Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40981/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria in atti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 febbraio 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 8 settembre 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena principale ed accessoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B), come diversamente qualificato dal giudice di primo grado per intervenuta prescrizione, confermando nel resto.

Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di giustizia, nella qualità di legale rappresentante della impresa individuale EDILDI di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2011 per: - la condotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) relativa a somme di danaro per un importo pari a 471.000,00 euro; -la condotta di bancarotta semplice documentale relativa alla omessa indicazione del debito nei confronti della falegnameria Donadello, così diversamente qualificata la condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B); - la condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo C), oggetto di contestazione suppletiva nel corso del dibattimento.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione avuto riguardo alla penale responsabilità del ricorrente per la condotta distrattiva di cui al capo A).

La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la condotta distrattiva sarebbe rappresentata dal finanziamento concesso alla società [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente aggravamento del dissesto della impresa.

In realtà la relazione del curatore fallimentare colloca il dissesto della impresa negli anni 2009/2010 e dunque in un'epoca successiva all'intervenuto finanziamento e non opera un collegamento causale tra gli stessi.

La somma di danaro indicata nella imputazione quale oggetto di distrazione non è mai uscita dal patrimonio del ricorrente imprenditore individuale che è risultato sempre l'unico diretto intestatario del finanziamento.

Difetta conseguentemente anche l'elemento soggettivo della fattispecie non avendo il ricorrente voluto sottrarre alcuna liquidità alla impresa in un momento in cui la stessa non mostrava alcuna criticità, non potendosi certo prevedere la successiva morte di un dipendente con la richiesta di un cospicuo risarcimento del danno.

Le prove dichiarative assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale confermano tale assunto.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva.

Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha ritenuto superflua l'acquisizione della prova documentale rappresentata dall'estratto conto dell'anno 2005/2006 relativo alla impresa, laddove ciò avrebbe consentito di pervenire ad una diversa decisione.2.3.

Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge processuale quanto alla contestazione suppletiva operata in udienza rispetto al capo C).

La contestazione operata in udienza e relativa al reato connesso ha ad oggetto una condotta che già poteva ricavarsi, qualora ritenuta penalmente rilevante, nel corso delle indagini preliminari dalla lettura della relazione del curatore fallimentare che riferiva di criticità nella gestione contabile; non si tratta dunque di una condotta emersa nel corso del dibattimento e come tale non poteva essere oggetto di una contestazione suppletiva volta unicamente a colmare una omissione realizzata in sede di esercizio dell'azione penale.

2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta documentale contestata al capo C).

La relazione del curatore fallimentare evidenzia che sino al 31 dicembre 2010 la contabilità ha consentito di ricostruire il patrimonio sociale ed economico della impresa.

Pertanto, la omissione della tenuta del libro inventario nell'anno 2010 non può integrare la fattispecie contestata dal momento che i beni in quell'anno erano già stati venduti e non è ravvisabile la volontà di ostacolare e impedire la ricostruzione del patrimonio come sostenuto nella sentenza impugnata; al più potrebbe ricavarsi una condotta colposa e dunque una bancarotta semplice: in quel periodo per le vicende accadute e già richiamate l'attività di impresa era peraltro del tutto ferma.

In data 6 settembre 2023 è pervenuta istanza del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale era chiesto un rinvio della celebrazione dell'udienza per legittimo impedimento del difensore.

In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta di rinvio, il difensore, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso.

Con ordinanza pronunziata in udienza, sentito il parere del PG, questo Collegio ha rigettato la richiesta di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944).

1.1. La prima doglianza è manifestamente infondata non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805).

La sentenza ha operato buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).

L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali.

Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela.

Sul punto, si è affermato come siffatta esistenza (e consistenza) possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, (2019), Villa, Rv. 275499).

Inoltre, la sentenza impugnata con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ha superato le obiezioni difensive secondo cui mancherebbe la volontà di voler sottrarre somme all'impresa individuale in danno dei creditori.

Dopo avere richiamato la istruttoria dibattimentale del Giudice di primo grado ed in particolare la escussione del teste Vit della GdF (dichiarazioni ampiamente riportate nei passi più significativi nella sentenza impugnata), la Corte territoriale ha chiarito che l'operazione di mutuo infruttifero a favore della Mipar 97 è stata realizzata per sottrarre alla garanzia dei creditori della sua impresa il danaro nella sua disponibilità (p.10).

La natura illecita della descritta operazione finanziaria si coglie nella erogazione del finanziamento senza alcuna conservazione della garanzia del credito e in mancanza di qualsiasi vantaggio compensativo per l'azienda finanziatrice. 1.2 Manifestamente infondato il secondo motivo.

La Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che l'istruttoria dibattimentale compiuta in primo grado fosse del tutto esauriente e che i flussi finanziari trovassero riscontro negli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e nell'analitica deposizione del teste Vit (la cui testimonianza è stata riportata ampiamente nella motivazione della sentenza impugnata).

Sul punto la sentenza impugnata (p.6) ha fornito una condivisibile ed esaustiva risposta quanto alla superfluità e irrilevanza della richiesta di integrazione istruttoria.

1.3. Manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso.

Secondo la costante nonché recente giurisprudenza di questa Corte, il potere del pubblico ministero di procedere nel corso dell'istruzione dibattimentale alla modifica dell'imputazione o alla contestazione di una circostanza aggravante per l'individuazione di diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, previste dall'art. 216 legge fall., che non integrano fatto nuovo ex art. 518 cod. proc. pen., non è soggetto a specifici limiti temporali o di fonte, avendo l'imputato la facoltà di chiedere un temine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva, come la richiesta di nuove prove o il diritto di essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi (Sez. 5, n. 15814 del 20/01/2020, Rv. 279257).

1.4. Generico risulta, infine, il quarto motivo.

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il curatore fallimentare con riferimento alle scritture contabili ha chiarito che: -non è stato tenuto il libro inventari per l'anno 2010; -non è stata effettuata alcuna annotazione contabile per l'anno 2011; -non è stato effettuato alcun rilievo contabile in relazione al finanziamento indirettamente operato nei confronti della MIPAR

97. In particolare, le operazioni finanziarie che hanno consentito la condotta distrattiva sono state disvelate solo attraverso la raccolta degli assegni trasferiti, delle operazioni bancarie e della documentazione relativa alle società [OSCURATO:SOCIETA]., ma non certo dalle scritture contabili (p.6).

1.4.1. Quanto alla richiesta di riqualificazione della condotta in bancarotta documentale semplice, il motivo risulta del tutto generico limitandosi a censurare la impugnata sentenza e trova risposta in quanto sopra indicato atteso che la condotta posta in essere è risultata funzionale alla realizzazione della bancarotta distrattiva.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria in atti, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 febbraio 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 8 settembre 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena principale ed accessoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa declaratoria di estinzione del reato di cui al capo B), come diversamente qualificato dal giudice di primo grado per intervenuta prescrizione, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di giustizia, nella qualità di legale rappresentante della impresa individuale EDILDI di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2011 per: - la condotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A) relativa a somme di danaro per un importo pari a 471.000,00 euro; -la condotta di bancarotta semplice documentale relativa alla omessa indicazione del debito nei confronti della falegnameria Donadello, così diversamente qualificata la condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B); - la condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo C), oggetto di contestazione suppletiva nel corso del dibattimento. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione avuto riguardo alla penale responsabilità del ricorrente per la condotta distrattiva di cui al capo A). La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la condotta distrattiva sarebbe rappresentata dal finanziamento concesso alla società [OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente aggravamento del dissesto della impresa. In realtà la relazione del curatore fallimentare colloca il dissesto della impresa negli anni 2009/2010 e dunque in un'epoca successiva all'intervenuto finanziamento e non opera un collegamento causale tra gli stessi. La somma di danaro indicata nella imputazione quale oggetto di distrazione non è mai uscita dal patrimonio del ricorrente imprenditore individuale che è risultato sempre l'unico diretto intestatario del finanziamento. Difetta conseguentemente anche l'elemento soggettivo della fattispecie non avendo il ricorrente voluto sottrarre alcuna liquidità alla impresa in un momento in cui la stessa non mostrava alcuna criticità, non potendosi certo prevedere la successiva morte di un dipendente con la richiesta di un cospicuo risarcimento del danno. Le prove dichiarative assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale confermano tale assunto. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva. Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha ritenuto superflua l'acquisizione della prova documentale rappresentata dall'estratto conto dell'anno 2005/2006 relativo alla impresa, laddove ciò avrebbe consentito di pervenire ad una diversa decisione.2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge processuale quanto alla contestazione suppletiva operata in udienza rispetto al capo C). La contestazione operata in udienza e relativa al reato connesso ha ad oggetto una condotta che già poteva ricavarsi, qualora ritenuta penalmente rilevante, nel corso delle indagini preliminari dalla lettura della relazione del curatore fallimentare che riferiva di criticità nella gestione contabile; non si tratta dunque di una condotta emersa nel corso del dibattimento e come tale non poteva essere oggetto di una contestazione suppletiva volta unicamente a colmare una omissione realizzata in sede di esercizio dell'azione penale. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta documentale contestata al capo C). La relazione del curatore fallimentare evidenzia che sino al 31 dicembre 2010 la contabilità ha consentito di ricostruire il patrimonio sociale ed economico della impresa. Pertanto, la omissione della tenuta del libro inventario nell'anno 2010 non può integrare la fattispecie contestata dal momento che i beni in quell'anno erano già stati venduti e non è ravvisabile la volontà di ostacolare e impedire la ricostruzione del patrimonio come sostenuto nella sentenza impugnata; al più potrebbe ricavarsi una condotta colposa e dunque una bancarotta semplice: in quel periodo per le vicende accadute e già richiamate l'attività di impresa era peraltro del tutto ferma. In data 6 settembre 2023 è pervenuta istanza del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale era chiesto un rinvio della celebrazione dell'udienza per legittimo impedimento del difensore. In subordine, in caso di mancato accoglimento della richiesta di rinvio, il difensore, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. Con ordinanza pronunziata in udienza, sentito il parere del PG, questo Collegio ha rigettato la richiesta di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1. La prima doglianza è manifestamente infondata non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805). La sentenza ha operato buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, sia desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico dell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché è l'imprenditore/amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell'esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela. Sul punto, si è affermato come siffatta esistenza (e consistenza) possa essere desunta, in via indiretta, anche dagli ultimi documenti attendibili, pur risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, (2019), Villa, Rv. 275499). Inoltre, la sentenza impugnata con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ha superato le obiezioni difensive secondo cui mancherebbe la volontà di voler sottrarre somme all'impresa individuale in danno dei creditori. Dopo avere richiamato la istruttoria dibattimentale del Giudice di primo grado ed in particolare la escussione del teste Vit della GdF (dichiarazioni ampiamente riportate nei passi più significativi nella sentenza impugnata), la Corte territoriale ha chiarito che l'operazione di mutuo infruttifero a favore della Mipar 97 è stata realizzata per sottrarre alla garanzia dei creditori della sua impresa il danaro nella sua disponibilità (p.10). La natura illecita della descritta operazione finanziaria si coglie nella erogazione del finanziamento senza alcuna conservazione della garanzia del credito e in mancanza di qualsiasi vantaggio compensativo per l'azienda finanziatrice. 1.2 Manifestamente infondato il secondo motivo. La Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che l'istruttoria dibattimentale compiuta in primo grado fosse del tutto esauriente e che i flussi finanziari trovassero riscontro negli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e nell'analitica deposizione del teste Vit (la cui testimonianza è stata riportata ampiamente nella motivazione della sentenza impugnata). Sul punto la sentenza impugnata (p.6) ha fornito una condivisibile ed esaustiva risposta quanto alla superfluità e irrilevanza della richiesta di integrazione istruttoria. 1.3. Manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso. Secondo la costante nonché recente giurisprudenza di questa Corte, il potere del pubblico ministero di procedere nel corso dell'istruzione dibattimentale alla modifica dell'imputazione o alla contestazione di una circostanza aggravante per l'individuazione di diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, previste dall'art. 216 legge fall., che non integrano fatto nuovo ex art. 518 cod. proc. pen., non è soggetto a specifici limiti temporali o di fonte, avendo l'imputato la facoltà di chiedere un temine per contrastare l'accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva, come la richiesta di nuove prove o il diritto di essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi (Sez. 5, n. 15814 del 20/01/2020, Rv. 279257). 1.4. Generico risulta, infine, il quarto motivo. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il curatore fallimentare con riferimento alle scritture contabili ha chiarito che: -non è stato tenuto il libro inventari per l'anno 2010; -non è stata effettuata alcuna annotazione contabile per l'anno 2011; -non è stato effettuato alcun rilievo contabile in relazione al finanziamento indirettamente operato nei confronti della MIPAR 97. In particolare, le operazioni finanziarie che hanno consentito la condotta distrattiva sono state disvelate solo attraverso la raccolta degli assegni trasferiti, delle operazioni bancarie e della documentazione relativa alle società [OSCURATO:SOCIETA]., ma non certo dalle scritture contabili (p.6). 1.4.1. Quanto alla richiesta di riqualificazione della condotta in bancarotta documentale semplice, il motivo risulta del tutto generico limitandosi a censurare la impugnata sentenza e trova risposta in quanto sopra indicato atteso che la condotta posta in essere è risultata funzionale alla realizzazione della bancarotta distrattiva.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Sentenza Cassazione n. 40981/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris