CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26789/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CONIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Como ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per avere violato l'ordine impartito dal Questore di Como, in data 13 dicembre 2016, con il quale gli era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni. 2. La prova della penale responsabilità è stata desunta dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero, acquisiti con il consenso delle parti, dai quali è emerso che l'imputato, sottoposto a controllo di polizia in data 13 giugno 2018, è risultato essere stato destinatario dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato sopra specificato. Ritenuta la sussistenza del reato contestato e non concedibili le attenuanti generiche, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. è stata determinata la pena nella misura di euro 20.000 di multa. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 3.1. Con il primo ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato contestato e ritenuto. A tale proposito ha evidenziato la pendenza del procedimento per la regolarizzazione della propria posizione, avendo formulato richiesta di asilo ancora non decisa. L'imputato si sarebbe, quindi, trovato nella impossibilità concreta di adempiere al precetto impartito con l'ordine del Questore con conseguente carenza dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato. 3.2. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche sotto il profilo della carente motivazione, avendo il giudice solo affermato la non concedibilità delle attenuanti, senza spiegare le ragioni della decisione sul punto. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1, II ricorso è inammissibile.\ji 2. Il primo motivo è generico, verte su circostanze di merito e risulta privo di riferimenti allo svolgimento del procedimento ed alle emergenze dello stesso. Viene dedotta l'impossibilità di adempiere al precetto contenuto nel provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato per l'impossibilità di rientrare nel Paese di origine, tanto che l'imputato avrebbe formulato richiesta di asilo ancora non decisa. Si tratta, all'evidenza, di un profilo di merito che avrebbe dovuto essere proposto davanti al giudice di merito e che, al contrario, non risulta essere stato affrontato nella sentenza impugnata della quale, in questa sede di legittimità, si lamenta il vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A fronte del mancato esame da parte del giudice di merito del tema introdotto in questa sede, era preciso onere del ricorrente, al fine di soddisfare il requisito della specificità del motivo di ricorso, dimostrare di averlo introdotto davanti al Giudice di pace. Peraltro, il sindacato di questa Corte in tema di vizi della motivazione è, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, precisamente delimitato alla verifica che il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione fornendo una risposta esaustiva alle obiezioni delle parti interpretando correttamente gli elementi probatori a sa disposizione ed applicando, altrettanto correttamente, le regole della logica nell'argomentazione che lo ha condotto a scegliere determinate conclusioni, piuttosto che altre. Il controllo sulla motivazione, infatti, non può consistere nella sovrapposizione dell'apprezzamento del giudice di legittimità su quello compiuto nelle fasi di merito, dovendo consistere nella verifica di un razionale apparato argomentativo che colleghi i vari punti della decisione. Fra le molte, Sez. 3, n. 766 del 26/11/1997, Caggiula, Rv. 209405 e numerose altre conformi precedenti e successive. Nel caso di specie, non solo viene richiesta una rinnovata valutazione di elementi di merito, ma anche l'esame di circostanze fattuali la cui introduzione davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata non è stata, in alcun modo, dedotta. 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche fa riferimento esclusivo alla «non concedibilità» della mitigazione del trattamento sanzionatorio. Va ribadito, sul punto, che «in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio» (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440; Sez. 3, Sentenza n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460 - 01). Il ricorso difetta di specificità in quanto non indica quali elementi di fatto sarebbero stati sottoposti alla cognizione del giudice di merito per invocare l'applicazione delle generiche e che non sarebbero stati valutati. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.