CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso o di dichiaralo inammissibile; sentita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1 dicembre 2021 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata ad [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, per i reati di cui agli artt. 337, 7/tk/ 582 e 585 cod. pen., per non essersi fermato con la propria auto, marciando ad alta velocità, all'alt dei carabinieri e nell'aver investito il militare che glielo intimava con una paletta catarifrangente, tanto da cagionargli lesioni giudicate guaribili in 25 giorni, allo scopo di impedire il compimento dell'atto del loro ufficio. A fronte delle spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] all'esito dell'interrogatorio di garanzia, imperniate sulla convinzione che coloro che intendevano fermarlo non fossero Carabinieri, ma "soggetti malintenzionati", il Tribunale del riesame osservava che l'ipotesi accusatoria dei reati contestati era supportata dal contenuto dalla comunicazione notizia di reato redatta dai militari intervenuti, della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare in ragione del ruolo di pubblici ufficiali; dall'annotazione di polizia giudiziaria e dal referto medico, tutti atti che impedivano qualsivoglia ricostruzione alternativa dei fatti. Inoltre, riteneva irrilevante la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che confermava la ricostruzione dell'indagato, sostenendo di trovarsi in auto con questi, sebbene questo dato non risultasse. 2.Con il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell' ordinanza per i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, relativo alla gravità indiziaria, si deducono violazione degli artt. 337 e 582 cod. pen. e vizio della motivazione non contestando l'esistenza dei comportamenti ascritti all'indagato, ma sostenendo che egli avesse agito in base all'erronea convinzione a) che i carabinieri fossero in realtà dei malviventi (per l'assenza di illuminazione, per l'essere vestiti in borghese e avergli sbarrato la strada on manovra repentina); b) che non avesse investito nessuno nel fare manovra di inversione. Il tutto confermato dalla testimone oculare, che si trovava con lui in auto, [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, si deducono vizi della motivazione circa l'applicazione della misura in ragione dell'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA], tale da rendere la condotta tenuta assolutamente occasionale e comunque di ostacolo per una valutazione circa la proclività a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente, infatti, attraverso argomentazioni di merito volte ad una lettura alternativa di un fatto non contestato, da preferire rispetto a quella adottata dal giudice del merito, perché considerata maggiormente plausibile o perché assertivamente ritenuta dotata di una migliore capacità esplicativa del contesto delittuoso, insiste con la riproposizione di temi e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti. Costituisce, infatti, principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Cassazione è tenuta esclusivamente a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio. Cosicché l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., o delle esigenze cautelari, ex art. 273 cod. proc. pen., è rilevabile in sede di legittimità solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze. Da ciò consegue che sono inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 2.1 Con riferimento alla prima censura, riguardante la gravità indiziaria, il Tribunale ha analiticamente esposto che gli operanti avevano fermato il mezzo condotto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto sprovvisto di patente. L'atto del controllo era stato operato, in modo inequivoco, da appartenenti all'Arma in quanto avvenuto con uscita dell'appuntato dal mezzo, paletta catarifrangente d'ordinanza e intimazione "alt Carabinieri". A questa richiesta aveva corrisposto l'inversione del senso di marcia dell'auto dell'indagato che sgommando si era dato alla fuga ad alta velocità, scaraventando a terra l'appuntato che riportava una prognosi di 25 giorni di lesioni. L'ordinanza si misura in modo preciso anche con il contenuto della dichiarazione della persona informata sui fatti, che a suo dire si trovava in auto con [OSCURATO:PERSONA], disattendendola non solo perché dagli atti non ne risultava la presenza a bordo, ma anche perché i carabinieri avevano palesato la loro presenza con esibizione di apposita paletta catarifrangente che escludeva qualsiasi errore sulla loro qualifica. 3. Con riferimento alla seconda censura, espressa in termini generici, riguardante l'assenza del pericolo di reiterazione del reato per incensuratezza del ricorrente, il Tribunale ha correttamente posto in evidenza che, aldilà di questa (elemento dunque non pretermesso) e della giovane età del [OSCURATO:PERSONA], sussistevano altri fattori da considerare a partire dalla gravità delle condotte poste e dall'incapacità dell'indagato di rispettare le regole, visto che peraltro era soggetto privo di patente di guida, fattori entrambi dimostrativi di una personalità particolarmente allarmante ed incline alla violenza. La decisione di merito ha dunque reso congrua motivazione, in riferimento ai presupposti che legittimano l'applicazione della misura restrittiva, specificando gli elementi sui quali era fondato il giudizio di pericolosità, con prognosi di recidiva, ritenendo ininfluente lo stato di incensuratezza dell'indagato. A questo riguardo si rileva che il provvedimento è pienamente conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in riferimento all'articolo 274 lett. c) cod. proc. pen. secondo il quale ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva e alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271405 - 01). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così