CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 24587/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 562/2013R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ( PEC [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale ad litem autenticata nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] il 22 aprile 2021 Rep. 25784 e il 23 aprile 2021, Rep. 25792 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 86/33/12, depositata il 3 agosto 2012. Oggetto: Tributi -Sanzioni - Sospensione -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per la sospensione. Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 86 / 33/ 12 del 03 / 08 /201 2 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 247/21/11 della commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un provvedimento di irrogazione sanzioni emesso a seguito della riqualificazione del contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. (da cessione di ramo di azienda a cessioni di una serie di servizi); 2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate (di seguito AE)proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, la società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia;Cons. est. G.M. Nonno 2. preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa fino al 10/10/2023 e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/10/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo