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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17081/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, emessa in data 6 giugno 2019 all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, di condanna: I.) di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'imputazione; II.) di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi 4, 5 e 10 dell'imputazione e III.) di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo 7 dell'imputazione, con applicazione nei loro confronti delle pene ritenute di giustizia.

2. Ricorrono tutti gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori.

2.1. Popescu affida l'impugnativa a tre motivi (enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la nullità della notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello ovvero la sua irregolarità e l'illogicità o contraddittorietà della motivazione sottesa al rigetto della corrispondente eccezione sollevata in appello.

Si sostiene al riguardo che, sebbene fosse evincibile dagli atti che l'imputato non fosse più domiciliato in Lucca alla Via per Corte Belli, 91/C, perché, con provvedimenti del 9 maggio e del 12 luglio 2019, il Tribunale, accogliendo richieste avanzate ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., l'aveva autorizzato a trasferirsi in altre abitazioni ove scontare gli arresti domiciliari, la notifica di cui si discute gli era stata effettuata presso il vecchio domicilio, senza peraltro che l'ufficiale giudiziario che ne era stato investito si fosse curato di espletare le ricerche previste dall'art. 157 cod. proc. pen.. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 125 e 533, comma 1, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, avendo il giudice di appello confermato la condanna inflitta all'imputato per i reati contestatigli senza mostrare di essersi attenuto al canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: ciò con particolare riferimento alle questioni, fatte oggetto di specifici rilievi in sede di gravame, della sicura identificazione del Popescu quale autore dei furti ascrittigli, del rispetto dei criteri di valutazione delle dichiarazioni del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], dell'apprezzamento degli elementi di prova, desunti dai tabulati telefonici, dai profili soda/ attivati dai coimputati e dalle intercettazioni telefoniche dai quali si è fatta discendere la presenza del ricorrente nei luoghi interessati dai furti. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 99, comma 3, cod. pen., sul rilievo che all'imputato era stata erroneamente applicato l'aumento di pena discendente dal riconoscimento della recidiva specifica infra- quinquennale, perché, come già eccepito con i motivi di appello, era stata considerata, quale precedente idoneo ad integrare l'aggravante de qua, la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lucca in data 2 luglio 2010 relativa a reato estintosi, unitamente ai connessi effetti penali, per il decorso del quinquennio successivo senza alcuna ricaduta nel crimine.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] affida l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale denuncia la carente motivazione sottesa al diniego della sospensione condizionale della pena e alla riduzione del relativo importo, trattandosi di benefici dei quali l'imputato sarebbe stato meritevole, vuoi in ragione della condotta processuale tenuta, vuoi in ragione della sua positiva personalità (l'assenza di significativi e recenti precedenti, il suo soddisfacente inserimento sociale e lo svolgimento continuativo di attività lavorativa).

3. [OSCURATO:PERSONA] affida l'impugnativa ad un solo motivo, alla cui enunciazione si può soprassedere poiché, con atto a sua firma in data 26 maggio 2021, trasmesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Prato in pari data, egli ha rinunciato al proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'eccezione di nullità della notifica all'imputato della citazione per il giudizio di appello è stata ineccepibilmente respinta, essendosi la Corte territoriale fedelmente attenuta al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato (Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Rv. 272824; Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Rv. 271627; Sez. 5, n. 31641 del 01/06/2016, Rv. 267428;Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Rv. 254693; Sez. 2, n. 31056 del 13/05/2011, Rv. 251022; Sez. 5, n. 42399 del 18/09/2009, Rv. 245819).

Costituisce, peraltro, pacificamente, una mera irregolarità, priva di conseguenze sul piano processuale, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di menzione, nella relata di notifica, dell'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e delle ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione (Sez. 6, n. 3714 del 09/01/2013, Rv. 254471; Sez. 6, n. 8859 del 15/06/1998, Rv. 212007).

