulteriorirequisiti” (qualificazione, funzionalità, verifica dell'attività svolta e dei risultatiraggiunti)».«Il settimo comma del medesimo art. 1 ha, poi, disciplinato l'accreditamentodelle nuove strutture o dell'avvio di nuove attività esercitate in strutture pree-sistenti, prevedendo che potesse essere concesso un accreditamento in viaprovvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto edella qualità dei servizi resi (cosiddetto “accreditamento provvisorio”) (sulla di-stinzione tra accreditamento temporaneo e provvisorio si veda Corte cost. n°292/2012)».«Il termine previsto dall'art. 6, sesto comma, della citata legge n° 724/1994è stato più volte prorogato, dapprima al 30 giugno 1996 e successivamente sinoal 31 ottobre 2014 (fermo restando il termine del 1° gennaio 2011 per le strut-ture ospedaliere ed ambulatoriali), entro il quale le Regioni avrebbero dovuto“adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessinogli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarieprivate (…) non confermati dagli accreditamenti definitivi (…)” (art. 1, comma796, lettera t], della legge 296/2006, così modificata dall'art. 2, comma 100, L.23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'art. 2, comma35, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1-bis, del d.l. 30dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2014,n. 15)».19. Con specifico riferimento alla controversia de qua agitur, si rimarcaquanto segue.Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026In primo luogo, va condiviso e recepito il rilievo addotto con il primo motivoData pubblicazione 04/06/2026e con il secondo motivo di ricorso alla cui stregua, con la statuizione di primecure n. 275/2022, il Tribunale di Salerno aveva dato atto che “la pretesa credi-toria di parte attrice è, in particolare, fondata sui contratti ex art. 8 quinquiesd.lgs. n. 502/92 stipulati con l'ASL Salerno per gli anni 2010, 2011 e 2012” (cfr.ricorso, pag. 13, ove è riprodotto il riferito passaggio del primo dictum).Evidentemente, il riscontro operato dal primo Giudice circa il fatto che l'azio-nata pretesa era titolata dai contratti siglati con l' “A.S.L.” dal “Laboratorio diAnalisi [OSCURATO:PERSONA]” per gli anni 2010, 2011 e 2012, non poteva che sup-porre, altresì, il riscontro, seppur implicito, ma di certo univoco, della sussi-stenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento.Su tale scorta, nel quadro della sentenza n. 7294 del 22.3.2017 (Rv. 643337-01) delle Sezioni Unite (il potere di rilievo officioso della nullità del contrattospetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sulriconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto con-trattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giudice di primogrado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbianodiscusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatticostitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rile-vabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ.), vi è da ritenere cheil dibattito sviluppatosi in prime cure aveva senz'altro involto il duplice profilodella validità ed efficacia dei titoli contrattuali delle azionate pretese e della va-lidità ed efficacia dell'accreditamento. Inoltre, siffatto duplice profilo era stato,evidentemente, oggetto di delibazione da parte del Tribunale di Salerno con lapronuncia n. 275/2022.Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/2026Data pubblicazione 04/06/2026In secondo luogo, va del pari condiviso e recepito il rilievo addotto con il primomotivo e con il secondo motivo di ricorso alla cui stregua l'appello dall' “A.S.L.”esperito avverso il primo dictum per nulla era volto a confutare, a censurare ilsurriferito duplice riscontro (in ordine alla sussistenza dei contratti ex art. 8quinquies d.lgs. n. 502/92 e dell'accreditamento).Anzi - l'appello - ne forniva, in positivo, esplicito duplice riflesso.Sia giacché nell'atto di gravame – come dà atto il ricorrente ‒ “proprio su taliaccordi contrattuali, ancorché erroneamente interpretati, (…) l'amministrazioneresistente [aveva fondato] la asserita legittimità dello sconto applicato” (cosìricorso, pag. 23).Difatti, l' “A.S.L.” aveva peraltro addotto che “l'applicazione dello sconto èstata recepita nei contratti ex art. 8 quinquies Dlgs n. 502/92, successivi all'anno2009 e precisamente negli anni 2010 al 2013” (così ricorso, pag. 15, ove èriprodotto, peraltro, il riferito passaggio dell'atto di appello dell' “A.S.L.”).Sia giacché nell'atto di gravame l' “A.S.L.” aveva dato espressamente attoche “l'odierno appellato, (…) opera in regime di accreditamento con l'[OSCURATO:PERSONA] sensi del D.lvo 502/92 e ss. mm. (…)” (così ricorso, pag. 14, ove è riprodotto,peraltro, il riferito passaggio dell'atto di appello dell' “A.S.L.”).20. In questi termini, nel segno, parimenti, della pronuncia n. 7294/2017delle Sezioni Unite (cfr. altresì Cass. (ord.) 19.7.2018, n. 19251), non può checoncludersi nel senso che il rilievo officioso, in appello, della insussistenza di unvalido ed efficace accreditamento e di un valido ed efficace rapporto contrattualeera precluso in dipendenza del giudicato “interno” formatosi al riguardo (forma-tosi nel senso, viceversa, della sussistenza di un valido ed efficace accredita-mento e di un valido ed efficace rapporto contrattuale).Numero registro generale 26631/2024Numero sezionale 1228/2026Numero di raccolta generale 17990/202621. In accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, laData pubblicazione 04/06/2026sentenza n. 617/2024 della Corte d'appello di Salerno va cassata con rinvio allastessa Corte d'appello, in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.22. In virtù del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processualiperché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente siatenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso – assorbiti il terzomotivo, il quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo el'ottavo motivo ‒ cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza n. 617/2024della Corte d'appello di Salerno e rinvia alla stessa Corte d'appello, in diversacomposizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giu-dizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 12 marzo 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 17990/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris