CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 febbraio 2026
Cassazione n. 03944/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: N. 12004/22 R.G. [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] civile da custodia ex art.2051 c.c. - Nullità della notifica [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 12004/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 12004/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza n. 391/2021 della Corte d’appello di Campobasso, depositata il 258.11.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. Numero registro generale 12004/2022 Numero sezionale 4954/2025 Numero di raccolta generale 3944/2026 Data pubblicazione 22/02/2026 N. 12004/22 R.G. FATTO E DIRITTO Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso indicata in epigrafe, con cui è stato rigettato l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, che aveva a sua volta rigettato la domanda attorea avanzata dai predetti contro la Regione [OSCURATO:PERSONA], onde ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del decesso della propria congiunta [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché la stessa, mentre percorreva la strada denominata “Chiatalonga-Frentana”, di proprietà dell’ente, veniva investita da un muro d’acqua e fango staccatosi dalla collina; - l’intimata non ha svolto difese; Considerato che: - il ricorso per cassazione nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato in data 10.5.2022 ai sensi della legge n. 53/1994, a mezzo pec, ma presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato; Ritenuto che: - la notifica così effettuata sia nulla, giacché essa avrebbe dovuto disporsi presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, che tuttavia non s’è costituita nell’interesse della Regione [OSCURATO:PERSONA], così non potendo considerarsi sanato il relativo vizio (così, ex multis, Cass. n. 12410/2020); - dunque, stante la nullità della notifica del ricorso nei confronti della Regione, occorre ordinarne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; Numero registro generale 12004/2022 Numero sezionale 4954/2025 Numero di raccolta generale 3944/2026 Data pubblicazione 22/02/2026 N. 12004/22 R.G. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo procedersi alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 19.12.2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 12004/2022 Numero sezionale 4954/2025 Numero di raccolta generale 3944/2026 Data pubblicazione 22/02/2026