CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 134/24/2013 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 21novembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 3 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Ires – Irap – cessione di ramo d’azienda Con avviso di accertamento n. T9303TA02493/2011 l’Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei redditi presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., relativa al periodo d’imposta 2006. L’Ufficio, a seguito di acquisizione di ramo d’azienda da parte della società contribuente, disconosceva la deducibilità della quota di ammortamento dell’avviamento e rideterminava la perdita di esercizio ai fini IRES ed il valore della produzione ai fini IRAP, irrogando le relative sanzioni. Contro l’atto impositivo [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese che lo rigettava. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, sul rilievo che l’operazione di cessione del ramo d’azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]. (cedente) e [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria) si qualificava come elusiva ai sensi dell’art. 37-bisd.P.R. n. 600 del 1973, non ravvisando, inoltre, la ricorrenza delle obiettive condizioni di incertezza normativa ex art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. La ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato documenti con contestuale memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37-bis, comma 1, d.P.R. n. 600del 1973, dell’art. 41, primo comma, della Costituzione e dell’art. 49 del Trattato UE sostenendo la sussistenza di “valide ragioni economiche” nell’operazione di cessione del ramo d’azienda avvenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza per error in procedendo –Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 134 n. 4 c.p.c. – Mancata valutazione da parte della CTR di Milano della prova contraria offerta dalla Società contribuente concernente la sussistenza delle valide ragioni economiche ex art. 37- bis del DPR n. 600/73 o – comunque – motivazione meramente apparente su tale medesimo punto decisivo”. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 472 del 1997 nonché dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente escluso la punibilità della violazione pur sussistendo obiettive condizioni di incertezza normativa ex art. 6d.lgs. n. 472 del 1997. 4. Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha depositato “Comunicazione del provvedimento di autotutela totale relativa a: avviso di accertamento n. T9303TA02493/2011”, notificata a mezzo pec alla società contribuente il 6.3.2017, con la quale l’Agenzia delle entrate rappresenta che, a seguito dell’annullamento disposto dall’Ufficio, il suddetto avviso di accertamento è privo di effetti e le somme richieste non sono dovute. [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio. 5. A seguito dell’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela è venuto meno l’interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia e va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa lespese del giudi