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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01554/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12983/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

BRESCIA n. 3725/2019depositata il 30/09/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato l’avviso di pagamento n. 19/2016 e il collegato atto di irrogazione sanzioni n. 2016 - 8 derivanti dal mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata dell’accisa a seguito della contestazione della mancata comunicazione dei dati riguardanti i consumi mensili di energia elettrica secondo quanto prescritto dall’art. 3 bis comma 4 d.l. n.2.

L a [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Brescia ha accolto parzialmente il ricorso annullando le sanzioni mentre l a [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia , con la sentenza in epigrafe, ha accolto il gravame erariale e ha rigettato quello incidentale della società. 3.La CTR ha osserva t o che la società non aveva presentato le comunicazioni mensili, che tale adempimento non era meramente formale ma costituiva un presupposto sostanziale per consentire all’Ufficio di monitorare i consumi e le loro variazioni per ogni operatore, cosicch é era no legittim i tanto l ’applicazione dell a sanzione quantoil recupero della maggior accisa dovuta.

4. La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su due motivi. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane. . [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 504/1995 nonché dell’art. 3 bis commi 3 e 4 del d.l. n. 16/2012 in quanto la comunicazione mensile ha natura formale e la sua omessa presentazione non può condurre al disconoscimento del regime agevolato, spettante alla società che per ogni mese aveva superato la soglia di 200.00,00 KW di consumi.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 504/1995 nonché dell’art. 3 bis commi 3 e 4 del d.l. n. 16/2012 in quanto la comunicazione mensile non è prevista per i soggetti che , come la ricorrente (titolare di apposita licenza), al contempo acquistano e producono energia elettrica.

3. Il primo motivo è fondato, il secondo resta assorbito. 3.1.Questa Corte (Cass. n. 1985 del 2019; v. anche Cass. n. 26922 del 2019) hagià a ffermato sul tema il seguente principio di diritto: «Nel caso di accíse sull'energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh (c.d. imprese autoproduttrici energivore), non determina di per sé la decadenza dal beneficio il fatto che il contribuente non abbia trasmesso, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente, quando la misura del consumo risulti in altro modo dimostrata»; queste pronunce segu ono altro preceden te d i questa Corte (Cass. n. 31618 del 2018 ) , secondo cui «la comunicazione mensile integra un adempimento formale, pur funzionale al controllo da parte dell'Amministrazione, in quanto ne agevola l'attività di verifica, ma non sanzionato tuttavia da decadenza, anche perché, nello specifico, i dati delle comunicazioni mensili (peraltro trasmessi, sia pure con ritardo) erano comunque riportati nelle dichiarazioni annuali, che rappresentano l'adempimento fiscale determinante ai fini della liquidazione ed accertamento dell'accusa, del TUA, ex art. 55». 3.2.La sentenza impugnata, q uindi , non è corretta, avendo la CTR ritenuto, in maniera difforme dall’orientamento sopra riportat o a cui deve darsi continuità, che la mancata comunicazione dei consumi mensili costituisse condizione necessaria per potere ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. f), T.U.

Accise. 4.Accolto il ricorso nei termini sopra indicati , la sentenza deve essere cassata di conseguenza e la ca u sa può essere decisa nel merito, non essendovi da svolgere ulteriori accertamenti in fatto, con accoglimento integrale del ricorso iniziale della società e annullamento degli atti impugnati. 5.Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, sia quelle del presente giudizio di leg i ttimità che quelle del merito.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , accoglie integralmente il ricorso iniziale della società; compensa sia le spese del presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12983/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA n. 3725/2019depositata il 30/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] spa ha impugnato l’avviso di pagamento n. 19/2016 e il collegato atto di irrogazione sanzioni n. 2016 - 8 derivanti dal mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata dell’accisa a seguito della contestazione della mancata comunicazione dei dati riguardanti i consumi mensili di energia elettrica secondo quanto prescritto dall’art. 3 bis comma 4 d.l. n.2. L a [OSCURATO:PERSONA] ( CTP ) di Brescia ha accolto parzialmente il ricorso annullando le sanzioni mentre l a [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia , con la sentenza in epigrafe, ha accolto il gravame erariale e ha rigettato quello incidentale della società. 3.La CTR ha osserva t o che la società non aveva presentato le comunicazioni mensili, che tale adempimento non era meramente formale ma costituiva un presupposto sostanziale per consentire all’Ufficio di monitorare i consumi e le loro variazioni per ogni operatore, cosicch é era no legittim i tanto l ’applicazione dell a sanzione quantoil recupero della maggior accisa dovuta. 4. La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su due motivi. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane. . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 504/1995 nonché dell’art. 3 bis commi 3 e 4 del d.l. n. 16/2012 in quanto la comunicazione mensile ha natura formale e la sua omessa presentazione non può condurre al disconoscimento del regime agevolato, spettante alla società che per ogni mese aveva superato la soglia di 200.00,00 KW di consumi. 2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e segg. d.lgs. n. 504/1995 nonché dell’art. 3 bis commi 3 e 4 del d.l. n. 16/2012 in quanto la comunicazione mensile non è prevista per i soggetti che , come la ricorrente (titolare di apposita licenza), al contempo acquistano e producono energia elettrica. 3. Il primo motivo è fondato, il secondo resta assorbito. 3.1.Questa Corte (Cass. n. 1985 del 2019; v. anche Cass. n. 26922 del 2019) hagià a ffermato sul tema il seguente principio di diritto: «Nel caso di accíse sull'energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh (c.d. imprese autoproduttrici energivore), non determina di per sé la decadenza dal beneficio il fatto che il contribuente non abbia trasmesso, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente, quando la misura del consumo risulti in altro modo dimostrata»; queste pronunce segu ono altro preceden te d i questa Corte (Cass. n. 31618 del 2018 ) , secondo cui «la comunicazione mensile integra un adempimento formale, pur funzionale al controllo da parte dell'Amministrazione, in quanto ne agevola l'attività di verifica, ma non sanzionato tuttavia da decadenza, anche perché, nello specifico, i dati delle comunicazioni mensili (peraltro trasmessi, sia pure con ritardo) erano comunque riportati nelle dichiarazioni annuali, che rappresentano l'adempimento fiscale determinante ai fini della liquidazione ed accertamento dell'accusa, del TUA, ex art. 55». 3.2.La sentenza impugnata, q uindi , non è corretta, avendo la CTR ritenuto, in maniera difforme dall’orientamento sopra riportat o a cui deve darsi continuità, che la mancata comunicazione dei consumi mensili costituisse condizione necessaria per potere ottenere il riconoscimento del diritto all'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. f), T.U. Accise. 4.Accolto il ricorso nei termini sopra indicati , la sentenza deve essere cassata di conseguenza e la ca u sa può essere decisa nel merito, non essendovi da svolgere ulteriori accertamenti in fatto, con accoglimento integrale del ricorso iniziale della società e annullamento degli atti impugnati. 5.Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, sia quelle del presente giudizio di leg i ttimità che quelle del merito. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , accoglie integralmente il ricorso iniziale della società; compensa sia le spese del presente giudizio
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