CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 13291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza in data 21/07/2025 del Tribunale di Trieste;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte con cui, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che, in accoglimento del ricorso,l’impugnata sentenza sia annullata limitatamente all’omessa inflizione della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione degliRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 21/07/2025, il giudice onorario di pace del Tribunale di Triesteha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione diguida in stato di ebbrezza e, per l’effetto, l’ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Trieste, che ha articolato un unico motivo, di seguitosintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b),d.lgs. n. 285 del 1992.Sostiene, in specie, che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamenteobliterata la statuizione riguardante la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida, ancorché la stessa sia prevista come obbligatoria dall’evocatadisposizione normativa.3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza dirichiesta di trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso presentato nell’interesse del Procuratore Generale presso la Corte diappello di Trieste è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che di seguito siespongono.2. Fondato è l’unico motivo del ricorso.Ritiene, infatti, il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quocolga nel segno.E invero, la disposizione normativa che si assume violata recita testualmente«Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: a)con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualorasia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e nonsuperiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) conl’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertatoun valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora siastato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi perlitro (g/l).All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni… ».È quindi normativamente previsto che, ove sia accertato – come nel caso di specie – untasso alcolemico superiore a 0,8 e non eccedente 1,5 grammi per litro, alla condanna per lacontravvenzione di guida in stato di ebbrezza faccia seguito l’applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata compresatra tre a sei mesi.Nel caso che ci occupa ciò, tuttavia, non è avvenuto, non rinvenendosi nella sentenzaoggetto d’impugnativa una statuizione riguardante l’indicata sanzione amministrativaaccessoria.Tale omissione vizia la decisione e ne impone l’annullamento in parte qua.3. Alla luce di quanto evidenziato, ritenendosi sussistente il dedotto vizio di violazione dilegge, deve farsi luogo all’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al puntoinerente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida edisporsi, per l’effetto, il rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Trieste, in diversapersona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al punto inerente alla sanzione amministrativaaccessoria con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al tribunale di trieste in diversa personafisica.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGENNARO [OSCURATO:PERSONA]