1.2. Il secondo motivo è generico e non consentito nel presente giudizio.

Tutte le doglianze che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i delitti che gli sono stati ascritti è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708): tanto è a dirsi per i rilievi in punto di ascrivibilità delle condotte a [OSCURATO:PERSONA], stigmatizzati dalla Corte territoriale per il loro tenore generico in quanto espressi mediante: «censure non specifiche rispetto al percorso logico motivazionale ampiamente sviluppato dal Tribunale nella decisione di primo grado per giustificare l'attribuzione di ciascun episodio delittuoso al Popescu» (così pag. 10 sentenza impugnata), e per quelli in punto di valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], ritenuti non decisivi, per essere state le stesse considerate non prove principali ma evidenze di mera «integrazione e conferma di altre di diversa ed autonoma natura», come tali passibili di una verifica meno rigorosa (pag. 12 sentenza impugnata).

Le ulteriori censure risultano unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale - quale quello osteso alla pagina 11 della sentenza impugnata con riferimento all'apprezzamento inferenziale dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali siccome incrociati con i dati desunti dai tabulati telefonici, dai profili 'social' e dai tracciamenti GPS - che, nel suo complesso, non si espone '1 a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).

1.3. Inammissibile per carenza di interesse, oltre che aspecifico, è, infine, il terzo motivo.

Dato atto che nel dispositivo della sentenza di primo grado risulta riconosciuta all'imputato la recidiva semplice e non la recidiva specifica infra- quinquennale (come invece dedotto nel motivo al vaglio), la Corte territoriale ha dimostrato come l'aumento di pena conseguente a tale riconoscimento non sia stato in concreto applicato.

Ciò comporta che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato volta ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando dal riconoscimento della stessa non sia conseguito alcun effettivo aggravio di pena per l'imputato (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Rv. 267442; Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015 - dep. 20/01/2016, Rv. 266056; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Rv. 264803), dovendo essere l'impugnazione rivolta a conseguire un concreto vantaggio (Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018).

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il solo motivo proposto è riproduttivo, senza alcun elemento di novità, di doglianze già congruamente disattese dalla Corte di appello (cfr. pag. 20, ultimo capoverso, per quel che riguarda la valutazione della modesta entità dei precedenti dell'imputato e del suo contegno collaborativo nell'interrogatorio di garanzia ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate e ritenute aggravanti), di modo che lo stesso omette di assolvere la tipica funzione dell'impugnazione, ossia quella di critica argomentata avverso la statuizione che ne sia oggetto (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Le deduzioni cui esso è affidato sono, al contempo, manifestamente infondate e non consentite nel giudizio di legittimità, perché danno voce a censure rivolte a valutazioni discrezionali dei giudici di merito, che, in quanto motivate in termini non illogici, sono insindacabili in questa sede.

Ciò vale, in primo luogo, per quelle che si appuntano sull'operata graduazione della pena (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che è insindacabile in sede di legittimità quando esplicata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sostenuta da adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725), come accaduto nel caso al vaglio, in cui è stato dimostrato come le pena per il più grave reato di cui al capo 4) [rispetto a quello, posto in continuazione, di cui al capo 5)] e quella per il reato di cui al capo 10) siano state fissate in misura prossima al minimo edittale.

Anche l'argomentazione che correda il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è ineccepibile perché, del tutto ragionevolmente, la Corte territoriale ha ritenuto che la pervicacia manifestata dall'imputato nella condotta di spaccio di sostanza stupefacente di cui al capo 10) e l'intensità del dolo manifestata nella consumazione dei reati di cui ai capi 5) e 6) non deponessero per una prognosi favorevole in ordine alla sua futura astensione da azioni criminose.

Tale completa e plausibile motivazione è senz'altro in linea con il principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Rv. 246184), esprimendo, in tale guisa, un giudizio in fatto insindacabile in questa sede (Sez. 4, n. 634 del 14/10/1975, Rv. 131352).

3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, resa nella dichiarazione a propria firma in data 21 maggio 2021 e quivi trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Prato, per il tramite della Corte di appello di Firenze.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00, quanto a [OSCURATO:PERSONA] __.

Bogdan e a [OSCURATO:PERSONA], e della somma di Euro 5.00,00 quanto a [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende quanto a [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, emessa in data 6 giugno 2019 all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, di condanna: I.) di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'imputazione; II.) di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi 4, 5 e 10 dell'imputazione e III.) di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo 7 dell'imputazione, con applicazione nei loro confronti delle pene ritenute di giustizia. 2. Ricorrono tutti gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori. 2.1. Popescu affida l'impugnativa a tre motivi (enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la nullità della notifica del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello ovvero la sua irregolarità e l'illogicità o contraddittorietà della motivazione sottesa al rigetto della corrispondente eccezione sollevata in appello. Si sostiene al riguardo che, sebbene fosse evincibile dagli atti che l'imputato non fosse più domiciliato in Lucca alla Via per Corte Belli, 91/C, perché, con provvedimenti del 9 maggio e del 12 luglio 2019, il Tribunale, accogliendo richieste avanzate ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., l'aveva autorizzato a trasferirsi in altre abitazioni ove scontare gli arresti domiciliari, la notifica di cui si discute gli era stata effettuata presso il vecchio domicilio, senza peraltro che l'ufficiale giudiziario che ne era stato investito si fosse curato di espletare le ricerche previste dall'art. 157 cod. proc. pen.. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 125 e 533, comma 1, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, avendo il giudice di appello confermato la condanna inflitta all'imputato per i reati contestatigli senza mostrare di essersi attenuto al canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: ciò con particolare riferimento alle questioni, fatte oggetto di specifici rilievi in sede di gravame, della sicura identificazione del Popescu quale autore dei furti ascrittigli, del rispetto dei criteri di valutazione delle dichiarazioni del chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA], dell'apprezzamento degli elementi di prova, desunti dai tabulati telefonici, dai profili soda/ attivati dai coimputati e dalle intercettazioni telefoniche dai quali si è fatta discendere la presenza del ricorrente nei luoghi interessati dai furti. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 99, comma 3, cod. pen., sul rilievo che all'imputato era stata erroneamente applicato l'aumento di pena discendente dal riconoscimento della recidiva specifica infra- quinquennale, perché, come già eccepito con i motivi di appello, era stata considerata, quale precedente idoneo ad integrare l'aggravante de qua, la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lucca in data 2 luglio 2010 relativa a reato estintosi, unitamente ai connessi effetti penali, per il decorso del quinquennio successivo senza alcuna ricaduta nel crimine. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] affida l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale denuncia la carente motivazione sottesa al diniego della sospensione condizionale della pena e alla riduzione del relativo importo, trattandosi di benefici dei quali l'imputato sarebbe stato meritevole, vuoi in ragione della condotta processuale tenuta, vuoi in ragione della sua positiva personalità (l'assenza di significativi e recenti precedenti, il suo soddisfacente inserimento sociale e lo svolgimento continuativo di attività lavorativa). 3. [OSCURATO:PERSONA] affida l'impugnativa ad un solo motivo, alla cui enunciazione si può soprassedere poiché, con atto a sua firma in data 26 maggio 2021, trasmesso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Prato in pari data, egli ha rinunciato al proposto ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'eccezione di nullità della notifica all'imputato della citazione per il giudizio di appello è stata ineccepibilmente respinta, essendosi la Corte territoriale fedelmente attenuta al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato (Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Rv. 272824; Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Rv. 271627; Sez. 5, n. 31641 del 01/06/2016, Rv. 267428;Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Rv. 254693; Sez. 2, n. 31056 del 13/05/2011, Rv. 251022; Sez. 5, n. 42399 del 18/09/2009, Rv. 245819). Costituisce, peraltro, pacificamente, una mera irregolarità, priva di conseguenze sul piano processuale, la notificazione all'imputato mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in assenza di menzione, nella relata di notifica, dell'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato e delle ricerche svolte per raggiungere l'effettivo destinatario dell'atto, nel caso in cui l'imputato stesso si sia trasferito dal luogo del domicilio eletto o dichiarato senza revocare l'originaria elezione o dichiarazione (Sez. 6, n. 3714 del 09/01/2013, Rv. 254471; Sez. 6, n. 8859 del 15/06/1998, Rv. 212007). 1.2. Il secondo motivo è generico e non consentito nel presente giudizio. Tutte le doglianze che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i delitti che gli sono stati ascritti è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708): tanto è a dirsi per i rilievi in punto di ascrivibilità delle condotte a [OSCURATO:PERSONA], stigmatizzati dalla Corte territoriale per il loro tenore generico in quanto espressi mediante: «censure non specifiche rispetto al percorso logico motivazionale ampiamente sviluppato dal Tribunale nella decisione di primo grado per giustificare l'attribuzione di ciascun episodio delittuoso al Popescu» (così pag. 10 sentenza impugnata), e per quelli in punto di valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], ritenuti non decisivi, per essere state le stesse considerate non prove principali ma evidenze di mera «integrazione e conferma di altre di diversa ed autonoma natura», come tali passibili di una verifica meno rigorosa (pag. 12 sentenza impugnata). Le ulteriori censure risultano unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale - quale quello osteso alla pagina 11 della sentenza impugnata con riferimento all'apprezzamento inferenziale dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali siccome incrociati con i dati desunti dai tabulati telefonici, dai profili 'social' e dai tracciamenti GPS - che, nel suo complesso, non si espone '1 a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). 1.3. Inammissibile per carenza di interesse, oltre che aspecifico, è, infine, il terzo motivo. Dato atto che nel dispositivo della sentenza di primo grado risulta riconosciuta all'imputato la recidiva semplice e non la recidiva specifica infra- quinquennale (come invece dedotto nel motivo al vaglio), la Corte territoriale ha dimostrato come l'aumento di pena conseguente a tale riconoscimento non sia stato in concreto applicato. Ciò comporta che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato volta ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando dal riconoscimento della stessa non sia conseguito alcun effettivo aggravio di pena per l'imputato (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Rv. 267442; Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015 - dep. 20/01/2016, Rv. 266056; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Rv. 264803), dovendo essere l'impugnazione rivolta a conseguire un concreto vantaggio (Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018). 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il solo motivo proposto è riproduttivo, senza alcun elemento di novità, di doglianze già congruamente disattese dalla Corte di appello (cfr. pag. 20, ultimo capoverso, per quel che riguarda la valutazione della modesta entità dei precedenti dell'imputato e del suo contegno collaborativo nell'interrogatorio di garanzia ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate e ritenute aggravanti), di modo che lo stesso omette di assolvere la tipica funzione dell'impugnazione, ossia quella di critica argomentata avverso la statuizione che ne sia oggetto (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Le deduzioni cui esso è affidato sono, al contempo, manifestamente infondate e non consentite nel giudizio di legittimità, perché danno voce a censure rivolte a valutazioni discrezionali dei giudici di merito, che, in quanto motivate in termini non illogici, sono insindacabili in questa sede. Ciò vale, in primo luogo, per quelle che si appuntano sull'operata graduazione della pena (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che è insindacabile in sede di legittimità quando esplicata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sostenuta da adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725), come accaduto nel caso al vaglio, in cui è stato dimostrato come le pena per il più grave reato di cui al capo 4) [rispetto a quello, posto in continuazione, di cui al capo 5)] e quella per il reato di cui al capo 10) siano state fissate in misura prossima al minimo edittale. Anche l'argomentazione che correda il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è ineccepibile perché, del tutto ragionevolmente, la Corte territoriale ha ritenuto che la pervicacia manifestata dall'imputato nella condotta di spaccio di sostanza stupefacente di cui al capo 10) e l'intensità del dolo manifestata nella consumazione dei reati di cui ai capi 5) e 6) non deponessero per una prognosi favorevole in ordine alla sua futura astensione da azioni criminose. Tale completa e plausibile motivazione è senz'altro in linea con il principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Rv. 246184), esprimendo, in tale guisa, un giudizio in fatto insindacabile in questa sede (Sez. 4, n. 634 del 14/10/1975, Rv. 131352). 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, resa nella dichiarazione a propria firma in data 21 maggio 2021 e quivi trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Prato, per il tramite della Corte di appello di Firenze. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00, quanto a [OSCURATO:PERSONA] __. Bogdan e a [OSCURATO:PERSONA], e della somma di Euro 5.00,00 quanto a [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende quanto a [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].
Decreto Cassazione n. 17081/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris