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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29329/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorson. 14180/2021 propost o da: GTA [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C, con sede in Malnate (VA(, alla Piazza XXV Aprile n. 8 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata edifesa, come da procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Imposta registro – Rettifica valore immobile ad uso abitativocompravenduto - avverso l a sente nza n. 836 /20 2 1 emessa d a l la CTR Lombard ia in data 01/03/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La GTA [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. (acquirente) e [OSCURATO:PERSONA] (venditore) impugnavano un avviso di rettifica e liquidazione relativo ad una compravendita di un immobile ad uso abitativo ubicato in Varese.

2. La CTP di Varese rigettava il ricorso, evidenziando che le parti non si erano avvalse della facoltà di dichiarare un valore di compravendita almeno pari a quello catastale, che la motivazione dell’avviso era sufficiente e che il valore accertato dall’Ufficio era congruo.

3. Sull’impugnazione dei contribuenti, la CTR del Veneto rigettava i gravami, affermando che l’atto di rettifica appariva congruamente motivato, anche alla luce dei ben nove atti di compravendita utilizzati per la comparazione, che le fotografie prodotte dalle parti, al pari del rogito notarile, non davano affatto conto di un generalizzato degrado dell’abitazione, che il compendio immobiliare era stato locato, a brevissima distanza dalla compravendita, ad euro 450,00 mensili, che i contribuenti non avevano provveduto ad una disamina di tutti i nove atti comparativi e che gli stessi non avevano formulato contestazioni con riferimento al valore medio immobiliare di zona indicato dal bollettino CCIA.

4. Avverso tale sentenza la GTA [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va evidenziato che, sebbene andrebbe ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parte processuale sin dal primo grado di giudizio, principi di economia processuale, rappresentati dall’esito finale del giudizio, giustificano la mancata adozione del relativo ordine.

2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, comma 1, e 52, comma 2-bis, dPR n. 131/1986, 7, comma 1, l. n. 212/2000, 113 e 115 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agenzia non aveva allegato all’avviso di liquidazione i nove atti di compravendita utilizzati per la comparazione né ne aveva riprodotto il contenuto essenziale. 2.1 Il motivo è infondato.

Va premesso che, in tema di imposta di registro, i plurimi criteri di stima individuati dall'art. 51, comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle parti per i trasferimenti immobiliari, sono assolutamente "pariordinati", sicché l'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione", purché questi ultimi non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021).

Orbene, nel caso di specie, la rettifica del valore dei beni immobili compravenduti si è fondata non solo sulla comparazione con beni similari, ma altresì sul valore medio immobiliare di zona indicato dal bollettino CCIA di riferimento.

In proposito, va ricordato che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

Ne consegue che, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi dell'art. 52, comma 2- bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del dovere di allegazione delle informazioni, ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull'avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25153 del 08/11/2013; conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22148 del 22/09/2017).

In sede giudiziale, inoltre, il detto valore rettificato è stato corroborato dal rilievo che le fotografie prodotte dalle parti, al pari del rogito notarile, non davano affatto conto di un generalizzato degrado dell’abitazione e dalla circostanza che il compendio immobiliare era stato locato, a brevissima distanza dalla compravendita, ad euro 450,00 mensili, id est ad un canone in linea con il valore indicato dall’Ufficio.

2.2. Ciò debitamente premesso, nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente -ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale -di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formanogli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9032 del 15/04/2013; conf.

Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017).

In particolare, in tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21066 del 11/09/2017).

Ebbene, la riproduzione del contenuto essenziale degli atti comparativi era contenuta nel verbale del contraddittorio (cfr. pag. 6 del controricorso) che ha preceduto l’avviso di rettifica e liquidazione, in tal guisa assicurando una conoscenza degli stessi da parte della contribuente.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M rigettail giudizio; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.410,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorson. 14180/2021 propost o da: GTA [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C, con sede in Malnate (VA(, alla Piazza XXV Aprile n. 8 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata edifesa, come da procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – Imposta registro – Rettifica valore immobile ad uso abitativocompravenduto - avverso l a sente nza n. 836 /20 2 1 emessa d a l la CTR Lombard ia in data 01/03/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La GTA [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. (acquirente) e [OSCURATO:PERSONA] (venditore) impugnavano un avviso di rettifica e liquidazione relativo ad una compravendita di un immobile ad uso abitativo ubicato in Varese. 2. La CTP di Varese rigettava il ricorso, evidenziando che le parti non si erano avvalse della facoltà di dichiarare un valore di compravendita almeno pari a quello catastale, che la motivazione dell’avviso era sufficiente e che il valore accertato dall’Ufficio era congruo. 3. Sull’impugnazione dei contribuenti, la CTR del Veneto rigettava i gravami, affermando che l’atto di rettifica appariva congruamente motivato, anche alla luce dei ben nove atti di compravendita utilizzati per la comparazione, che le fotografie prodotte dalle parti, al pari del rogito notarile, non davano affatto conto di un generalizzato degrado dell’abitazione, che il compendio immobiliare era stato locato, a brevissima distanza dalla compravendita, ad euro 450,00 mensili, che i contribuenti non avevano provveduto ad una disamina di tutti i nove atti comparativi e che gli stessi non avevano formulato contestazioni con riferimento al valore medio immobiliare di zona indicato dal bollettino CCIA. 4. Avverso tale sentenza la GTA [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va evidenziato che, sebbene andrebbe ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], parte processuale sin dal primo grado di giudizio, principi di economia processuale, rappresentati dall’esito finale del giudizio, giustificano la mancata adozione del relativo ordine. 2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, comma 1, e 52, comma 2-bis, dPR n. 131/1986, 7, comma 1, l. n. 212/2000, 113 e 115 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agenzia non aveva allegato all’avviso di liquidazione i nove atti di compravendita utilizzati per la comparazione né ne aveva riprodotto il contenuto essenziale. 2.1 Il motivo è infondato. Va premesso che, in tema di imposta di registro, i plurimi criteri di stima individuati dall'art. 51, comma 3 del d.P.R. n. 131 del 1986, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle parti per i trasferimenti immobiliari, sono assolutamente "pariordinati", sicché l'avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi di valutazione", purché questi ultimi non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021). Orbene, nel caso di specie, la rettifica del valore dei beni immobili compravenduti si è fondata non solo sulla comparazione con beni similari, ma altresì sul valore medio immobiliare di zona indicato dal bollettino CCIA di riferimento. In proposito, va ricordato che la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi dell'art. 52, comma 2- bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del dovere di allegazione delle informazioni, ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull'avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25153 del 08/11/2013; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22148 del 22/09/2017). In sede giudiziale, inoltre, il detto valore rettificato è stato corroborato dal rilievo che le fotografie prodotte dalle parti, al pari del rogito notarile, non davano affatto conto di un generalizzato degrado dell’abitazione e dalla circostanza che il compendio immobiliare era stato locato, a brevissima distanza dalla compravendita, ad euro 450,00 mensili, id est ad un canone in linea con il valore indicato dall’Ufficio. 2.2. Ciò debitamente premesso, nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente -ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale -di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formanogli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9032 del 15/04/2013; conf. Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9323 del 11/04/2017). In particolare, in tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21066 del 11/09/2017). Ebbene, la riproduzione del contenuto essenziale degli atti comparativi era contenuta nel verbale del contraddittorio (cfr. pag. 6 del controricorso) che ha preceduto l’avviso di rettifica e liquidazione, in tal guisa assicurando una conoscenza degli stessi da parte della contribuente. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M rigettail giudizio; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.410,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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