CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 16724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore presente, dopo intervento, chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la il Tribunale della libertà di Catanzaro ha rigettato l'istanza di dissequestro dell'azienda di cui il ricorrente è titolare di quota sociale così confermando la precedente ordinanza del GIP di Catanzaro. 2. Propone ricorso per cassazione il terzo interessato, RUCCELLA Domenico, terzo interessato, lamentando violazione di legge in relazione agli articoli 416 bis cod pen e 240 cod pen per effetto della estraneità della società alle vicende afferenti al cantiere in relazione al quale risultano ipotizzati illeciti e all'associazione mafiosa ipotizzata. Tra l'altro, rileva come la stessa PG confermi che il mezzo visto sul cantiere de quo è diverso da quello di proprietà della società ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Deve rilevarsi infatti come - presupposto della emissione del decreto di sequestro è la presenza di gravi indizi di reato e la sussistenza di un vincolo tra detto reato e il bene oggetto di sequestro. Nel caso di specie risulta indiscussa la sussistenza di gravi indizi di reato così come è indiscusso che tali indizi non gravino sulle persone dei due ricorrenti. Al contrario, nella motivazione del provvedimento originario vi era una globale valutazione degli esiti delle indagini da cui si desumeva una partecipazione - sebbene posizione defilata - alle attività del cantiere e alla spartizione degli utili conseguenti anche da parte della società degli odierni ricorrenti. In particolare, venivano ab origine richiamate alcune intercettazioni in cui si evidenziava la necessità che il cemento fosse fornito da RUCCELLA ("il cemento lo deve gettare RUCCELLA" - pag. 242) anche tramite l'ingresso di società "schermo" (pag. 245), altre che evidenziavano la presenza di un contributo della azienda RUCCELLA unitamente a quella facente capo al PRESTANICOLA, altre ancora che segnalavano il ruolo rilevante della PREV Calcestruzzi (p. 741). In questo contesto, il disposto sequestro, disposto principalmente con riferimento alle quote societarie e - di conseguenza - ai beni aziendali, risultava conseguenza del sostanziale coinvolgimento della società nella vicenda e nella presenza di utili che derivavano dai rapporti commerciali tenuti con gli altri soggetti che esplicitamente erano intervenuti nel cantiere. Per converso, la presenza o meno dell'automezzo richiamato in sede di ricorso costituiva elemento meramente ulteriore rispetto alle accennate considerazioni. Il successivo deposito, richiamato nel contesto del provvedimento impugnato, e giunto a confermare la situazione fotografata in sede di provvedimento originario, palesando proprio quella rete di contatti sotterranei cui le intercettazioni richiamate apparivano fare riferimento.In particolare, risulta rafforzare il riferimento alla necessità del coinvolgimento nel "gettare il cemento" indicato in sede di intercettazioni l'oggetto delle fatturazioni con la DR Service. Il carattere consolidato negli anni di tale rapporto permette di desumere che si trattasse di situazione radicata e stabile. Allo stesso modo, risulta riscontro ai profili indicati anche la presenza di rapporti commerciali con la PREV Costruzioni che direttamente era coinvolta negli illeciti per come contestati e riscontrati nell'originario provvedimento. A quanto sopra articolato consegue che il profilo della presenza o meno di un automezzo della società RUCCELLA all'interno del cantiere risulta essere profilo marginale dell'intera vicenda stante l'accertata mediata presenza della società - sebbene in posizione intermedia - nel contesto degli accordi commerciali finalizzati alla gestione delle vicende in contestazione. 3. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso i Roma, il 16 dicembre 2022 I