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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 1978

Cassazione n. 05803/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1978 avverso l'ordinanza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha giudicato inammissibile l'appello proposto dal PG distrettuale per la mancata prova dell'acquiescenza da parte del PM presso il Tribunale Considerato che pur non essendo la questione manifestamente infondata, tuttavia nel caso in esame l'impugnativa è priva di interesse per intervenuta prescrizione del reato di furto monoaggravato già prima della sentenza di appello, come non rilevato dalla Corte territoriale.

Infatti : il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica; tuttavia tale interesse deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. (Sez.

U, Sentenza n. 9616 del 24/03/1995 Ud. (dep. 14/09/1995 ) Rv. 202018 - 01 Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio drssa es ichelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1978 avverso l'ordinanza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha giudicato inammissibile l'appello proposto dal PG distrettuale per la mancata prova dell'acquiescenza da parte del PM presso il Tribunale Considerato che pur non essendo la questione manifestamente infondata, tuttavia nel caso in esame l'impugnativa è priva di interesse per intervenuta prescrizione del reato di furto monoaggravato già prima della sentenza di appello, come non rilevato dalla Corte territoriale. Infatti : il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica; tuttavia tale interesse deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. (Sez. U, Sentenza n. 9616 del 24/03/1995 Ud. (dep. 14/09/1995 ) Rv. 202018 - 01 Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio drssa es ichelli
Sentenza Cassazione n. 05803/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris